Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3286 del 10/02/2011

Cassazione civile sez. II, 10/02/2011, (ud. 25/11/2010, dep. 10/02/2011), n.3286

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

P.P., rappresentato e difeso, in forza di procura

speciale a margine del ricorso, dall’Avv. GOBBI Vittorio, per legge

domiciliato presso la Cancelleria civile della Corte di Cassazione,

piazza Cavour, Roma;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI TORINO, in persona del Sindaco pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza del Giudice di pace di Torino in data 9 luglio

2008.

Udita, la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

25 novembre 2010 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che il Consigliere designato ha depositato, in data 4 marzo 2010, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.:

” P.P. ha proposto opposizione avverso un’ingiunzione emessa del R.D. n. 639 del 1910, ex art. 2 dalla SORIS s.p.a. per conto del Comune di Torino per il pagamento forzato di somme derivanti da violazioni di norme del codice della strada. A tal fine, ha allegato che detta ingiunzione, in assenza dell’indispensabile previa notificazione dei prodromici verbali di contestazione, era il primo atto attraverso il quale l’amministrazione opposta aveva manifestato la propria pretesa sanzionatoria.

L’adito Giudice di pace, con provvedimento in data 9 luglio 2008, ha dichiarato improcedibile il ricorso ed ordinato l’archiviazione del medesimo, rilevando che non erano state osservate le modalità per l’iscrizione a ruolo della causa del R.D. n. 639 del 1910, ex art. 3.

Ha osservato il primo giudice che gli atti relativi all’opposizione oggetto di causa sono pervenuti tramite invio per posta, inammissibile nel procedimento ordinario, il quale richiede altresì regolarizzazione sotto il profilo fiscale tramite versamento del contributo unificato, non assolto.

Per la cassazione di detto provvedimento ha proposto ricorso il P., sulla base di un motivo, con cui si deduce violazione o falsa applicazione dell’art. 204 bis C.d.S., comma 1, e della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 23, comma 1, con conseguente nullità del provvedimento e del procedimento per violazione di norme processuali (ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., nn. 3 e 4).

L’intimato Comune non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Il ricorso è inammissibile, perchè il provvedimento impugnato non è ricorribile direttamente per cassazione.

Per un verso, qualificando il procedimento a quo – come assume il ricorrente – come soggetto alla L. n. 689 del 1981, va rilevato che i provvedimenti che definiscono il giudizio di opposizione ai sensi di tale legge sono – dopo le modifiche recate dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 – appellabili, non ricorribili per cassazione (tranne il caso, che qui non ricorre, dell’ordinanza di inammissibilità resa in limine per tardività del ricorso: art. 23 legge cit.).

Qualificando poi il procedimento a quo come opposizione R.D. n. 639 del 1910, ex art. 3, la sentenza che definisce tale procedimento è impugnabile in sede di appello e non direttamente per cassazione (Cass., Sez. 3^, 3 novembre 2006, n. 23864).

Sussistono, pertanto, le condizioni per la trattazione del ricorso in Camera di consiglio”.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio condivide argomenti e proposte contenuti nella relazione di cui sopra, alla quale non sono stati mossi rilievi critici;

che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

che non vi è luogo a pronuncia sulle spese, non avendo l’intimato svolto attività difensiva in questa sede.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 25 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA