Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32858 del 19/12/2018

Cassazione civile sez. I, 19/12/2018, (ud. 15/11/2018, dep. 19/12/2018), n.32858

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

Sul ricorso n. 27146/2017 proposto da:

K.S., elettivamente domiciliato in Avellino Via Salvatore

Pescatori 60 presso lo studio dell’Avv.to Luigi Natale che lo

rappresenta e difende per procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO in persona del Ministro pro tempore

domiciliato in Roma Via dei Portoghesi 12 presso l’Avvocatura

Generale dello Stato che lo rappresenta e difende ex lege;

– controricorrente –

avverso IL DECRETO n.9233/2017 del TRIBUNALE DI NAPOLI, in data

18/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/11/2018 dal consigliere MARINA MELONI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

CAPASSO Lucio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Napoli sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea, con decreto in data 18/10/2017, ha confermato il provvedimento di rigetto pronunciato dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Caserta in ordine alle istanze avanzate da K.S. nato in (OMISSIS), volte, in via gradata, ad ottenere il riconoscimento del diritto alla protezione internazionale ed il riconoscimento del diritto alla protezione sussidiaria mentre ha accolto la domanda di protezione umanitaria proposta da K.S..

Il richiedente asilo proveniente dalla Costa D’Avorio, aveva riferito alla Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Napoli di essere fuggito dal proprio paese in quanto, dopo la morte del padre avvenuta probabilmente per ritorsione politica ad opera di alcuni uomini che si erano introdotti nella loro abitazione, era stato minacciato dallo zio che lo aveva picchiato e minacciato di morte perchè intratteneva una relazione con una donna cristiana. Si era allontanato da casa e dopo essere transitato dal Mali era arrivato in Italia.

Avverso il decreto del Tribunale di Napoli ha proposto ricorso per cassazione K.S. affidato a tre motivi.

Il Ministero dell’Interno resiste con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, artt. 3 e 5 8 e D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 27, comma 1 bis, art. 35 bis, comma 9 come modificato dal D.L. 17 febbraio 2017, n. 13; in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto il Tribunale di Napoli ha espresso una valutazione di scarsa credibilità del ricorrente e respinto la domanda senza attivare il necessario potere istruttorio officioso.

Il motivo è infondato e deve essere respinto.

Il Tribunale di Napoli ha confermato il provvedimento della Commissione Territoriale ritenendo non credibili le affermazioni del ricorrente in quanto incoerenti, inattendibili e scarsamente credibili. Al contrario la sentenza impugnata ha dato conto diffusamente ed esaurientemente delle ragioni per le quali ritiene non credibile il racconto del ricorrente.

Il motivo di ricorso, pur rubricato sotto il solo profilo della violazione di legge (art. 360 c.p.c., n. 3), contiene in realtà una serie di critiche agli accertamenti in fatto espressi nella motivazione della corte territoriale che, come tali, si palesano inammissibili, in quanto dirette a sollecitare un riesame delle valutazioni riservate al giudice del merito, che del resto ha ampiamente e rettamente motivato la statuizione impugnata, esponendo le ragioni del proprio convincimento circa l’intrinseca inattendibilità del racconto del ricorrente.

A tal riguardo occorre osservare che il legislatore ha ritenuto di affidare la valutazione di credibilità delle dichiarazioni del richiedente asilo non alla mera opinione del giudice ma ha previsto una procedimentalizzazione legale della decisione, da compiersi non sulla base della mera mancanza di riscontri oggettivi, ma alla stregua dei criteri indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, e, inoltre, tenendo conto “della situazione individuale e della circostanze personali del richiedente” (di cui all’art. 5, comma 3, lett. c) D.Lgs. cit.), con riguardo alla sua condizione sociale e all’età, “non potendo darsi rilievo a mere discordanze o contraddizioni su aspetti secondari o isolati quando si ritiene sussistente l’accadimento, sicchè è compito dell’autorità amministrativa e del giudice dell’impugnazione di decisioni negative della Commissione territoriale, svolgere un ruolo attivo nell’istruzione della domanda” (Cass. ord. 26921/2017).

Alla luce di quanto sopra appare evidente che il dovere del giudice di considerare veritiero il racconto del ricorrente anche se non suffragato da prove richiede pur sempre che le dichiarazioni rese dal richiedente asilo siano “considerate coerenti e plausibili” (art. 3, comma 5, lett. C) e che il racconto del richiedente sia in generale “attendibile” (art. 3, comma 5, lett. E). La difficoltà di provare adeguatamente i fatti accaduti prevista espressamente dal legislatore nel citato art. 3, comma 5 non impone certo al giudice di ritenere attendibile un racconto che, secondo una prudente e ragionevole valutazione, sia incredibile e fantasioso anche perchè i criteri legali di valutazione della credibilità di cui all’art. 5, comma 3 sono categorie ampie ed aperte che lasciano ampio margine di valutazione al giudice chiamato ad esaminare il caso concreto secondo i criteri generali, basti pensare ai concetti di coerenza, plausibilità (lett. c) e attendibilità (lett. e) che richiedono senz’altro un’attività valutativa discrezionale.

Quanto poi al dovere dì cooperazione istruttoria del Giudice, questa Corte ha già avuto modo di chiarire che “In materia di protezione internazionale, l’accertamento del giudice di merito deve innanzi tutto avere ad oggetto la credibilità soggettiva della versione del richiedente circa l’esposizione a rischio grave alla vita o alla persona. Qualora le dichiarazioni siano giudicate inattendibili alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 non occorre procedere ad un approfondimento istruttorio officioso circa la prospettata situazione persecutoria nel Paese di origine, salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall’impossibilità di fornire riscontri probatori.” (Cass. sez. 6 – 1, Ordinanza n. 16925 del 27/06/2018).

Pertanto la Corte territoriale non ha violato i suddetti principi, nè è venuta meno al dovere di cooperazione istruttoria, avendo semplicemente ritenuto, a monte, che i fatti lamentati non costituiscano un ostacolo al rimpatrio nè integrino un’esposizione seria alla lesione dei diritti fondamentali tenuto anche conto della concreta possibilità di accesso alla protezione interna da pericoli derivanti da soggetti non statuali, non risultando dimostrata la sua assenza e l’incapacità dello stato di offrire tutela e protezione.

Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, artt. 2, 7, 8 e 11, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 2 in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto il Tribunale di Napoli, negando la sussistenza dei presupposti non ha riconosciuto lo status di rifugiato.

Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14,lett. C) in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto il Tribunale di Napoli, nonostante il rischio di danno grave alla persona al quale si troverebbe esposto in caso di rientro e le violenze subite dal ricorrente, non ha riconosciuto il diritto alla protezione sussidiaria al ricorrente.

Il secondo e terzo motivo sono infondati e devono essere respinti.

Il giudice territoriale ha ampiamente e diffusamente esaminato la situazione socio-politica della Costa D’Avorio escludendo i presupposti e le condizioni di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 7 ed 8 per concedere il riconoscimento dello status di rifugiato ma ha poi concesso il diritto alla protezione umanitaria.

In riferimento ai presupposti per la concessione della protezione sussidiaria il Giudice ha correttamente ritenuto con motivazione coerente ed esaustiva che l’assenza di situazioni di violenza indiscriminata e conflitto armato interno o internazionale nel paese d’origine escludano il diritto alla protezione sussidiaria.

Questa Corte ha poi affermato che il danno grave può provenire anche da soggetti diversi dallo Stato in assenza di un’autorità statuale in grado di fornire adeguata ed effettiva tutela e protezione. Tuttavia nella fattispecie il ricorrente non spiega perchè l’autorità statale non sarebbe in grado di tutelarlo.

Le censure di cui al secondo e terzo motivo si risolvono in una generica critica del ragionamento logico posto dal giudice di merito a base dell’interpretazione degli elementi probatori del processo e, in sostanza, nella richiesta di una diversa valutazione degli stessi, ipotesi integrante un vizio motivazionale non più proponibile in seguito alla modifica dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 apportata dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54 convertito in L. n. 134 del 2012 (v. Cass., sez. un., n. 8053/2014).

Per quanto sopra deve essere rigettato il ricorso in ordine a tutti i motivi proposti con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità.

Non ricorrono i presupposti per l’applicazione del doppio contributo di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13,comma 1 quater essendo il ricorrente stato ammesso al gratuito patrocinio a carico dello Stato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso in ordine a tutti i motivi proposti. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità a favore del controricorrente che si liquidano in Euro 2050,00 oltre spad.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione prima della Corte di Cassazione, il 15 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA