Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32861 del 13/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 13/12/2019, (ud. 09/10/2019, dep. 13/12/2019), n.32861

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

Sul ricorso 201-2013 proposto da:

ERG ECLICA CAMPANIA SPA, in persona del Presidente del elettivamente

domiciliato in ROMA VIA DELLE QUATTRO FONTANE presso lo studio

dell’avvocato SANTE RICCI, che rappresenta e difende unitamente

all’avvocato MARIA SERPIERI giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DEL TERRITORIO;

– intimata –

avverso la sentenza n. 230/2012 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI,

depositata il 22/06/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/10/2019 dal Consigliere Dott. GIACOMO MARIA STALLA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FRANCESCO SALZANO che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito per il ricorrente l’Avvocato SERPIERI che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato VALENZANO che ha chiesto il

rigetto.

Fatto

FATTI RILEVANTI E RAGIONI DELLA DECISIONE

p. 1. La Erg Eolica Campana spa (già IVPC Power 3 spa unip.) propone nove motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 230/17/12 del 22 giugno 2012, con la quale la commissione tributaria regionale della Campania, a conferma della prima decisione, ha ritenuto legittimi cinque avvisi di rettifica di rendita catastale notificatile il 30 gennaio 2009 in relazione ad altrettanti impianti di aerogenerazione da essa detenuti nei Comuni di Baselice e Molinara (Benevento), e già fatti oggetto di domanda di accatastamento Docfa del 16 giugno 2008 in categoria Dl.

La commissione tributaria regionale, in particolare, ha ritenuto che gli avvisi di rettifica in oggetto fossero legittimi, in quanto: – adeguatamente motivati e portati ad effettiva conoscenza della società (“notifica indirizzata a “IVPC Power spa” e non a “IVPC Power” spa-Unipersonale, in quanto la denominazione della società riportata nel Docfa è “IVPC Power spa 3 srl””); – correttamente attributivi della categoria D1 in analogia alle centrali elettriche; – basati su criterio di stima rinveniente da “accurate indagini di mercato e dal verbale della GdF del 22 agosto 2006 redatto per accertare i costi sostenuti dalla stessa società per la realizzazione degli impianti eolici nel Comune di Montefalcone di Valfortore relativi ad aerogeneratori di potenza 600 KW”, quindi rapportato all’epoca censuaria del 1988/1989 con saggio di fruttuosità del 2%.

Resiste con controricorso l’agenzia delle entrate.

La società ricorrente ha depositato memoria.

p. 2.1 Con il primo motivo di ricorso la società lamenta “nullità della sentenza per omessa motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5)”. Per non avere la Commissione Tributaria Regionale fornito congrua motivazione sul motivo di appello concernente la violazione della L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 1, concernente il fatto che gli avvisi di rettifica in questione (allegati agli atti di causa sub n. 1 del ricorso introduttivo) non erano stati notificati con modalità di identificazione della società tali da garantirne l’effettiva conoscenza da parte di quest’ultima.

Con il quarto motivo di ricorso si lamenta – ex art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, cit. art. 6, comma 1. Per non avere la Commissione Tributaria Regionale considerato che gli avvisi in questione erano stati notificati in unica busta diretta a IVPC Power spa e non a IVPC Power 3 spa e, inoltre, contenente anche avvisi destinati ad altra società, la IVPC Power 8 spa (terzo estraneo che non aveva titolo per venire a conoscenza degli accertamenti relativi ad essa ricorrente).

p. 2.2 I due motivi di ricorso – suscettibili di trattazione unitaria per la stretta connessione delle questioni giuridiche poste, tutte incentrate sulla valutazione da parte del giudice di merito della corretta osservanza dell’art. 6. comma 1, cit. – sono infondati.

La Commissione Tributaria Regionale, diversamente da quanto sostenuto dalla società ricorrente, si è infatti soffermata sul motivo di appello concernente l’affermata violazione della L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 1, giungendo infine a respingerlo sulla base di una motivazione che, per quanto succinta ed essenziale, dà comunque congruamente conto del convincimento decisorio. Ciò nel senso che l’agenzia del territorio di Benevento aveva portato gli avvisi di classamento ad effettiva e piena conoscenza del soggetto “giusto”, vale a dire della odierna ricorrente già denominata IVPC Power 3 spa unip.; ha inoltre osservato il giudice di merito che l’individuazione della società destinataria era stata effettuata dall’agenzia del territorio secondo la denominazione desumibile dalle risultanze fornite dalla medesima società agli atti della procedura Docfa.

Non per ultimo, si osserva come la società non abbia neppure allegato, in ogni caso, di non essere venuta a piena ed effettiva conoscenza degli avvisi in questione; venuta a conoscenza che deve anzi ritenersi pacifica e che, d’altra parte, ha posto la società medesima in condizione di tempestivamente impugnare gli avvisi stessi, svolgendo contro di essi ogni adeguata difesa di forma e sostanza. La motivazione resa sul punto dalla Commissione Tributaria Regionale appare dunque non soltanto adeguata a dare conto della peculiarità della fattispecie, ma anche corretta in diritto, stante l’avvenuta osservanza del precetto di cui si assume la violazione (in termini di effettività della conoscenza dell’atto, ex art. 6, comma 1 cit.).

Si è in proposito affermato (Cass. n. 3195/15) che: “in tema di accertamento delle imposte, non si ha violazione dell’art. 137 c.p.c. nel caso in cui più avvisi siano notificati al medesimo contribuente in unico plico, ricorrendo tale violazione soltanto qualora più atti con diversi destinatari, anche con un solo indirizzo, vengano inclusi in unico plico, essendo ragionevole temere che chi riceve l’atto non si faccia parte diligente con gli altri destinatari”.

Sennonchè, nel caso di specie è incontroverso – come detto – che la società sia venuta a piena e tempestiva conoscenza degli avvisi ad essa diretti, e che l’avvenuta notificazione di avvisi anche ad altra società (del medesimo gruppo) non abbia in concreto comportato alcuna menomazione dei diritti della società stessa.

p. 3.1 Con il secondo motivo di ricorso si deduce “nullità della sentenza per omessa pronuncia (art. 360 c.p.c., n. 5)” sui motivi di appello sub nn. V (carenza di motivazione degli avvisi di rettifica), VI (erronea assunzione di fatto notorio a base del giudizio di congruità della stima) e VII (violazione e falsa applicazione del regolamento catastale di cui al R.D.L. n. 1149 del 1942).

p. 3.2 Il motivo è infondato.

Va intanto osservato come esso deduca – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, una ipotesi non di mancante ovvero insufficiente “motivazione”, ma di nullità della sentenza per asserita omissione di “pronuncia”, di per sè integrante il diverso e non dedotto vizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 cit..

Ad ogni modo, va fatta qui applicazione del principio secondo cui, per integrare gli estremi del vizio di omessa “pronuncia”, non basta la mancanza di un’espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto. Il che non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi, in proposito, una specifica argomentazione; dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l’impostazione logico-giuridica della pronuncia (tra le molte: Cass. nn. 452/15, 16254/12, 20311/11).

Nel caso di specie, risulta dal decisum complessivo che la Commissione Tributaria Regionale abbia preso in esame e deciso – rigettandole – tutte le domande e le eccezioni proposte dalle parti.

p. 4.1 Con il terzo motivo di ricorso si deduce – ex art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione delle norme sulla motivazione degli atti di accertamento catastale e sull’onere della prova, dal momento che gli avvisi in oggetto si basavano asseritamente su precedenti accatastamenti operati dall’ufficio all’esito di determinate valutazioni tecniche e di mercato, tuttavia non allegate agli avvisi nè prodotte in giudizio.

Con il quinto motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione di legge; là dove la Commissione Tributaria Regionale ha ritenuto legittimi gli avvisi di rettifica basati sul su citato processo verbale della GdF (non allegato nè prodotto in giudizio) relativo ad una diversa società, e ad impianti eolici siti in un diverso Comune.

Con il settimo motivo di ricorso la società lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c.. Per avere la Commissione Tributaria Regionale ritenuto legittimi gli avvisi di rettifica in questione, in quanto basati su “accurate indagini di mercato”, nonostante che tali indagini non fossero state specificate e che, anzi, non potessero fornire alcun elemento di valutazione e stima proprio per l’assenza – stante la peculiarità degli impianti di aerogenerazione e dei parchi eolici – di prezziari di mercato.

p. 4.2 Questi tre motivi di ricorso – suscettibili di trattazione unitaria per la stretta connessione delle questioni giuridiche poste, tutte incentrate sul livello motivazionale degli avvisi di rettifica della rendita – sono infondati.

Dagli avvisi medesimi e dalle schede tecniche di corredo risultava come l’amministrazione finanziaria avesse rettificato la rendita catastale – lasciando peraltro invariata la categoria D1 proposta dalla stessa società con procedura Docfa in ragione del criterio del costo di costruzione di impianti similari di aerogenerazione da 600 Kw. Risultava inoltre che l’ufficio non intendesse contestare la consistenza fattuale ed oggettiva degli impianti (assumendo che la società non avesse denunciato componenti immobiliari o mobiliari rilevanti ai fini dell’attribuzione di rendita), quanto attribuire a tale (riconosciuta) consistenza una diversa valutazione economica, appunto desunta dal criterio del costo di costruzione.

La comparazione era tuttavia dall’amministrazione finanziaria effettuata – sulla scorta del su richiamato verbale della GdF – in ragione di una stima direttamente attribuibile agli impianti in proprietà della società, stante l’affermata identità tecnica, componentistica e di potenza, tra gli impianti stimati con il verbale citato e quelli attribuiti alla società ricorrente (siti nel medesimo comprensorio geografico).

Il tutto, si noti, nell’ambito di una procedura (Docfa) per sua natura fortemente partecipata, e nel cui ambito la società proponente è di per sè in condizione di cogliere appieno le diverse valutazioni sostenute dall’amministrazione; e ciò a fortiori in considerazione della peculiarità tecnologica degli impianti e del livello di conoscenze tecniche ed economiche possedute dalla società detentrice di gestione.

Si è in proposito affermato (Cass. n. 31809/18) che: “In tema di classamento di immobili, qualora l’attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della cd. procedura DOCFA, l’obbligo di motivazione del relativo avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall’Ufficio e l’eventuale differenza tra la rendita proposta e quella attribuita derivi da una diversa valutazione tecnica riguardante il valore economico dei beni, mentre, nel caso in cui vi sia una diversa valutazione degli elementi di fatto, la motivazione deve essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente e sia per delimitare l’oggetto dell’eventuale contenzioso. (…)”.

In materia di attribuzione di rendita ad immobili di destinazione speciale “D”, si è altresì stabilito (Cass. n. 17971/18, così Cass.n. 16824/06) che: “in tema di classamento di immobili, qualora l’attribuzione della rendita catastale abbia luogo a seguito della procedura disciplinata dal D.L. n. 16 del 1993, art. 2, conv. in L. n. 75 del 1993, e del D.M. 19 aprile 1994, n. 701 (cd. procedura DOCFA) ed in base ad una stima diretta eseguita dall’Ufficio (come accade per gli immobili classificati nel gruppo catastale D), tale stima, che integra il presupposto ed il fondamento motivazionale dell’avviso di classamento (esprimendo un giudizio sul valore economico dei beni classati di natura eminentemente tecnica, in relazione al quale la presenza e l’adeguatezza della motivazione rilevano ai fini non già della legittimità, ma dell’attendibilità concreta del cennato giudizio, e, in sede contenziosa, della verifica della bontà delle ragioni oggetto della pretesa), costituisce un atto conosciuto e comunque prontamente e facilmente conoscibile per il contribuente, in quanto posto in essere nell’ambito di un procedimento a struttura fortemente partecipativa, con la conseguenza che la sua mancata riproduzione o allegazione all’avviso di classamento non si traduce in un difetto di motivazione”.

Ora, nel caso in esame è la stessa società ricorrente ad evidenziare come la divergenza di stima sia unicamente dipesa dall’adozione di un diverso criterio di valutazione economica (a sua volta discendente da una diversa metodologia estimativa) e non dalla inclusione nella stima di cespiti da essa non contemplati.

p. 5.1 Con il sesto motivo di ricorso si deduce violazione della Dir. 2001/77/CE del 27 settembre 2001, ovvero della Dir. 2009/28/CE del 23 aprile 2009. Per non avere la Commissione Tributaria Regionale considerato che il diritto UE imponeva agli Stati membri di promuovere in via prioritaria le fonti energetiche rinnovabili, mediante aiuti agli investimenti, esenzioni o sgravi fiscali, restituzioni d’imposta e regimi di sostegno diretto dei prezzi. Al contrario, il classamento catastale degli impianti eolici costituiva il presupposto della loro tassazione ai fini Ici-Imu, con conseguente violazione delle suddette direttive di favore. In alternativa, si imponeva la rimessione degli atti alla CGUE su questione pregiudiziale di compatibilità, ex art. 234 Tratt. UE, della normativa nazionale (applicata come da circolare AE 14/2007) con il suddetto diritto.

p. 5.2 Il motivo è infondato, e così la richiesta di rimessione di questione interpretativa pregiudiziale alla CGUE.

Va premesso, su quest’ultimo punto, che la rimessione alla CGUE costituisce un obbligo per il giudice nazionale di ultima istanza, ma ciò non significa che la parte abbia di per sè senz’altro diritto all’automatico rinvio pregiudiziale, ogniqualvolta la corte di cassazione non ne condivida le tesi difensive (SSUU 14042/16); essendo sufficiente che le ragioni siano espresse (Corte EDU, Ullen de Schooten e Rezabek c/ Belgio), ovvero implicite laddove la questione pregiudiziale sia manifestamente inammissibile o infondata (Corte EDU 8 settembre 2015, Wind Telecomunicazioni spa c/ Italia; Cass.n. SSUU 30301/17); ovvero, ancora, quando l’interpretazione della norma e del caso siano evidenti (Cass. n. SSUU 12067/07; SSUU 10233/17; SSUU 26145/17).

Ha sul punto osservato Cass. n. 14828/18 che: “Non sussiste alcun diritto della parte all’automatico rinvio pregiudiziale alla CGUE ai sensi dell’art. 267 TFUE ogniqualvolta la Corte di cassazione non ne condivida le tesi difensive, bastando che le ragioni del diniego siano espresse, ovvero implicite laddove la questione pregiudiziale sia manifestamente inammissibile o manifestamente infondata”.

Inoltre, l’organo giurisdizionale di ultima istanza non è tenuto a presentare alla CGUE una domanda di pronuncia pregiudiziale allorquando già esista una giurisprudenza consolidata in materia, o qualora la corretta interpretazione della norma di diritto non lasci spazio ad alcun ragionevole dubbio (Racc. 2016/C): “Il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea presuppone il dubbio interpretativo su una norma comunitaria, che non ricorre allorchè l’interpretazione sia autoevidente oppure il senso della norma sia già stato chiarito da precedenti pronunce della Corte, non rilevando, peraltro, il profilo applicativo di fatto, che è rimesso al giudice nazionale a meno che non involga un’interpretazione generale ed astratta” (così Cass. n. 15041/17).

Ciò posto, si osserva come l’orientamento di favore espresso dal diritto UE per le fonti energetiche rinnovabili possa essere discrezionalmente attuato dagli Stati nazionali attraverso un ventaglio di diversi interventi di sostegno e promozione, non necessariamente di natura strettamente tributario – impositiva.

E ciò non senza osservare come, in ogni caso, la mera classificazione catastale con attribuzione di rendita non costituisca neppure un fatto costitutivo di alcuna obbligazione tributaria, nè presupposto di imposta, bensì il risultato di un procedimento di tipo accertativo strumentale, a vario titolo e per diverse finalità, alla determinazione del valore economico di un bene (Cass. n. 3001/15).

Sul punto specifico della conformità al diritto UE, è stato poi osservato (Cass. n. 1978/15 con ulteriori richiami) che: “La direttiva comunitaria 2001/77/CE attuata con la L. n. 387 del 2003 è stata superata ed abrogata dalla direttiva comunitaria 2009/28/CE attuata con D.Lgs. n. 28 del 2011, il quale prevede un regime di sostegno per lo sviluppo della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, nel cui quadro normativo non emerge alcuna previsione di una specificità dell’accatastamento degli impianti o di esenzioni o riduzioni in materia di ICI (previsioni queste che nemmeno emergono dalla L. n. 387 del 2003)”.

p. 6.1 Con l’ottavo motivo di ricorso si lamenta, subordinatamente, violazione e falsa applicazione del R.D.L. n. 1142 del 1949 (Regolamento catasto urbano), stante l’errata attribuzione della categoria D1 (opifici industriali) in luogo della categoria E (o pubblico interesse), trattandosi di cespiti non stabilmente infissi al suolo ma composti da elementi tecnologici amovibili e trasportabili senza modificazioni irreversibili; ciò trovava rispondenza anche ai fini contabili, dal momento che i principi contabili nazionali ne prevedevano la classificazione nell’ambito degli “impianti e macchinari”, e non degli “immobili o terreni”.

p. 6.2 Il motivo è infondato.

Correttamente la commissione tributaria regionale ha ritenuto nella specie applicabile la classificazione D1 (del resto proposta dalla società stessa nella Docfa), ed individuato l’oggetto della stima finalizzata all’attribuzione di rendita nell’insieme dei beni costituenti l’aerogeneratore; comprensivo non soltanto delle componenti prettamente immobiliari o infisse al suolo, ma anche di quelle componenti di per sè fisicamente amovibili ma non separabili senza pregiudizio alla funzione precipua di generazione energetica. Così facendo, il giudice di merito – chiamato a decidere una controversia assoggettata al regime previgente all’introduzione della L. di stabilità n. 208 del 2015 – ha esattamente valorizzato il parametro dell’unitarietà e complessità funzionale dell’impianto eolico, siccome composto da beni ed impianti (torre, navicella, rotore, pale, cabina elettrica, spazi di manovra e servizio ecc…) di eterogenea natura quanto ad infissione al suolo, principalità ed accessorietà, funzione di produzione diretta e dinamica dell’energia ovvero di mero sostegno o supporto, e tuttavia unitariamente coordinati e finalizzati.

Nel fare ciò, il giudice di merito risulta in linea con l’indirizzo di legittimità (Cass. 3500/15, ma anche Cass. n. 23317/11, 7372/11, 13319/06, 21730/04 ed altre) che, richiamando in proposito analoghi principi già affermati con riguardo alle centrali idroelettriche ed alle relative turbine (nei termini di cui in C. Cost. 162/08), ha stabilito: – per un verso, la rilevanza ai fini della rendita della connessione strutturale e funzionale intercorrente tra parte immobiliare e parte impiantistica, come anche desumibile dal D.L. n. 44 del 2005, art. 1 quinquies, conv. in L. n. 88 del 2005; così da valorizzare il fatto che anche gli elementi impiantistici non infissi, tra i quali vanno individuate anche le pale eoliche, “si configurano come elementi essenziali della centrale, incorporati alla stessa e non separabili senza una sostanziale alterazione del bene complesso” (Cass. 3500/15); – per altro verso, la corretta iscrivibilità di tali beni nella categoria, non E, bensì di destinazione speciale “D1 Opifici” assoggettata a valutazione di rendita mediante stima diretta del Reg. Catastale, ex art. 28 ss.

Merita ancora richiamare, tra le altre, Cass. 4028/12, secondo cui: “I parchi eolici, in quanto costituiscono centrali elettriche, rispetto alle quali il sistema normativo non offre indicazioni che ne giustifichino un trattamento differenziato, sono accatastabili nella categoria “D/1-Opificio” e le pale eoliche debbono essere computate ai fini della determinazione della rendita, come lo sono le turbine di una centrale idroelettrica, poichè anch’esse costituiscono una componente strutturale ed essenziale della centrale stessa, sicchè questa senza quelle non potrebbe più essere qualificata tale, restando diminuita nella sua funzione complessiva ed unitaria ed incompleta nella sua struttura” (per fattispecie analoga: Cass. n. 24815/14).

p. 7.1 Con il nono motivo di ricorso si deduce, in via di ulteriore subordine, violazione e falsa applicazione del R.D.L. n. 1142 del 1949, art. 28 cit.. Per avere la Commissione Tributaria Regionale applicato il criterio del costo di costruzione riportato all’epoca censuaria n. 1988 del 1989 così come stabilito con D.M. 20 gennaio 1990, omettendo poi l’applicazione del coefficiente di riduzione per vetustà (rilevante obsolescenza anche tecnologica e funzionale) previsto sia dalla norma in questione sia dalla stessa circolare n. 14/2007 AE cit..

p. 7.2 Il motivo deve trovare accoglimento nei termini che seguono.

Secondo il R.D.L. n. 652 del 1939, art. 10, conv. L. n. 1249 del 1939: “La rendita catastale delle unità immobiliari costituite da opifici ed in genere dai fabbricati di cui alla L. 8 giugno 1936, n. 1231, art. 28, costruiti per le speciali esigenze di una attività industriale o commerciale e non suscettibili di una destinazione estranea alle esigenze suddette senza radicali trasformazioni, è determinata con stima diretta per ogni singola unità. Egualmente si procede per la determinazione della rendita catastale delle unità immobiliari che non sono raggruppabili in categorie e classi, per la singolarità delle loro caratteristiche”.

La stessa amministrazione finanziaria, con le Circolari MF nn. 14/07 e 6/12, ha stabilito i criteri di determinazione della rendita catastale nell’ipotesi di stima diretta di beni sostanzialmente privi, per intrinseca peculiarità e funzione, sia di un “mercato” di compravendita, sia di un mercato di locazione e messa a reddito sussumibili a riferimento comparativo.

Si osserva, in particolare, nella Circolare 6/2012: “Si precisa, innanzitutto, che con la locuzione “stima diretta” si intende la stima effettuata in maniera puntuale sugli immobili a destinazione speciale o particolare, per i quali, proprio in relazione alla peculiarità delle relative caratteristiche, non risulta possibile fare riferimento al sistema delle tariffe. In tale contesto, la rendita catastale può essere determinata con “procedimento diretto” o con “procedimento indiretto”. Il procedimento diretto è quello delineato dagli artt. 15 e seguenti del Regolamento, ove si stabilisce che la rendita catastale si ottiene dal reddito lordo ordinariamente ritraibile, detraendo le spese e le eventuali perdite. Il reddito lordo ordinario è il canone di locazione, fatte salve le eventuali aggiunte e detrazioni di cui agli artt. 16 e 17 (tra le prime, le spese manutenzione ordinaria sostenute dal locatario anzichè dal proprietario;

secondo, alcune spese condominiali sostenute dal proprietario anzichè dal locatario). Il procedimento indiretto è, invece, quello previsto dagli artt. 27 e seguenti del Regolamento, nei quali si precisa che il reddito ordinario può essere calcolato a partire dal valore del capitale fondiario, identificabile nel valore di mercato dell’immobile (se esiste un mercato delle compravendite), ovvero nel valore di costo di ricostruzione, tenendo conto, in quest’ultimo caso, di un adeguato “coefficiente di riduzione in rapporto allo stato attuale delle unità immobiliari” (deprezzamento)”.

Sul punto sono intervenute diverse pronunce di questa corte di legittimità, le quali hanno osservato come i criteri di prassi siano stati successivamente meglio specificati (negli indirizzi operativi, in tema di determinazione della rendita catastale delle unità immobiliari destinate a centrali eoliche, allegati alla nota AE – Direzione Catasto prot.n. 0050557 del 14 marzo 2017), nel senso che: “In tema di determinazione della rendita catastale delle unità immobiliari destinate a centrali eoliche realizzate in epoca antecedente al 1 gennaio 2016, deve essere utilizzato il costo medio infracensuario, dovendo poi i costi di ricostruzione, come determinati, delle diverse strutture, impianti fissi e sistemazioni esterne, essere ricondotti all’epoca censuaria delle stime catastali (biennio 1988-89) mediante l’indice FOI pubblicato dall’ISTAT, attesa l’assenza di ulteriori indici dei prezzi specifici per tale tipologia di opere” (così Cass. ord. nn. 888/18; 1476/18).

Dagli stessi “indirizzi operativi” si evince che il criterio di stima così applicato deve tenere conto del deprezzamento in ragione dello stato attuale delle unità e del loro livello di obsolescenza e ciclo di vita tecnico-funzionale.

L’applicabilità in concreto e la misura del coefficiente di riduzione sul costo a nuovo devono tenere conto, in particolare, della diversa tipologia delle singole parti dell’impianto di aerogenerazione, a seconda che si tratti di immobili di supporto (ad esempio, la struttura di fondazione o la torre di sostegno) ovvero di componenti impiantistiche e tecnologiche (ad esempio, la navicella – rotore); occorre, inoltre, considerare la data di costruzione dell’impianto (antecedente o successiva all’epoca censuaria delle stime catastali di riferimento) e l’effettivo livello di deprezzamento da decadimento tecnico-fisico e funzionale attribuibile alle singole componenti.

Ebbene, dalla sentenza impugnata non risulta che il giudice di appello abbia esaminato questo specifico profilo del deprezzamento del costo a nuovo.

Dalla sentenza risulta che il giudizio di congruità della rendita è dipeso dalla applicazione del saggio di fruttuosità del 2% sulla rendita così come risultante da “accurate indagini di mercato e dal verbale della GdF 22 agosto 2006”; tuttavia, nulla viene detto in ordine all’accertamento dei presupposti di effettiva applicabilità, in concreto, del suddetto coefficiente di riduzione del costo a nuovo.

E ciò con riguardo ai parametri enucleati dalla stessa amministrazione finanziaria nei suddetti indirizzi operativi, a loro volta specificativi del criterio, anch’esso inclusivo del coefficiente di deprezzamento, già evidenziato nelle precedenti indicazioni di prassi del 2007 e del 2012.

In definitiva, non consta che il giudice di merito abbia fatto corretta applicazione – nel vaglio di conformità della stima diretta proposta dall’ufficio – della normativa legislativa e regolamentare denunciata; come detto imperniata sul criterio di determinazione del valore venale dell’impianto secondo il criterio del costo di costruzione a nuovo ed applicazione di un adeguato coefficiente di riduzione in rapporto allo stato attuale delle singole componenti dell’impianto di aerogenerazione.

Si impone conseguentemente la cassazione nella sentenza impugnata, con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Campania la quale, in diversa composizione, riesaminerà questo punto specifico, provvedendo anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte:

accoglie il nono motivo di ricorso, respinti gli altri;

cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Commissione Tributaria Regionale della Campania in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della quinta sezione civile, il 9 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2019

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