Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32858 del 13/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 13/12/2019, (ud. 09/10/2019, dep. 13/12/2019), n.32858

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – rel. Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 23251-2013 proposto da:

D.G., elettivamente domiciliato in ROMA VIA F.

CONFALONIFRI 3, presso lo studio dell’avvocato EMANUELE COGLITORE,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARIAGRAZIA

BRUZZONE giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA CENTRO SPA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLE QUATTRO FONTANE

161, presso lo studio dell’avvocato SANTE RICCI, rappresentato e

difeso dagli avvocati GIUSEPPE PARENTE, MAURIZIO CIMETTI, giusta

delega in calce;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 69/2012 della COMM. TRIB. REG. di BOLOGNA,

depositata il 13/07/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/10/201y dal Consigliere Dott. LIANA MARIA TERESA ZOSO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FRANCESCO SALZANO che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito per il ricorrente l’Avvocato CALDERARA per delega dell’Avvocato

BRUZZONE che si riporta agli atti;

udito per il controricorrente l’Avvocato MORETTI per delega

dell’Avvocato CIMETTI che si riporta agli atti.

Fatto

ESPOSIZIONE DEI FATTI DI CAUSA

1. D.G. impugnava il provvedimento di fermo di beni mobili registrati assumendo che non vi era prova della notifica delle cartelle di pagamento in relazione alle quali il medesimo atto era stato emanato. La commissione tributaria provinciale di Reggio nell’Emilia accoglieva il ricorso. Proposto appello da parte di Equitalia Emilia Nord S.p.A., la commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna dichiarava il proprio difetto di giurisdizione in ordine al fermo amministrativo emesso a seguito della notifica di cartelle che non riguardavano tributi ed accoglieva l’appello nel resto sul rilievo che l’ufficio aveva fornito la prova della notificazione di tutte le cartelle di pagamento.

2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione D.G. affidato a quattro motivi illustrati con memorie. Resiste con controricorso Equitalia Centro S.p.A..

Diritto

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, per non avere la CTR rilevato l’inammissibilità dell’appello proposto in quanto la CTP aveva annullato le cartelle di pagamento ed il successivo fermo amministrativo cumulativamente impugnati dal contribuente mentre l’appellante aveva insistito per la riforma della sentenza impugnata solamente nella parte in cui era stato annullato il fermo amministrativo, per il che doveva ritenersi passato in giudicato il capo relativo all’annullamento delle cartelle impugnate. Da ciò derivava che l’appello era privo di utilità in quanto dall’annullamento delle cartelle impugnate deriva necessariamente l’illegittimità del successivo fermo amministrativo. L’appello proposto era, poi, da ritenersi inammissibile per un ulteriore motivo. Invero nei proporre l’appello Equitalia non aveva colto la ratio decidendi della sentenza impugnata in quanto la CTP aveva dichiarato l’irritualità della notifica perchè non erano stati prodotti gli originali delle cartelle mentre l’appellante ha censurato la sentenza in quanto erroneamente la CTP aveva ritenuto che la relata di notifica fosse stata posta sul frontespizio e non in calce all’atto.

2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, in quanto i giudici di appello avrebbero dovuto dichiarare inammissibile l’appello per l’assoluta incertezza dell’oggetto della domanda formulata dall’agente della riscossione nell’atto d’appello, posto che non era chiaro se l’appello avesse ad oggetto il fermo amministrativo o le cartelle.

3. Con il terzo motivo deduce violazione di legge e nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, in quanto i giudici di appello non avrebbero potuto dichiarare il difetto di giurisdizione in ordine a talune cartelle che non riguardavano tributi in considerazione del fatto che l’appello proposto era inammissibile.

4. Con il quarto motivo deduce violazione di legge e nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, in quanto la motivazione della sentenza è da ritenersi carente per il fatto che la CTR non ha dato conto di tutti i rilievi svolti dal contribuente in ordine alla irritualità della notifica delle cartelle.

5. Osserva la Corte che il primo motivo di ricorso è infondato. Invero, l’aver l’agente della riscossione insistito nell’atto di appello per la riforma della sentenza impugnata “nella parte in cui ha annullato il fermo amministrativo ritenendo viziate e non comprovate le notifiche delle cartelle stesse” assume il significato inequivoco dell’impugnazione di entrambe le statuizioni della sentenza di primo grado – l’annullamento delle cartelle e del fermo – posto che l’annullamento delle cartelle è dipeso dal rilevato difetto di notifica delle stesse.

Parimenti infondato è il rilievo dell’inammissibilità dell’appello per non aver l’appellante censurato correttamente la ratio decidendi della sentenza di primo grado. Ciò in quanto, indipendentemente dalle allegazioni del contribuente, secondo quanto il ricorrente ha trascritto nel ricorso, la CTP aveva ritenuto “fondate le doglianze avverso la notifica delle cartelle esattoriali per le quali non era stata fornita adeguata prova della loro regolarità in punto della corretta apposizione delle stesse in calce all’atto notificato”.

6. Il secondo ed il terzo motivo rimangono assorbiti.

7. Il quarto motivo è inammissibile per difetto di specificità. Invero il ricorrente si duole del fatto che la CTR ha dichiarato la ritualità delle notifiche delle cartelle laddove, invece, esse erano affette da vizi che ne determinavano l’illegittimità sicchè i giudici d’appello avrebbero dovuto darne conto. Sennonchè il ricorrente ha omesso di trascrivere nel ricorso e financo di produrre le relate di notifica delle cartelle stesse di talchè non è consentito a questa Corte di esaminare, sulla base gli atti, la fondatezza della doglianza, non essendo dato di comprendere neppure quali cartelle siano state notificate a mezzo messo, nel qual caso la relata sarebbe stata necessaria, e quali a mezzo posta, ove è sufficiente la produzione in giudizio del solo avviso di ricevimento.

8. Il ricorso va, dunque, rigettato e le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. Poichè il ricorso è stato proposto successivamente ai 30 gennaio 2013 ed è respinto, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, il comma 1 quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.

P.Q.M.

La corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere ad Equitalia Centro s.p.a le spese processuali che liquida in Euro 7.000,00, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% ed oltre agii accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2019

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