Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32862 del 13/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 13/12/2019, (ud. 09/10/2019, dep. 13/12/2019), n.32862

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 27184-2C13 proposto da:

ASSURANCEFORENINGEN GARD in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE PARIOLI 43, presso

lo studio dell’avvocato FRANCESCO D’AYALA VALVA, che lo rappresenta

e difende unitamente all’avvocato ANTONIO LOVISOLO giusta delega in

calce;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DI ROMA in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO TATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE II DI ROMA UFFICIO

TERRITORIALE ROMA 6, AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE REGIONALE LAZIO

UFFICIO GRANDI CONTRIBUENTI;

– intimati –

avverso la sentenza n. 206/2012 della COMM.TRIB.REG. di ROMA,

depositata il 22/10/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/10/2019 dal Consigliere Dott. STALLA GIACOMO MARIA;

udito P.M. persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SALZANO

FRANCESCO che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito per il ricorrente l’Avvocato FIORENTINI per delega

dell’Avvocato D’AYALA VALVA che ha chiesto l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato VALENZANO che ha chiesto il

rigetto.

Fatto

FATTI RILEVANTI E RAGIONI DELLA DECISIONE.

p. 1. La Assuranceforeningen Gard, società assicurativa di diritto norvegese, propone sette motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 206/21/12 del 22 ottobre 2012, con la quale la commissione tributaria regionale del Lazio, in riforma (sulla posizione della società ricorrente) della prima decisione, ha dichiarato improcedibili i ricorsi (nn. 13391 e 13392/08 rg.) da essa proposti avverso il diniego di rimborso dell’imposta sulle assicurazioni; imposta da essa cautelativamente versata sull’incasso (negli anni dal 2002 al 2005) dei premi di assicurazione di navi di proprietà di società armatrici con sede in Italia, o da queste noleggiate, ma battenti bandiera straniera perchè non qui immatricolate (L. n. 1216 del 1961, art. 1).

La commissione tributaria regionale – decidendo su ricorsi riuniti involgenti anche altre società di assicurazione – ha rilevato, per quanto qui interessa, che: – la sentenza di primo grado (CTP Roma n. 69/37/11) aveva accolto integralmente i ricorsi, riconoscendo il diritto della società al rimborso dell’imposta versata; – così facendo, il primo giudice non aveva considerato che la stessa CTP Roma, con precedente sentenza passata in giudicato (n. 271/41/10), aveva invece rigettato un primo ricorso (n. 12273/08 rg) proposto dalla società su identica domanda di annullamento del medesimo diniego di rimborso; – il giudicato in questione precludeva un nuovo giudizio sulla stessa questione (ne bis in idem, ex art. 39 c.p.c.), fermo restando che, qualora la società avesse ritenuto viziata la sentenza così emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale sul primo ricorso, avrebbe dovuto impugnarla, e non farla passare in giudicato.

Resiste con controricorso l’agenzia delle entrate.

La società ricorrente ha depositato memoria.

p. 2. A premessa dei motivi di ricorso ed in sede di ricostruzione dei fatti di causa ex art. 366 c.p.c., n. 3), la società ricorrente espone: – di aver proposto un primo ricorso avverso il provvedimento di diniego di rimborso notificatole il 25 febbraio 2008 (ric. n. 12273/08 rg), tuttavia erroneamente non notificato all’agenzia delle entrate ma unicamente inviato alla commissione tributaria provinciale di Roma (in quanto ‘originalè, senza i documenti allegati e senza l’avviso di spedizione all’ente impositore, appunto non effettuata); – di aver successivamente proposto (appena due giorni dopo la svista, ed ancora entro il termine decadenziale di 60 giorni dalla notificazione del diniego) un nuovo ed identico ricorso destinato a sostituire il precedente (n. 13391/08); – di aver quindi inviato alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma (per ragioni di cortesia e di facilità di consultazione da parte del nominando giudice relatore) una copia conforme di questo secondo ricorso ‘originalè, corredata di tutti gli allegati, inopinatamente anch’esso iscritto a ruolo dalla Commissione (n. 13392/08) e successivamente riunito; – che il giudizio di opposizione sul primo ricorso (poi definito con la citata sentenza CTP 271/41/10) aveva tuttavia avuto svolgimento con la costituzione dell’agenzia delle entrate, la quale aveva comunque avuto notizia “per le vie brevi” (ossia attraverso un’interrogazione presso la segreteria della CTP) della sua avvenuta proposizione, pur in assenza di notifica.

p. 3.1 Con i sette motivi di ricorso per cassazione, la società deduce – sotto vari profili – l’erroneità ed illegittimità della decisione con la quale la Commissione Tributaria Regionale ha ravvisato nel giudicato formatosi sulla citata sentenza CTP Roma 271/41/10 una causa preclusiva all’esame nel merito del proprio diritto al rimborso dell’imposta (improprio richiamo al principio del ne bis in idem).

Questa decisione dovrebbe infatti ritenersi viziata: – (primo motivo) ex art. 360 c.p.c., n. 3, per non avere la CTR rilevato che le carenze del primo ricorso (omessa notificazione ed omessa allegazione dei documenti) erano tali da attribuire alla sentenza CTP in questione il carattere di pronuncia ‘di ritò e non sul merito, con conseguente esclusione di qualsivoglia efficacia preclusiva da giudicato; – (secondo motivo) ex art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 39 c.p.c., posto che la preclusione era stata qui (erroneamente) ravvisata nel suddetto giudicato (già intervenuto al momento della decisione) e non in una inesistente situazione di litispendenza; – (terzo motivo), ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 per “vizio di motivazione” su un fatto controverso e decisivo, per non avere la CTR adeguatamente esplicitato le ragioni per cui la pronuncia di rito sul primo ricorso precludesse la decisione di merito sul ricorso successivamente proposto; – (quarto motivo) ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per “omesso esame” del fatto decisivo costituito dalla circostanza che la sentenza CTP Roma 271/41/10 non si era affatto pronunciata sul merito della domanda, ma unicamente sulla inammissibilità del primo ricorso; – (quinto motivo) ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nullità della sentenza per mancanza di motivazione, posto che la CTR aveva affermato la preclusione da giudicato sulla scorta di argomentazioni di principio del tutto slegate dalla concreta e precisa analisi del reale contenuto della sentenza in esame; – (sesto motivo) ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nullità della sentenza per violazione dell’art. 111 Cost. e art. 112 c.p.c., dal momento che, erroneamente affermando la preclusione da giudicato esterno, la CTR aveva privato la società del diritto ad ottenere una pronuncia sul merito della questione; – (settimo motivo) ex art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione del medesimo art. 112 c.p.c., atteso che la CTR, investita di una domanda sul merito, aveva invece reso una pronuncia sul rito, limitandosi a dichiarare l’improcedibilità del secondo ricorso (e del terzo, a quest’ultimo riunito).

p. 3.2 Nessuno dei motivi di ricorso così proposti merita accoglimento, in quanto tutti basati su un presupposto erroneo e non confacente alla fattispecie.

La società ricorrente lamenta il fatto che il giudicato c.d. ‘di ritò non possa esplicare alcuna efficacia preclusiva in altro giudizio, sicchè la CTR avrebbe dovuto senz’altro attingere al merito della questione, in quanto sottopostole con un ricorso successivo, ma pur sempre rituale e tempestivo D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 21.

In effetti, l’affermazione sulla inidoneità preclusiva del giudicato di rito o in senso formale deve senz’altro essere condivisa, sulla scorta del pacifico principio secondo cui: “La statuizione su una questione di rito dà luogo soltanto al giudicato formale ed ha effetto limitato al rapporto processuale nel cui ambito è emanata; essa, pertanto, non essendo idonea a produrre gli effetti del giudicato in senso sostanziale, non preclude la riproposizione della domanda in altro giudizio” (Cass.ord. n. 10641/19; così n. 26377/14 ed innumerevoli altre); là dove “il giudicato in senso sostanziale si forma soltanto sulle pronunce a contenuto decisorio di merito, che statuiscono in ordine all’esistenza o meno delle posizioni giuridiche soggettive dedotte in lite” (tra le molte, Cass.n. 15383/14).

E tuttavia, nel caso di specie la decisione della Commissione Tributaria Regionale deve ritenersi avulsa dai vizi che le vengono imputati in ricorso, attesa la natura non “di rito”, ma “di merito”, correttamente attribuibile al giudicato di cui alla sentenza n. 271/41/10.

Dalle risultanze di causa e dalla stessa rievocazione dei fatti fornita dalla società ricorrente, risulta in particolare che: – il giudizio sul primo ricorso (quello non notificato all’agenzia delle entrate) si era purtuttavia svolto nel pieno contraddittorio di quest’ultima, la quale si era regolarmente costituita e, pur sollecitando genericamente il primo giudice a vagliare i presupposti di ammissibilità del ricorso stesso, aveva preso posizione anche sul merito del diritto al rimborso; – la sentenza n. 271/41/10 (allegata al ricorso per cassazione sub n. 7, e comunque trascritta nel suo contenuto essenziale a pag.13-14 del ricorso stesso) recava un dispositivo, non di inammissibilità nè di improcedibilità, ma di reiezione nel merito (“respinge”) del ricorso; – il dispositivo si poneva non in contrasto, ma in linea, con la motivazione e la lettura sostanziale della sentenza, nella quale quel giudice mostrava di aver preso in esame il fondo della questione e la relativa domanda di merito (vale a dire, il diritto della società ad ottenere il rimborso dell’imposta versata), assumendo quanto segue: “la commissione invece deve constatare che parte attorea nulla ha prodot o in sede contenziosa, non fornendo alcuna prova a sostegno della richiesta di rimborso di imposta sulle assicurazioni per gli anni 2002, 2003, 2004 e 2005”.

Ora, questa affermazione – quand’anche censurabile – non risulta essere stata fatta oggetto di alcuna impugnazione da parte della società contribuente; ed è questo il significato attribuibile alla sentenza qui impugnata, nella quale (pag.4) la CTR osserva che tutti i vizi ascritti dalla società stessa alla sentenza in questione “dovevano essere dedotti in sede di impugnazione” perchè, in difetto, sarebbe stata inevitabile la formazione, appunto, di un giudicato esterno preclusivo proprio perchè esteso (a torto o a ragione) al merito del diritto al rimborso (di per sè certo non scevro di risvolti prettamente fattuali concernenti, ad esempio, l’effettività del versamento dell’imposta, il luogo di immatricolazione delle navi assicurate, l’eventuale corresponsione di imposta in altri Stati ecc…).

Si tratta, come detto, di conclusione condivisibile perchè discendente da un’affermazione che la CTP ha ritenuto di fondare in applicazione della regola generale sull’onere probatorio ex art. 2697 c.c. (“parte attorea nulla ha prodotto in sede contenziosa, non fornendo alcuna prova a sostegno della richiesta di rimborso (…)”, chiaramente relativa, in conformità alla domanda di annullamento del diniego, ai presupposti fattuali (oggetto di prova ad onere della società richiedente) del diritto di rimborso.

Effettivamente erroneo risulta il richiamo operato dalla CTR all’art. 39 c.p.c., dal momento che la preclusione derivava qui non dalla litispendenza ma dal giudicato esterno già formatosi. Tuttavia, l’erroneo richiamo ad una norma giuridica non pertinente non è nella specie tale da inficiare la correttezza in diritto della conclusione alla quale la CTR è pervenuta; conclusione che deve esattamente basarsi sull’efficacia preclusiva derivante, ex art. 2909 c.c., dal giudicato in senso sostanziale.

Il ricorso va dunque rigettato, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di lite, liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte:

– rigetta il ricorso;

– condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.200,00 oltre spese prenotate a debito;

– v.to il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012;

– dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Così deciso in Roma, nel camera di consiglio della quinta sezione civile, il 9 ottobre 2019.

Depositato in cancelleria il 13 dicembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA