Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32863 del 13/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 13/12/2019, (ud. 09/10/2019, dep. 13/12/2019), n.32863

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 28143-2013 proposto da:

EQUITALIA SUD SPA in persona d Procuratore, elettivamente domiciliato

in ROMA VIA PREMUDA 1/A, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO

DIDDORO, rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCO RUSSO giusta

delega in calce;

– ricorrente –

contro

S.R., elettivamente domiciliato in ROMA VIA ENNIO Q.

VISCONTI 11, presso lo studio dell’avvocato ANGELA FIORENTINO,

rappresentato difeso dall’avvocato ANTONIO TOMMASO VENTRE giusta

delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 522/2013 della COMM.TRIB. PROV. di CASERTA,

depositata il 13/11/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/10/2019 dal Consigliere Dott. GIACOMO MARIA STALLA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SALZANO FRANCESCO che ha concluso per l’accoglimento del VI motivo

del ricorso;

udito per il controricorrente l’Avvocato VENTRE che ha chiesto il

rigetto e deposita in udienza una cartolina A/R.

Fatto

FATTI RILEVANTI E RAGIONI DELLA DECISIONE

p. 1. Equitalia Sud spa propone sei motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 522/13/13 del 13 novembre 2013, con la quale la commissione tributaria provinciale di Caserta – decidendo in sede di ottemperanza, D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 70, della sentenza della medesima commissione n. 50/13/11 del 25 febbraio 2011 – ha designato un commissario ad acta preposto all’emanazione dei provvedimenti attuativi del giudicato rinvenienti da quest’ultima decisione, rappresentati dalla “cancellazione dell’ipoteca prot.n. 147916/028 effettuata in data 13 luglio 2007 con il consequenziale sgravio del carico di ruolo afferente le intimazioni di pagamento annullate con la sentenza innanzi indicata n. 50/13/11, con ogni conseguenza di legge”.

La CTP, con la sentenza oggetto del presente ricorso per cassazione, ha rilevato che: – la suddetta sentenza n. 50/13/11 aveva annullato alcune intimazioni di pagamento da Equitalia emesse e notificate al contribuente S.R. per Iva, Irpef, Ilor ed accessori, con conseguente sgravio del relativo carico; – ciò nondimeno, in pregiudizio del S. residuava un’iscrizione ipotecaria per l’importo originario di Euro 1.254.322,53, divenuta ormai priva di presupposto; – correttamente il S. aveva proposto il giudizio di ottemperanza nei confronti di Equitalia, e non dell’agenzia delle entrate, trattandosi di rimuovere un atto (iscrizione ipotecaria) proprio della fase di riscossione.

Resiste con controricorso il S., il quale ha anche depositato memoria con allegazione di sopravvenute sentenze passate in giudicato (C. Appello Napoli 5651/18; CTR Campania 2695/19), a suo dire attestanti il venir meno dell’interesse ad agire in capo ad Equitalia, atteso l’avvenuto annullamento di ogni residuo titolo debitorio giustificante l’iscrizione ipotecaria in questione.

p. 2. Con i sei motivi di ricorso, tutti formulati ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, Equitalia lamenta le seguenti nullità e violazioni di legge: – (primo motivo) difetto della propria legittimazione passiva; trattandosi di giudizio di ottemperanza ex art. 70, e non di esecuzione D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 69, la legittimazione passiva sussisteva unicamente in capo all’agenzia delle entrate, già parte del giudizio definito con la sentenza n. 50/13/11, in quanto ente impositore; – (secondo motivo) D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14 e art. 101 c.p.c.; per non avere la Commissione Tributaria Provinciale quantomeno disposto l’integrazione del contraddittorio (anche) nei confronti della agenzia delle entrate, in qualità di ente impositore preposto alla formazione del ruolo, poi telematicamente trasmesso ad Equitalia per la sola riscossione; – (terzo motivo) D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 70,L. n. 53 del 1994, art. 1 e art. 156 c.p.c.; per non avere la Commissione Tributaria Provinciale rilevato che la diffida ad adempiere il giudicato di cui alla sentenza n. 50/13/11 non era stata notificata a mezzo di ufficiale giudiziario, ma direttamente dal legale del S. in base alla L. n. 53 del 1994 e, per giunta, senza che questi fosse munito di procura alla lite; (quarto motivo), per non avere la Commissione Tributaria Provinciale rilevato l’inammissibilità del ricorso, posto che l’atto di messa in mora era stato depositato in giudizio con firma del S. autenticata da un soggetto (il commercialista che l’aveva difeso in giudizio) privo del relativo potere; – (quinto motivo), mancato deposito da parte del S. dell’attestato di passaggio in giudicato della sentenza n. 50/13/11, la quale ben poteva essere stata appellata dall’agenzia delle entrate; (sesto motivo) D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 70, art. 132 c.p.c. e art. 112 c.p.c., per avere la Commissione Tributaria Regionale ordinato la cancellazione integrale dell’ipoteca, nonostante che l’annullamento dell’intimazioni di cui alla sentenza n. 50/13/11 non avesse determinato l’azzeramento del debito fiscale del S., ma soltanto la sua riduzione, con conseguente diritto al mantenimento dell’iscrizione ipotecaria per la somma ancora dovuta.

p. 3.1 Va premesso che il presente ricorso per cassazione deve ritenersi ammissibile D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 70, comma 10; disposizione in base alla quale contro la sentenza resa dal giudice tributario in sede di ottemperanza, il ricorso per cassazione è consentito solo per ‘inosservanza delle norme sul procedimentò.

Tale prescrizione è già stata esaminata da questa corte di legittimità, secondo cui: “La disposizione di cui al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 70 – a mente della quale il ricorso per cassazione contro la sentenza pronunciata in esito al giudizio di ottemperanza è ammesso per “violazione delle norme del procedimento” – va interpretata nel senso che è possibile denunciare alla Suprema Corte non soltanto la violazione delle norme disciplinanti il predetto giudizio, ma anche ogni altro “error in procedendo” in cui sia incorso il giudice dell’ottemperanza e, in particolare, il mancato o difettoso esercizio del potere – dovere di interpretare ed eventualmente integrare il “dictum” costituito dal giudicato cui l’amministrazione non si sia adeguata o l’omesso esame di una pretesa che avrebbe dovuto trovare ingresso in quella sede”. (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 8830 del 16/04/2014).

Nel caso in esame, come meglio si vedrà nella disamina del sesto motivo di ricorso, viene appunto dedotto il non corretto esercizio, da parte del giudice tributario, del compito di esatta delimitazione contenutistica del giudicato oggetto di ottemperanza; segnatamente, sotto il profilo della totale cancellazione dell’ipoteca, in luogo della sua mera riduzione per quanto di ragione.

p. 3.2 Ciò posto, i primi cinque motivi di ricorso sono infondati.

Per quanto concerne i primi due motivi (carenza di legittimazione passiva e mancata estensione del contraddittorio all’agenzia delle entrate), va considerato che la tematica dedotta – che trova oggi considerazione anche testuale nella nuova formulazione del citato D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 70, comma 2, il quale specificamente prevede l’ottemperanza in caso di mancato adempimento dell’obbligo da parte, tra gli altri, dell’agente della riscossione – non può prescindere dal petitum e dalla causa petendi riferibili al giudizio di ottemperanza stesso, sicchè: “Nel giudizio di ottemperanza dinnanzi alle commissioni tributarie, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 70, il potere del giudice sul comando definitivo inevaso deve essere esercitato entro i confini invalicabili dell’oggetto della controversia definita con il giudicato, atteso che non possono essere attribuiti alle parti diritti nuovi ed ulteriori rispetto a quelli riconosciuti con la sentenza da eseguire, ma solo enucleati e precisati gli obblighi scaturenti dalla sentenza da eseguire, chiarendone il reale significato.” (Cass. n. 15827/16 ed altre).

Si è inoltre precisato (Cass. n. 14642/19) che: “In tema di giudizio di ottemperanza alle decisioni delle commissioni tributarie, il potere del giudice sul comando definitivo inevaso va esercitato entro i confini invalicabili posti dall’oggetto della controversia definita col giudicato (cd. “carattere chiuso” del giudizio di ottemperanza), sicchè può essere enucleato e precisato il contenuto degli obblighi nascenti dalla decisione passata in giudicato, chiarendosene il reale significato e rendendolo quindi effettivo, ma non può attribuirsi un diritto nuovo ed ulteriore rispetto a quello riconosciuto con la sentenza da eseguire, nè può essere negato il diritto consacrato dal “dictum” azionato”.

Ora, nel caso di specie, il giudizio di ottemperanza aveva ad oggetto l’attuazione di un giudicato di annullamento di atti tipici della fase di riscossione (intimazioni), in funzione della eliminazione del pregiudizio arrecato al contribuente dall’avvenuta iscrizione ipotecaria sui medesimi; costituente, anche quest’ultima, atto proprio dell’agente per la riscossione.

E’ dunque da ritenere che tanto la legittimazione passiva, quanto i correlati presupposti di integrazione del contraddittorio dovessero conformarsi all’oggetto del giudizio ed alla natura giuridica degli atti richiedenti il provvedimento di attuazione ed ottemperanza.

p. 3.3 Parimenti infondati sono il terzo, quarto e quinto motivo di ricorso.

Equitalia stessa riconosce che il giudizio di ottemperanza era stato proposto nel rispetto del termine dilatorio di legge e previa diffida ad adempiere rimasta inevasa.

L’adempimento di queste formalità da parte del contribuente deve rit ersi corretto, in quanto portato da una diffida o messa in mora a sua firma, e pacificamente giunta ad effettiva conoscenza dell’agente per la riscossione, indipendentemente dalla denunciata irregolarità di notificazione. Non può dunque negarsi che l’atto di messa in mora abbia esplicato tutti i suoi effetti sostanziali, mettendo l’ente a ciò passivamente legittimato in condizione di provvedere all’attuazione del giudicato, realizzando l’atto che direttamente ed esclusivamente gli competeva (cancellazione/riduzione dell’ipoteca).

Quanto all’avvenuto passaggio in giudicato della sentenza da ottemperare, l’odierna ricorrente ‘introducè nella legge un requisito di ammissibilità da quest’ultima in realtà non prescritto; nel fare ciò, essa si affida ad un ragionamento puramente ipotetico (possibilità di appello da parte dell’agenzia delle entrate) che trova tuttavia smentita nel dato oggettivo di causa – rilevato nella decisione qui impugnata, la quale dà espressamente conto dell’avvenuto passaggio in giudicato della sentenza in questione (pag.5) – appunto costituito dalla definitività della sentenza con la quale la CTP aveva annullato le intimazioni di pagamento poste a base dell’iscrizione ipotecaria.

p. 4. Il sesto motivo di ricorso è fondato.

Il giudice dell’ottemperanza ha disposto per la nomina di commissario ad acta “affinchè proceda all’emanazione dei provvedimenti attuativi in ottemperanza alla sentenza n. 50/13/11, alla cancellazione dell’ipoteca come indicato in parte motiva, entro il termine di giorni 30”.

Il richiamo alla parte motiva, deve intendersi riferito a quanto segue (pag.6): “(…) di conseguenza va ordinata la cancellazione dell’ipoteca prot.n. 147916/028 effettuata in data 13 luglio 2007 con consequenziale sgravio del carico di ruolo afferente le intimazioni di pagamento annullate con sentenza innanzi indicata n. 50/13/11, con ogni conseguenza di legge”.

Ora, si è premesso (p. 3.2) che il giudizio di ottemperanza ha ad oggetto l’esatta attuazione del comando giuridico espresso dal giudicato, ma non l’attribuzione alla parte di diritti da quest’ultimo non previsti, nè ad esso correlabili con nesso di necessaria causalità.

Da tale assunto, del tutto pacifico, discende che il S. aveva il diritto, in sede di ottemperanza, di ottenere: – lo sgravio del carico fiscale a suo carico (effettivamente operato); – la riduzione dell’ipoteca per importo esattamente corrispondente a quello delle intimazioni annullate dalla più volte citata sentenza n. 50/13/11.

Per contro, la cancellazione integrale dell’ipoteca – iscritta anche per altri carichi di natura fiscale, eccedenti quelli portati dalle intimazioni annullate – integrava appunto l’ipotesi di indebita “eccedenza” dell’ottemperanza rispetto al giudicato.

Dagli atti di causa risulta, in particolare, come lo stesso contribuente avesse prospettato la permanenza a suo carico, pur dopo l’annullamento delle intimazioni, di un debito residuo nei confronti dell’erario, anch’esso dedotto nell’iscrizione ipotecaria in questione.

La sentenza impugnata va dunque cassata in relazione a questo specifico aspetto. Il giudice di rinvio dovrà adottare i provvedimenti attuativi conseguenti alla verifica dei presupposti e della misura della riduzione dell’iscrizione ipotecaria in ragione delle intimazioni annullate con la suddetta sentenza, ferma restando tale iscrizione per il carico fiscale (eventualmente ancora) portato da titoli diversi.

A quest’ultimo proposito, dovrà il giudice di rinvio verificare altresì l’effettiva incidenza sulla situazione debitoria residua del S. delle su citate sopravvenute sentenze C. Appello Napoli e CTR Campania (allegate alla memoria ex art. 378 c.p.c.).

Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte:

– accoglie il sesto motivo di ricorso, respinti gli altri;

– cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Commissione Tributaria Provinciale di Caserta in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della quinta sezione civile, il 9 ottobre 2019.

Depositato in cancelleria il 13 dicembre 2019

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