Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32859 del 13/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 13/12/2019, (ud. 09/10/2019, dep. 13/12/2019), n.32859

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – rel. Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14292-2014 proposto da:

C.F., elettivamente domiciliato in ROMA VIA A. FABRETTI

8, presso lo studio dell’avvocato FILIPPO BOVE, rappresentato e

difeso dall’avvocato GIUSEPPE C. giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

REGIONE CAMPANIA, in persona del suo legale rappresentante Presidente

pro tempore della Giunta Regionale, domiciliata in ROMA VIA POLI 29

presso lo studio dell’Avvocato CONSOLAZIO MARIA LAURA, che la

rappresenta e difende Giusta delega a margine;

– controricorrente –

e contro

EQUITALIA POLIS SPA, AGENTE RISCOSSIONE PROVINCIA CASERTA, in persona

del responsabile pro tempore dell’Ufficio Contenzioso Direzione

Regionale Campania, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BALDO

DEGLI UBALDI 330, presso lo studio dell’avvocato MARIA ASSUNTA

IASEVOLI, rappresentato e difeso dagli avvocati DI PALMA GIUSEPPE,

GIUSEPPE DI PALMA, giusta delega in atti;

– resistente con atto di costituzione –

avverso la sentenza n. 375/2013 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI,

depositata il 07/11/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/10/2019 dal Consigliere Dott. LIANA MARIA TERESA ZOSO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FRANCESCO SALZANO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

ESPOSIZIONE DEI FATTI DI CAUSA

1. C.F. impugnava l’intimazione di pagamento fondata sul mancato pagamento di cartella. Sosteneva il ricorrente che la cartella stessa non gli era mai stata notificata. La commissione tributaria provinciale di Caserta accoglieva il ricorso. Proposto appello da parte di Equitalia Sud s.p.a., la commissione tributaria regionale della Campania lo accoglieva sul rilievo che la cartella che il ricorrente assumeva non essergli mai stata notificata, in realtà era pervenuta a conoscenza dello stesso a seguito della notifica del preavviso di fermo amministrativo basato sulla cartella stessa; inoltre infondato era il rilievo relativo alla mancanza, nell’atto di intimazione, degli elementi di cui all’art. 7 dello Statuto del contribuente e quello relativo all’eccessività dei compensi di riscossione.

2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione C.F. svolgendo sei motivi. La Regione Campania si è costituita in giudizio con controricorso. Equitalia Sud s.p.a. si è costituita in giudizio al fine della partecipazione all’udienza di discussione.

Diritto

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con i primi tre motivi di ricorso il ricorrente deduce violazione di legge, nullità della sentenza e vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5, per aver la CTR posto a base della decisione elementi di fatto e questioni giuridiche che nessuna delle parti aveva introdotto in giudizio nelle proprie allegazioni, ovvero elementi di fatto a sostegno della validità della notifica e la presunta validità della cartella posta a base dell’iscrizione ipotecaria a prescindere dalla sua notificazione nonchè la pretesa piena conoscenza della cartella stessa da parte dell’appellante nel momento in cui gli era stato comunicato il preavviso di fermo amministrativo.

2. Con il quarto motivo deduce omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, avendo omesso la CTR di pronunciarsi sul rilievo della nullità dell’avviso di intimazione per difetto dei requisiti di cui all’art. 7 dello Statuto del contribuente.

3. Con il quinto motivo deduce omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per aver la CTR omesso di pronunciarsi in ordine all’eccezione di prescrizione del diritto alla riscossione della sanzione irrogata.

4. Con il sesto motivo deduce omessa motivazione su un punto decisivo della controversia e violazione dell’art. 96 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5. Sostiene che la CTR non ha motivato sulla questione della eccessività dei compensi di riscossione ed ha errato nel non pronunciare sentenza di condanna ai sensi dell’art. 96 c.p.c..

5. Osserva la Corte che i primi tre motivi di ricorso debbono essere esaminati congiuntamente in quanto connessi. Essi sono infondati. Il ricorrente ha impugnato la comunicazione di iscrizione ipotecaria affermando di non essere venuto ritualmente a conoscenza della cartella prodromica di Euro 58.904,15 in quanto la stessa non gli è mai stata notificata. Tuttavia il ricorrente stesso nel ricorso afferma che il concessionario della riscossione, sulla base della medesima cartella, aveva provveduto a notificare il preavviso di fermo amministrativo e la CTP di Caserta, a cagione della rilevata omessa notifica della cartella, con sentenza del 28/9/2009, aveva accolto il ricorso. Il ricorrente, quantomeno alla data del 28/9/2009, era venuto a conoscenza della cartella ed aveva omesso di impugnarla ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3, essendosi limitato ad impugnare il preavviso di fermo amministrativo sul rilievo della mancata notifica della cartella stessa. Ne consegue che, come correttamente rilevato dalla CTR, la cartella, che costituisce il titolo sulla base del quale è stata iscritta ipoteca, esiste ed è divenuta definitiva in quanto il ricorrente ne è venuto a conoscenza a seguito dell’impugnazione del preavviso di fermo amministrativo ed ha omesso di impugnarla nei termini. Non assumono rilievo alcuno, conseguentemente, i rilievi afferenti il difetto di notifica della cartella o la mancata allegazione di essa alla comunicazione di iscrizione ipotecaria in quanto la cartella stessa deve ritenersi essere pervenuta a conoscenza del contribuente a seguito della proposizione del ricorso avverso il provvedimento di fermo amministrativo.

6. Il quarto motivo è inammissibile in quanto la CTR ha motivato la decisione di rigetto dell’eccezione della nullità dell’avviso di intimazione per difetto dei requisiti di cui all’art. 7 dello Statuto del contribuente avendo affermato che l’inosservanza della norma non comporta la nullità dell’atto. Va rilevato, poi, che la sentenza impugnata risulta emessa in data successiva al 12 settembre 2012, sicchè trova applicazione il nuovo dettato dell’art. 360 c.p.c., n. 5. Proprio a seguito della riformulazione dell’art. 360 c.p.c., ed al fine di chiarire la corretta esegesi della novella, sono intervenute le Sezioni Unite della Corte che, con la sentenza del 7 aprile 2014 n. 8053, hanno ribadito che la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione, ed è solo in tali ristretti limiti che può essere denunziata la violazione di legge, sotto il profilo della violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4. Nella fattispecie, atteso il tenore della sentenza impugnata, deve escludersi che ricorra un’ipotesi di anomalia motivazionale riconducibile ad una delle fattispecie che, come sopra esposto, in base alla novella consentono alla Corte di sindacare la motivazione.

7. In ordine al quinto motivo, con cui il ricorrente deduce che la CTR ha omesso di pronunciarsi sull’eccezione di prescrizione del diritto alla riscossione della sanzione, mette conto considerare che, alla luce dei principi di economia processuale e della ragionevole durata del processo come costituzionalizzato nell’art. 111 Cost., comma 2, nonchè di una lettura costituzionalmente orientata dell’attuale art. 384 c.p.c. ispirata a tali principi, una volta verificata l’omessa pronuncia su un motivo di appello, la Corte di cassazione può omettere la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nei merito allorquando la questione di diritto posta con il suddetto motivo risulti infondata, di modo che la pronuncia da rendere viene a confermare il dispositivo della sentenza di appello (determinando l’inutilità di un ritorno della causa in fase di merito), sempre che si tratti di questione che non richiede ulteriori accertamenti di fatto (Cass. n. 2731 del 8/11/2016 dep. Il 2/2/2017Cass. n. 2313 del 01/02/2010). Ciò posto, esaminando la questione oggetto della pronuncia, il rilievo è infondato. Il D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 20, prevede: “L’atto di contestazione di cui all’art. 16, ovvero l’atto di irrogazione, devono essere notificati, a pena di decadenza, nel termine di cinque anni dalla commissione della violazione o nel diverso termine previsto per l’accertamento dei singoli tributi. Se la notificazione è stata eseguita nei termini previsti dal comma 1 ad almeno uno degli autori dell’infrazione o dei soggetti obbligati ai sensi dell’art. 11, comma 1, il termine è prorogato di un anno. II diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni. L’impugnazione del provvedimento di irrogazione interrompe la prescrizione, che non corre fino alla definizione del procedimento. Nel caso che occupa il termine di prescrizione è stato interrotto dalla presa di conoscenza della cartella da parte del contribuente per effetto del ricorso proposto avverso il preavviso di fermo amministrativo, per il che il 21.12.2011, data di notifica dell’intimazione di pagamento, il diritto non era ancora prescritto.

8. Il sesto motivo, con cui il ricorrente si duole del fatto che la CTR non ha motivato il rigetto del motivo riguardante l’eccessività dei compensi di riscossione, è inammissibile per le ragioni esplicitate con riguardo al quarto motivo e tenuto conto che la CTR ha esposto le ragioni giuridiche a sostegno della decisione sul punto. Quanto alla doglianza afferente la mancata condanna di Equitalia ai sensi dell’art. 96 c.p.c., il motivo rimane assorbito.

9. Il ricorso va, dunque, rigettato e le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è respinto, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, (Disposizioni per la formazione dei bilancio annuale e pluriennale dello Stato Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, il comma 1 quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.

P.Q.M.

La corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere all’agenzia delle alla Regione Campania le spese processuali che liquida in Euro 5.000,00, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge per le altre parti. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2019

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