Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32853 del 13/12/2019
Cassazione civile sez. trib., 13/12/2019, (ud. 11/06/2019, dep. 13/12/2019), n.32853
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –
Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –
Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –
Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –
Dott. GRASSO Gianluca – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 10169/14 proposto da:
V.M., rappresentato e difeso dall’Avv. Alessio Foligno in
forza di procura speciale rilasciata in calce al ricorso,
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma via Paganini
n. 15;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro-tempore,
rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso
i cui uffici domicilia in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12;
– controricorrente –
nonchè:
EQUITALIA NORD S.P.A., in persona del legale rappresentante
pro-tempore, succeduta a EQUITALIA NOMOS S.P.A., a seguito di
fusione mediante incorporazione, rappresentata e difesa dagli Avv.
Maurizio Cimetti e Giuseppe Parente in forza di mandato in calce al
controricorso ed elettivamente domiciliata presso lo studio
dell’Avv. Sante Ricci in Roma, Via delle Quattro Fontane n. 161.
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 37/38/13 della Commissione tributaria
regionale del Piemonte, depositata il 6 marzo 2013.
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell’11
giugno 2019 dal Consigliere Gianluca Grasso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Tommaso
Basile che ha concluso la dichiarazione di estinzione;
udito l’avvocato dello Stato BACOSI Giulio;
udito l’Avvocato Valerio Moretti per delega.
Fatto
FATTI DI CAUSA
1. – V.M. ha impugnato l’avviso di accertamento (OMISSIS) contenente un recupero fiscale ai fini IRPEF-IRAP IVA riferito all’anno d’imposta 2001 e la conseguente cartella di pagamento n. (OMISSIS) anno 2001, contenente l’iscrizione a ruolo a titolo provvisorio ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 15.
La Commissione tributaria provinciale di Alessandria, riuniti i giudizi avverso l’avviso di accertamento e la cartella di pagamento, con sentenza depositata il 28 settembre 2011 ha accolto il ricorso.
2. – La Commissione tributaria regionale del Piemonte ha dichiarato cessata la materia del contendere per gli anni 2002 2003 e ha accolto l’appello dell’ufficio riguardo all’avviso relativo all’anno d’imposta 2001, condannando il contribuente al pagamento della metà delle spese di giudizio.
3. – V.M. ha proposto ricorso per cassazione affidato a diciassette motivi.
L’Agenzia delle entrate e l’Equitalia Nord S.P.A. si sono costituite con distinti controricorsi.
In data 4 ottobre 2018, l’Agenzia delle entrate ha depositato istanza al fine di far dichiarare l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46, comma 3.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. – Il contribuente ha aderito alla definizione agevolata delle controversie tributarie di cui al D.L. n. 50 del 2017, art. 11, come convertito con la L. n. 96 del 2017. La disposizione prevede, al comma 1, che “le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’agenzia delle entrate pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, col pagamento di tutti gli importi di cui all’atto impugnato che hanno formato oggetto di contestazione in primo grado e degli interessi…. escluse le sanzioni collegate al tributo e gli interessi di mora di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 30, comma 1”. La norma stabilisce, quindi, al comma 8, che “le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2017. Se entro tale data il contribuente avrà depositato copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2018”.
Con nota del 10 settembre 2018 la direzione provinciale di Alessandria ha comunicato che il contribuente ha presentato domanda di definizione della controversia ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, provvedendo al pagamento previsto per il perfezionamento della definizione.
Avendo la parte dimostrato, mediante produzione documentale, di aver provveduto al pagamento di quanto dovuto, il processo deve essere dichiarato estinto. A tanto deve aggiungersi che la stessa Agenzia delle Entrate ha domandato con propria istanza di voler dichiarare estinto il “giudizio per cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46 comma 3”.
La Corte deve quindi dichiarare l’estinzione del giudizio per il verificarsi della fattispecie di cui al D.L. n. 50 del 2017, art. 11, come convertito con la L. n. 96 del 2017, dando atto, come attestato dalla stessa Agenzia delle entrate, della cessata materia del contendere, con compensazione delle spese del giudizio di legittimità come proposto dall’Agenzia delle entrate, ciò che nel presente giudizio, in cui il ricorrente è la parte contribuente, è in linea con la norma succitata laddove prevede che le spese del processo estinto restino a carico della parte che le ha anticipate.
Non vi è luogo al pagamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, stante la definizione agevolata della controversia (Cass. 17 maggio 2019, n. 13363; Cass. 7 giugno 2018, n. 14782).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto per legge il giudizio promosso da V.M. e dispone la compensazione delle spese di lite tra le parti in riferimento all’intero processo.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Quinta Sezione civile, il 11 giugno 2019.
Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2019