Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32860 del 13/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 13/12/2019, (ud. 09/10/2019, dep. 13/12/2019), n.32860

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – rel. Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 17235-2014 proposto da:

S. SRL, in persona dell’Amm.re e legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA NOMENTANA 78, presso

lo studio dell’avvocato DOMENICO SPAGNUOLO, rappresentato e difeso

dagli avvocati DOMENICA PETRONE, EUGENIO PAPPA MONTEFORTE, giusta

delega a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DEL TERRITORIO, UFFICIO PROVINCIALE DI NAPOLI, in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 245/2013 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI,

depositata il 06/05/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/10/2019 dal Consigliere Dott. LIANA MARIA TERESA ZOSO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FRANCESCO SALZANO che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito per controricorrente l’Avvocato VALENZANO che si riporta agli

atti.

Fatto

ESPOSIZIONE DEI FATTI DI CAUSA

1. S. s.a.s. di P.M.L. e C. impugnava l’avviso di classamento con cui l’agenzia del territorio aveva attribuito la rendita a due immobili di sua proprietà siti in (OMISSIS) adibiti uno a centro diagnostico e l’altro ad albergo ristorante.

Assumeva la ricorrente di aver proposto l’accatastamento con procedura DOCFA e che l’agenzia del territorio aveva assegnato agli immobili una rendita superiore a quella proposta senza che ne ricorressero i presupposti.

La commissione tributaria provinciale di Napoli accoglieva il ricorso. Proposto appello da parte dell’agenzia delle entrate, la commissione tributaria regionale della Campania lo accoglieva sul rilievo che l’ufficio, con l’avviso impugnato, aveva dato conto delle ragioni per le quali era pervenuto alla determinazione della rendita, avendo determinato il valore delle due unità immobiliari in base a stima diretta tenuto conto del valore fondiario aumentato con l’applicazione di un coefficiente annuo di rivalutazione.

2. Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione S. s.r.l., società risultante dalla trasformazione di S. s.a.s. di P.M.L. e C., svolgendo cinque motivi illustrati con memoria. L’agenzia delle entrate si è costituita in giudizio con controricorso.

Diritto

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione di legge e nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, in relazione al D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 22 e 53. Sostiene che la CTR non si è pronunciata in ordine alla dedotta inammissibilità dell’appello per non aver l’appellante depositato la ricevuta di spedizione dell’atto di appello.

2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, in relazione al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53. Sostiene che la CTR non si è pronunciata in ordine alla dedotta inammissibilità dell’appello per non aver l’appellante formulato uno specifico motivo di appello in ordine alla statuizione contenuta nella sentenza di primo grado concernente il fatto che l’ufficio “era andato oltre la valutazione economica di mercato”.

3. Con il terzo motivo deduce violazione di legge e nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4. Sostiene che la CTR non si è pronunciata in ordine alla dedotta nullità dell’avviso di accertamento in quanto sottoscritto da impiegato privo di delega di firma rilasciata dal dirigente dell’ufficio.

4. Con il quarto motivo deduce violazione di legge e nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4. Sostiene che la CTR ha omesso di pronunciarsi in ordine al motivo di appello concernente il fatto che la scheda di valutazione allegata all’avviso di accertamento era priva di sottoscrizione.

5. Con il quinto motivo deduce violazione di legge e nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, per aver omesso la CTR di pronunciarsi in ordine al motivo di appello afferente il difetto di motivazione dell’avviso di accertamento.

6. In ordine al primo motivo di ricorso si osserva che, alla luce dei principi di economia processuale e della ragionevole durata del processo come costituzionalizzato nell’art. 111 Cost., comma 2, nonchè di una lettura costituzionalmente orientata dell’attuale art. 384 c.p.c. ispirata a tali principi, una volta verificata l’omessa pronuncia su un motivo di appello, la Corte di cassazione può omettere la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel merito sempre che si tratti di questione che non richiede ulteriori accertamenti di fatto (Cass. n. 2731 del 8/11/2016 dep. Il 2/2/2017Cass. n. 2313 del 01/02/2010). Nel caso che occupa, peraltro, avendo la ricorrente prospettato error in procedendo, è consentito a questa Corte di esaminare gli atti contenuti nel fascicolo processuale.

Ciò posto, esaminando la questione oggetto della pronuncia, va dato conto che questa Corte ha affermato il principio secondo cui, nel processo tributario, non costituisce motivo d’inammissibilità dell’appello, che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che l’appellante, al momento della costituzione entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, depositi l’avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purchè nell’avviso di ricevimento medesimo la data di spedizione sia asseverata dall’ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario. Solo in tal caso, infatti, l’avviso di ricevimento è idoneo ad assolvere la medesima funzione probatoria che la legge assegna alla ricevuta di spedizione; invece, in loro mancanza, la non idoneità della mera scritturazione manuale o comunemente dattilografica della data di spedizione sull’avviso di ricevimento può essere superata, ai fini della tempestività della notifica, unicamente se la ricezione del plico sia certificata dall’agente postale come avvenuta entro il termine di decadenza per l’impugnazione dell’atto (Cass., Sez. U, n. 13452 dei 29/05/2017; Cass. n. 15182 del 11/06/2018).

Nel caso che occupa risulta dall’esame dei documenti contenuti nel fascicolo di appello, di cui questa Corte ha disposto l’acquisizione, che l’appellante ha allegato all’atto di appello l’elenco delle raccomandate spedite il 16 luglio 2012 in cui compare il nominativo di S. s.a.s. c/o Avv. Manna Alessandro e su cui è apposto il timbro di Poste Italiane s.p.a. indicante la data del 18 luglio 2012. Ne consegue che l’appello, che è stato depositato presso l’ufficio il 27/7/2012, è tempestivo poichè il termine annuale ex art. 327 c.p.c. (ricorso originario notificato il 16/6/2009) veniva a scadere il 23/7/2012, trattandosi di ricorso notificato il 16/6/2009.

7. Il secondo motivo è infondato, avendo dato la CTR motivazione esaustiva in ordine alla fondatezza dell’avviso di accertamento, così riformando anche la statuizione della CTP fatta oggetto di specifica censura.

8. Il terzo ed il quarto motivo sono inammissibili in quanto non è dato evincere dal ricorso se le censure di che trattasi siano state riproposte dalla contribuente appellata, come era suo onere, con l’atto di costituzione in appello. Invero si legge nel ricorso (pag. 6) che l’appellata ” Riproponeva all’esame del giudice di appello le censure già sottoposte al giudice di prime cure e riportate alle lettere A), B) e C) del ricorso di primo grado…”. Sennonchè non è dato comprendere a cosa fossero riferite le censure di cui alle lettere A), B) e C). Ciò facendo la ricorrente è incorsa in difetto di specificità non avendo posto la Corte nella condizione di decidere sulla base del solo esame del ricorso.

9. Il quinto motivo è infondato avendo la CTR motivato in ordine alla ritenuta esaustività della motivazione dell’avviso di accertamento.

10. Il ricorso va, dunque, rigettato e le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è respinto, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, il comma 1 quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.

P.Q.M.

La corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere all’agenzia delle entrate le spese processuali che liquida in Euro 7.000,00, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2019

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