Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32861 del 19/12/2018

Cassazione civile sez. I, 19/12/2018, (ud. 15/11/2018, dep. 19/12/2018), n.32861

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7169/2018 proposto da:

K.K., domiciliato in Roma, P.zza Cavour, presso la Cancelleria

Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’Avvocato Biginelli Giancarlo, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in Roma, Via Dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale Dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di TORINO, depositata il

15/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15/11/2018 dal Cons. Dott. TRICOMI LAURA;

lette le conclusioni scritte dal P.M., in persona del Sostituto

Procuratore Generale Dott. PETRONIO Paolo Mario, che ha chiesto il

rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO

che:

Il Tribunale di Torino, con ordinanza del 15 gennaio 2018, ha rigettato l’opposizione di K.K. proposta con ricorso depositato il 7/12/2016 contestando il provvedimento della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Torino che non gli aveva riconosciuto alcuna forma di protezione.

Nel presentare la domanda l’odierno ricorrente aveva riferito di essere cittadino bengalese di religione mussulmana, nato in (OMISSIS), ma trasferitosi dall’età di due anni in Bangladesh; di essere stato considerato orfano e di non aver potuto studiare, di avere svolto attività di conduttore di tricicli a motore e di autovetture a noleggio fino a quando aveva avuto un incidente: in particolare aveva riferito che quando era occorso l’incidente, stava trasportando dieci persone e molte erano rimaste ferite gravemente; che l’autovettura non era assicurata; che era stato ricercato sia dalle persone ferite che dal proprietario della macchina per ragioni risarcitorie e che, essendo privo di disponibilità economiche, appena si era ripreso si era recato a Dhaka ed aveva contattato un trafficante con il quale si era accordato per andare in Libia, giungendo poi in Italia.

Il Tribunale ha escluso la credibilità del racconto del richiedente; ha altresì affermato che, anche a voler dare credito ai fatti narrati, non risultava fornita alcuna prova idonea a giustificare il riconoscimento della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria.

Il ricorrente impugna detto decreto con un mezzo; il Ministero dell’interno replica con controricorso.

Il ricorso è stato fissato per l’adunanza in Camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c. e art. 380 bis 1 c.p.c..

Il Procuratore Generale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Il ricorso va dichiarato inammissibile.

Ai sensi del D.L. n. 13 del 2017, art. 21, comma 1, le disposizioni concernenti la immediata ricorribilità in cassazione del provvedimento emesso dal Tribunale (art. 6 del D.L. cit.) “si applicano alle cause e ai procedimenti giudiziari sorti dopo il centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Alle cause e ai procedimenti giudiziari introdotti anteriormente alla scadenza del termine di cui al periodo precedente si continuano ad applicare le disposizioni vigenti prima dell’entrata in vigore del presente decreto”.

Invero, il procedimento risulta essere stato instaurato, in primo grado, con ricorso depositato il 7/12/2016, con il quale veniva impugnato il provvedimento della Commissione Territoriale di Torino notificato 1’8/11/2016 e le nuove disposizioni, introdotte dal D.L. n. 13 del 2017, si applicano ai procedimenti sorti dopo il centottantesimo giorno dall’entrata in vigore del decreto e quindi dopo il 17 agosto 2017, non rilevando invece la data di pubblicazione del provvedimento impugnato.

Pertanto, stante il regime giuridico ratione temporis applicabile, il provvedimento oggetto dell’odierno ricorso per cassazione avrebbe dovuto essere appellato (D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, quale introdotto dal D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, art. 6, comma 1, lett. g), conv. con modifiche dalla L. n. 46 del 2017; D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 e D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19), non essendo suscettibile di ricorso immediato per cassazione (Cass. n. 28128 del 5/11/2018).

In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese del giudizio di legittimità si compensano per ragioni di equità.

Non sussistono i presupposti di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso;

Compensa le spese di giudizio tra le parti;

Dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 15 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2018

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