Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3286 del 11/02/2020

Cassazione civile sez. lav., 11/02/2020, (ud. 12/11/2019, dep. 11/02/2020), n.3286

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Presidente –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23391/2015 proposto da:

W.T. S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA S. TOMMASO D’AQUINO

80, presso lo studio dell’avvocato LUDOVICO GRASSI, rappresentata e

difesa dall’avvocato OSVALDO GALIZIA;

– ricorrente –

contro

G.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA A.

MANCINI 4-B, presso lo studio dell’avvocato RAFFAELA FASANO,

rappresentato e difeso dall’avvocato SERGIO CICCARELLI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 489/2015 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 09/04/2015, r.g.n. 1113/2014.

Fatto

RILEVATO

1. Che la Corte d’appello di L’Aquila ha confermato la sentenza di primo grado che aveva dichiarato illegittimo il licenziamento intimato, in data 8.1.2014, da W.T. s.p.a. a G.A. per mancato superamento del periodo di prova e condannato la datrice di lavoro al risarcimento del danno nella misura delle retribuzioni percipiende dalla data del licenziamento alla data di cessazione del rapporto indicata in contratto;

1.1. che, in particolare, il giudice di appello, premesso che il G., avviato al lavoro dal Centro per l’impiego di Chieti presso la W.T. s.p.a. in esito a richiesta della società di assunzione di lavoratore disabile con qualifica di impiegato “addetto area qualità”, era stato ritenuto non idoneo allo svolgimento delle relative mansioni, che l’azienda, in data 12.12.2013, aveva stipulato con il G. un contratto a tempo determinato di tipo acausale con decorrenza 20.12.2013 fino al 19.12.2014 per lo svolgimento delle mansioni di addetto al magazzino informatico, che in data 8.1.2014 il lavoratore era stato licenziato per mancato superamento del periodo di prova, ha ritenuto che il recesso datoriale, connesso allo svolgimento di mansioni diverse dal quelle per le quali il G. era stato legittimamente avviato al lavoro, risultava disposto in frode alla legge siccome finalizzato ad aggirare il sistema delle assunzioni obbligatorie, come sostanzialmente ritenuto dal primo giudice. Invero, da un lato il disabile era stato “provato” in mansioni non confacenti e, dall’altro, non sussistevano valide ragioni giustificatrici del recesso datoriale. Secondo il giudice di appello, inoltre, la legittimità del licenziamento non poteva fondarsi sull’autonomia della seconda assunzione rispetto a quella per la quale vi era stato avviamento da parte del Centro per l’impiego; premesso, infatti, che il periodo di prova contrattualmente stabilito era pari a un mese e mezzo, la verifica alla quale era stato sottoposto il G., quale addetto al magazzino informatico, risultava effettuata solo per pochi giorni, a cavallo delle festività natalizie; tale breve periodo era inadeguato a consentire una seria valutazione della prestazione del lavoratore. Le conseguenze risarcitorie, ricollegandosi lo scioglimento del rapporto ad un comportamento antigiuridico del datore di lavoro, ben potevano essere parametrate alle retribuzioni percipiende per il caso di regolare esecuzione del contratto, fino alla scadenza del termine in esso contemplato;

3. che per la cassazione della decisione ha proposto ricorso la W.T. s.p.a. sulla base di un unico articolato motivo; la parte intimata ha resistito con tempestivo controricorso;

4. che G.A. ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1. c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

1. Che con l’unico motivo parte ricorrente deduce: omesso esame circa un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti rappresentato dalla “genericità, nella procedura di avviamento numerico, dell’indicazione fornita dal Centro per l’Impiego “posto da impiegato” in relazione alla specificità del profilo professionale di “addetto area qualità, titolo di studio perito meccanico. E’ richiesta significativa esperienza pregressa nelle aree di controllo qualità e assicurazione qualità” – indicata dal datore di lavoro nel questionario relativo alla professionalità aziendale. In sintesi, parte ricorrente assume che il lavoratore avviato dal Centro per l’impiego possedeva una professionalità non corrispondente a quella richiesta dalla società nel formulare la relativa istanza; tanto escludeva che la condotta della datrice di lavoro fosse ispirata da un intento elusivo degli obblighi in tema di collocamento dei disabili; al contrario, essa era stata conforme a correttezza e buona fede laddove aveva proceduto alla seconda assunzione. In relazione a quest’ultima la società ricorrente richiama le difese sviluppate nei gradi di merito nelle quali si dava contezza degli errori commessi dal G. quale addetto al magazzino informatico;

2. che il motivo in esame presenta plurimi profili di inammissibilità scaturenti sia dall’essere preclusa, ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c., comma 5, la denunzia di vizio motivazionale in presenza di cd. “doppia conforme”, non avendo parte ricorrente allegato e dimostrato le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse erano tra loro diverse, come prescritto al fine della valida censura della decisione (Cass. n. 26774 del 2016) sia dalla mancata specifica impugnazione dell’autonoma ratio decidendi – di per sè sola, quindi, sufficiente a sorreggere la decisione-rappresentata dalla inadeguatezza del periodo di prova preso in considerazione dalla parte datoriale a consentire la effettiva verifica della capacità professionale del G. in relazione alle mansioni di addetto al magazzino qualità;

3. che all’inammissibilità del ricorso segue il regolamento, secondo soccombenza delle spese di lite;

4. che sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis (Cass. Sez. Un. 23535 del 2019).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in Euro 4.000,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis. se dovuto.

Così deciso in Roma, il 12 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA