Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32851 del 19/12/2018

Cassazione civile sez. I, 19/12/2018, (ud. 11/10/2018, dep. 19/12/2018), n.32851

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13358/2015 proposto da:

Cooperativa Studio 88 Soc. Coop. a r.l., in persona legale

rappresentante pro tempore, domiciliata in Roma, presso la

Cancelleria Centrale Civile della Corte di Cassazione, rappresentata

e difesa dall’avv. Alecci Alessandro, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

Curatela fallimento (OMISSIS) S.n.c. (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA, depositata il

18/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/10/2018, dal cons. DI MARZIO MAURO;

udito l’Avvocato Alecci Alessandro per il ricorrente, che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito il Sostituto Procuratore Generale Dott. DE RENZIS LUISA, che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – La Cooperativa Studio 88 S.c.a.r.l. propone ricorso per la cassazione del decreto del 18 aprile 2015 con cui il Tribunale di Reggio Calabria ha solo parzialmente accolto l’opposizione allo stato passivo del Fallimento (OMISSIS) S.n.c. ammettendo il relativo credito al passivo e non già, come richiesto, in privilegio ex art. 2751 bis c.c., bensì quanto alla sorte in via chirografaria e quanto all’Iva in privilegio.

Dopo aver svolto considerazioni di ordine generale sul privilegio artigiano, il Tribunale ha affermato che la domanda fosse al riguardo del tutto sfornita di prova, non avendo la creditrice istante fornito elementi utili a conoscere la struttura organizzativa dell’impresa, lo statuto sociale, l’effettiva qualità mutualistica della società, ricollegabile alla prevalenza del lavoro dei soci su quello dei terzi, la concreta costituzione in forma di cooperativa o di consorzio tra cooperative.

Ha in particolare evidenziato il giudice di merito:

-) che non era agli atti dell’opposizione allo stato passivo “il fascicolo della fase di verifica, benchè l’opponente lo indichi quale documento n. 42 tra i documenti allegati al presente ricorso; onde non è dato sapere se nella fase di verifica era stata depositata documentazione rilevante al fine”;

-) che la cooperativa opponente non aveva chiesto l’acquisizione del fascicolo relativo all’istanza L. Fall., ex art. 93relativo alla fase di verifica.

2. – Il Fallimento non ha svolto difese.

3. – Il ricorso, inizialmente avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stato rimesso alla pubblica udienza.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Il primo motivo di ricorso lamenta: “Violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., dell’art. 2697 c.c. e della L. Fall., art. 99, n. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Nullità parziale del decreto in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4”, deducendo l’erroneità del decreto impugnato per non essersi il Tribunale avveduto che il documento n. 42 risultava allegato al proprio ricorso, contrariamente a quanto affermato dal provvedimento.

Il secondo motivo di ricorso lamenta: “Violazione dell’art. 115 c.p.c. Omesso esame di un punto decisivo della controversia oggetto di discussione tra le parti, ex art. 360 c.p.c., n. 5”, deducendo l’erroneità del decreto impugnato laddove aveva ritenuto non provata la natura privilegiata del credito per inidoneità probatoria della documentazione fornita, pur riconoscendo che il fascicolo della fase di verifica era allegato e per non avere comunque nulla disposto in ordine al suo rinvenimento.

2. – Il ricorso è inammissibile.

2.1. – Il primo motivo è inammissibile laddove volto a sostenere che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, il fascicolo della fase di verifica, indicato come documento numero 42, oltre ad essere stato regolarmente depositato, fosse fisicamente presente nel fascicolo della fase di opposizione.

E’ difatti evidente che, se il Tribunale non si fosse avveduto della presenza agli atti di un documento in effetti regolarmente inserito nel fascicolo di parte, sarebbe incorso in un franco errore revocatorio, estraneo alla previsione dell’art. 360 c.p.c. e suscettibile di essere fatto valere, per l’appunto, mediante l’impugnazione per revocazione.

Ed invero, il vizio di omesso esame di un documento decisivo non è deducibile in cassazione se il giudice di merito ha accertato che quel documento non è stato prodotto in giudizio, non essendo configurabile un difetto di attività del giudice circa l’efficacia determinante, ai fini della decisione della causa, di un documento non portato alla cognizione del giudice stesso. Se la parte assume, invece, che il giudice abbia errato nel ritenere non prodotto in giudizio il documento decisivo, può far valere tale preteso errore soltanto in sede di revocazione, ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4, sempre che ne ricorrano le condizioni (Cass. 11 giugno 2018, n. 15043).

2.2. – Il secondo motivo è inammissibile.

L’inammissibilità discende dal raffronto tra la chiara ratio decidendi posta a sostegno della decisione impugnata e la formulazione della censura, che di tale ratio decidendi non tiene conto alcuno.

Sostiene difatti la cooperativa ricorrente che il provvedimento impugnato sarebbe “viziato per irriducibile contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione”, e lo sarebbe perchè il giudice di merito “pur riconoscendo che il documento (fascicolo della fase di verifica) era allegato e rilevando che il relativo deposito era stato attestato dalla Cancelleria, non ha proceduto alla sua valutazione, nè comunque ha disposto in ordine al suo rinvenimento”.

Orbene, nella sua prima parte la doglianza contiene un tale travisamento della ratio decidendi da risultare incomprensibile: ed infatti il Tribunale non ha affatto riconosciuto “che il documento (fascicolo della fase di verifica) era allegato”, come sostiene la ricorrente, ma ha affermato l’esatto contrario, evidenziando espressamente che “non è nella disponibilità di questo Giudice il fascicolo della fase di verifica, benchè l’opponente lo indichi quale documento n. 42”.

Nella seconda parte, laddove riferita alla mancata valutazione di detto fascicolo della fase di verifica, come pure alla mancata adozione di disposizioni in ordine al suo rinvenimento, l’inammissibilità discende dalla totalmente omessa considerazione della motivazione addotta dal giudice di merito, il quale ha posto l’accento sulla circostanza che “la parte non chiede l’acquisizione del fascicolo… relativo alla fase di verifica”: fascicolo che, cioè, è stato nuovamente giudicato non prodotto, la qual cosa implica, all’evidenza, che il Tribunale, contrariamente a quanto dedotto nel motivo, non abbia neppure riconosciuto come apposta sul fascicolo di parte della fase di opposizione la sottoscrizione del cancelliere di cui all’art. 74 disp. att. c.p.c., comma 4.

2.2.3. – Ciò detto, va per completezza rammentato che la giurisprudenza di questa Corte, nella materia in discorso, si è caratterizzata per una progressiva evoluzione:

-) secondo un primo orientamento, su cui appare fondato il provvedimento impugnato, il creditore ha l’onere di produrre nuovamente nella fase di opposizione la documentazione già prodotta nella fase di verifica, non potendo il giudice supplire all’omessa produzione mediante l’acquisizione del fascicolo di tale fase (v. p. es. tra le tante Cass. 16 gennaio 2012, n. 493);

-) successivamente è stato ribadito che il giudizio di opposizione allo stato passivo è regolato dal principio dispositivo, sicchè al creditore, la cui domanda L. Fall., ex art. 93 sia stata respinta dal giudice delegato, è fatto onere di produrre nuovamente, dinanzi al Tribunale, nel corrispondente procedimento ex art. 99 cit. legge, la documentazione già depositata in sede di verifica del passivo, che non può essere acquisita ex officio, ma si è precisato che, qualora l’opponente abbia tempestivamente indicato in ricorso la documentazione di cui intende avvalersi, facendo riferimento per relationem a quanto già prodotto davanti al giudice delegato con formula non di stile, tale da non lasciare dubbi sull’identità degli atti su cui vuole fondare l’opposizione, e ne abbia contestualmente formulato istanza di acquisizione, non è ravvisabile alcuna sua negligente inerzia idonea a giustificare il rigetto del ricorso per inosservanza dell’onere della prova, potendo quell’istanza essere interpretata come autorizzazione al ritiro della documentazione L. Fall., ex art. 90,applicabile in virtù della sua portata generale anche al procedimento di opposizione allo stato passivo (Cass. 14 luglio 2014, n. 16101; Cass. 21 dicembre 2016, n. 26639);

-) ancor più di recente l’indirizzo si è radicalmente modificato ed è stato affermato che la L. Fall., art. 99, comma 2, n. 4, che, nel delineare il concreto perimetro dell’effetto decadenziale, opera un preciso riferimento alla “indicazione specifica”, ad opera del creditore, “dei documenti prodotti”, lungi dal prevedere un onere per il ricorrente di produrre i documenti unitamente al deposito del ricorso, fa semplicemente riferimento alla necessità di elencare, nell’atto introduttivo del giudizio di opposizione, i documenti già dimessi e versati agli atti del processo, per cui, se un effetto preclusivo può ricavarsi dall’esame del dato normativo, esso va riferito non già alla necessità di ridepositare il materiale precostituito e già prodotto ma, semmai, all’impossibilità per il creditore di avvalersi, successivamente al deposito del ricorso in opposizione, di documenti nuovi, differenti sia da quelli utilizzati in sede di verifica innanzi al giudice delegato sia da quelli prodotti per la prima volta al momento dell’opposizione (Cass. 18 maggio 2017, n. 12548);

-) a suffragio di tale affermazione, e della conseguente esclusione di un’effetto decadenziale determinato dalla mancata riproduzione della documentazione già depositata nella fase di verifica, dovendo il ricorrente in opposizione limitarsi a valorizzare specificamente, nel quadro del ricorso introduttivo, quelli che, tra i documenti già prodotti, appaiono maggiormente idonei a sostenere la propria prospettazione, sicchè, soddisfatta dall’opponente la condizione prescritta dalla norma circa la specifica indicazione dei documenti prodotti, il Tribunale in sede di opposizione è tenuto ad acquisire i documenti in questione, si è tratto argomento dalla ricostruzione operata dalle Sezioni Unite di questa Corte in tema di acquisizione del fascicolo monitorio nella fase di opposizione a decreto ingiuntivo e dell’affermazione del “principio di non dispersione della prova” (Cass., Sez. Un., 10 luglio 2015, n. 14475).

Orbene, pur condividendosi il più recente indirizzo formatosi nella materia, è da osservare che, ove pure la sua applicazione fosse stata invocata, ciò non avrebbe impedito la conferma del decreto impugnato, avendo il giudice di merito, come si è visto, preso atto della mancanza del “fascicolo della fase di verifica, benchè l’opponente lo indichi quale documento n. 42 tra i documenti allegati al presente ricorso; onde non è dato sapere se nella fase di verifica era stata depositata documentazione rilevante al fine”: sicchè il giudice di merito ha tra l’altro in tal modo posto l’accento anche sulla circostanza che l’opponente non aveva provveduto all’indicazione specifica dei documenti prodotti, avendo identificato come documento n. 42 l’intero fascicolo della fase di verifica, senza menzionare quale fosse il suo contenuto.

3. – Nulla per le spese. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso dando atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile, il 11 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2018

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