Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3286 del 13/02/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3286 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CICALA MARIO

ORDINANZA
sul ricorso 19996-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001 in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente contro
PASTORELLI ANTONIO, PASTORELLI LUIGI, PELLIZZONI
MARIA, PASTORELLI MAURIZIO, ciascuno in nome proprio
nonché in qualità di erede pro quota della madre Pellizzoni Maria,
unitamente agli ulteriori erediPASTORELLI MARIA TERESA,
PASTORELLI RITA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA S.
LEO 48/C, presso lo studio dell’avvocato BERNARDI ALESSIA,

Data pubblicazione: 13/02/2014

rappresentati e difesi dall’avvocato CAMPO SALVATORE
LORENZO, giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controrkorrenti avverso la sentenza n. 32/40/2011 della Commissione Tributaria

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
29/01/2014 dal Presidente Relatore Dott. MARIO CICALA;
udito per i controricorrenti l’Avvocato Salvatore Lorenzo Campo che
ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.

Ric. 2011 n. 19996 ez. MT – ud. 29-01-2014
-2-

Regionale di MILANO del 25.11.2010, depositata il 06/04/2011;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Oggetto: motivazione sentenza

1. L’ Agenzia delle Entrate ricorre per cassazione avverso la sentenza della Commissione
Tributaria Regionale della Lombardia 32/40 /11 del 6 aprile 2011 che accoglieva l’appello dei
contribuenti affermando la illegittimità di avvisi a tassazione separata IRPEF.
2. I contribuenti si sono costituiti in giudizio.
3. Secondo il relatore, il ricorso deve essere accolto.
Invero la mera asserzione “i primi giudici non hanno tenuto conto del fatto che i contribuenti
hanno puntualmente risposto, fornendo la documentazione richiesta” non contiene alcun riferimento
motivazione adeguato alla natura della controversia (neppure descritta nella esposizione del fatto).

Il Collegio ha condiviso la proposta del relatore.
Pqm
La Corte accoglie il riscorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la controversia ad altra sezione
della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia che deciderà anche per le spese del
presente grado di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio della sesta sezione civile il 29 gennaio 2014
Il presidente e relatore

Reg. Gen. 19996/2011
RICORRENTE: Agenzia delle Entrate
INTIMATO: Antonio Luigi,Maurizio Pastorelli, Maria Pellizzoni,

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