Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32854 del 19/12/2018

Cassazione civile sez. I, 19/12/2018, (ud. 15/11/2018, dep. 19/12/2018), n.32854

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

Sul ricorso n. 25736/2017 proposto da:

J.A., elettivamente domiciliato in Roma Via Tacito 23 presso

lo studio dell’Avv.to Simon Savini, rappresentato e difeso per

procura in calce al ricorso dall’Avv.to Berardo Cerulli del foro di

Teramo;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore

domiciliato in Roma Via dei Portoghesi 12 presso l’Avvocatura

Generale dello Stato che lo rappresenta e difende ex lege;

– controricorrente –

avverso la sentenza n.735/2017 della Corte di Appello di Ancona, in

data 11/5/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/11/2018 dal consigliere MARINA MELONI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

Capasso Lucio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte di Appello di Ancona con sentenza in data 11/05/2017, ha confermato il provvedimento di rigetto pronunciato dal Tribunale di Ancona in ordine alle istanze avanzate da J.A. nato (OMISSIS), volte, in via gradata, ad ottenere il riconoscimento del diritto alla protezione internazionale ed il riconoscimento del diritto alla protezione sussidiaria ed umanitaria.

Il richiedente asilo proveniente dal Gambia, aveva riferito alla Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Ancona di essere fuggito dal proprio paese in quanto, dopo la morte della madre, era stato emarginato dalla famiglia e dai fratelli essendo un figlio adottivo e si era recato a lavorare lontano dalla sua casa. Anche lì però era stato colpito dal “disonore” per essere stato adottato tanto che si era allontanato da casa e dopo essere transitato dalla Libia era arrivato in Italia.

Avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona ha proposto ricorso per cassazione J.A. affidato a due motivi.

Il Ministero dell’Interno resiste con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso, contenente plurime censure, il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, artt. 2,7,8,14 e 3,4 e 5; D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 3 come modificato dal D.L. 17 febbraio 2017, n. 13; in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto la Corte di Appello di Ancona pur ritenendo credibile il racconto ha respinto la domanda ritenendo insussistenti i requisiti per la concessione della protezione internazionale richiesta.

Il motivo è infondato e deve essere respinto.

La Corte di Appello di Ancona ha confermato il provvedimento del Tribunale dando conto diffusamente ed esaurientemente delle ragioni per le quali ritiene non sussistenti i presupposti per accogliere l’impugnazione.

Il motivo di ricorso, pur rubricato sotto il solo profilo della violazione di legge (art. 360 c.p.c., n. 3), contiene in realtà una serie di critiche agli accertamenti in fatto espressi nella motivazione della corte territoriale che, come tali, si palesano inammissibili, in quanto dirette a sollecitare un riesame delle valutazioni riservate al giudice del merito, che del resto ha ampiamente e rettamente motivato la statuizione impugnata, esponendo le ragioni del proprio convincimento circa l’inesistenza delle condizioni previste per concedere la protezione internazionale sia in relazione allo status di rifugiato che alla protezione sussidiaria.

Il giudice territoriale ha poi ampiamente e diffusamente esaminato la situazione socio-politica del Gambia escludendo i presupposti e le condizioni di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 7 ed 8 per concedere il riconoscimento dello status di rifugiato.

In riferimento ai presupposti per la concessione della protezione sussidiaria il Giudice ha poi correttamente ritenuto con motivazione coerente ed esaustiva che l’assenza di situazioni di violenza indiscriminata e conflitto armato interno o internazionale nel paese d’origine nonchè l’assenza di rischio di danno grave alla persona in caso di rientro escludano il diritto alla protezione sussidiaria.

Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5,comma 6 e 19 in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto il Tribunale di Napoli, negando la sussistenza dei presupposti per la concessione della protezione umanitaria.

Anche in ordine alla verifica delle condizioni per il riconoscimento della protezione umanitaria – al pari di quanto avviene per il giudizio di riconoscimento dello status di rifugiato politico e della protezione sussidiaria – incombe sul giudice il dovere di cooperazione istruttoria officiosa, così come previsto dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 in ordine all’accertamento della situazione oggettiva relativa al Paese di origine nonchè a situazioni dì vulnerabilità inerenti diritti umani fondamentali alle quali, in base ad un giudizio prognostico, lo straniero sarebbe esposto in caso di suo rimpatrio.

Nella specie, la Corte territoriale non è venuta meno al dovere di cooperazione istruttoria, avendo semplicemente ritenuto, a monte, che i fatti lamentati non costituiscano un ostacolo al rimpatrio nè integrino un’esposizione seria alla lesione dei diritti fondamentali del ricorrente tenuto anche conto della concreta possibilità di accesso alla protezione interna da pericoli derivanti da soggetti non statuali, non risultando dimostrata la sua assenza.

Miglior sorte, infine, nemmeno toccherebbe, eventualmente, al motivo in esame alla stregua del testo del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, come recentemente modificato dal D.L. n. 113 del 2018, tuttora in fase di conversione in legge, non recando la prospettazione dell’odierno motivo di ricorso alcun riferimento alle specifiche previsioni di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 19, commi 1 e 1.1, come modificato dal citato D.L. n. 113 del 2018.

Le censure di cui al secondo motivo si risolvono in una generica critica del ragionamento logico posto dal giudice di merito a base dell’interpretazione degli elementi probatori del processo e, in sostanza, nella richiesta di una diversa valutazione degli stessi, ipotesi integrante un vizio motivazionale non più proponibile in seguito alla modifica dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 apportata dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54 convertito in L. n. 134 del 2012 (v. Cass., sez. un., n. 8053/2014).

Per quanto sopra deve essere rigettato il ricorso proposto in ordine ad entrambi i motivi con condanna alle spese del giudizio di legittimità.

Non ricorrono i presupposti per l’applicazione del doppio contributo di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13,comma 1 quater essendo il ricorrente stato ammesso al gratuito patrocinio a carico dello Stato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso in ordine a tutti i motivi proposti. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità a favore del controricorrente che si liquidano in Euro 2.000,00 oltre spad.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima della Corte di Cassazione, il 15 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2018

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