Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32850 del 19/12/2018

Cassazione civile sez. I, 19/12/2018, (ud. 11/10/2018, dep. 19/12/2018), n.32850

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 1977/2014 proposto da:

O.G., elettivamente domiciliato in Roma, Via Ridolfino

Venuti, 20, presso lo studio dell’avvocato Orsomarso Francesco, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Capocefalo

Spartico, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Curatela Fallimento Impresa Individuale O.G., in persona

curatore Z.M.R., elettivamente domiciliato in

Roma, Via di Ripetta, 151, rappresentato e difeso dall’avvocato

Delcogliano Felicita, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

contro

F.lli I. S.n.c., Metal Legno Italia S.r.l.;

– intimati –

avverso la sentenza della CORTE di APPELLO di NAPOLI, depositata il

28/11/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/10/2018, dal cons. DI MARZIO MAURO;

udito l’Avvocato Capocefalo Spartico per il ricorrente, che si

riporta per l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato Delcogliano Felicita per il contro ricorrente, che

ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il Sostituto Procuratore Generale Dott. DE RENZIS LUISA, che ha

chiesto il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – Con sentenza del 28 novembre 2013 la Corte d’appello di Napoli ha respinto il reclamo proposto da O.G., nei confronti del Fallimento Impresa Individuale O.G., nonchè di Fratelli I. S.n.c. e Metal Legno Italia S.r.l. contro la sentenza del 4 aprile 2013 con cui il Tribunale di Benevento aveva dichiarato il suo fallimento.

Ha in particolare ritenuto la Corte territoriale:

-) che l’ O. non avesse provato l’insussistenza dei requisiti di fallibilità;

-) che, nonostante non fossero stati ammessi i crediti dei creditori istanti, Fratelli I. S.n.c. e Meta Legno Italia S.r.l., in quanto soddisfatti “in corso di causa”, con conseguenti rinunzie ai rispettivi crediti depositate in data 4 giugno e 30 maggio 2013, emergevano dallo stato passivo debiti per Euro 599.271,41 in privilegio e per Euro 165.392,80 in chirografo;

-) che l’ O., essendo esposto soprattutto nei confronti di Equitalia, per Euro 591.296,63 in privilegio ed Euro 111.220,74 in chirografo, aveva ottenuto una rateizzazione che era stata però revocata il 10 settembre 2012 per mancato pagamento, con la conseguenza che l’importo dei debiti anche non scaduti eccedeva la soglia degli Euro 500.000,00 di cui alla L. Fall., art. 1, comma 2, lett. c;

-) che, d’altronde, lo stesso O. non aveva depositato la documentazione contabile necessaria a verificare l’osservanza delle altre soglie previste dal citato art. 1;

-) che lo stato di insolvenza era provato dai numerosi protesti elevati a suo carico (17 cambiali e 11 assegni), dai verbali di pignoramento mobiliare e di pignoramento presso terzi rimasti infruttuosi;

-) che non poteva essere condivisa la tesi del reclamante, quantunque accolta da parte della giurisprudenza di merito, secondo cui la rinuncia al ricorso del creditore istante, anche in sede di reclamo, determina l’inammissibilità delle istanze di fallimento e la revoca della dichiarazione di fallimento;

-) che, difatti, dette rinunce, intervenute dopo la dichiarazione di fallimento, non potevano per questo rivestire alcun rilievo.

2. – Per la cassazione della sentenza O.G. ha proposto ricorso per un mezzo.

Il Fallimento ha resistito con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Gli altri intimati non hanno spiegato difese.

3. – Il ricorso, inizialmente avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stato rimesso alla pubblica udienza.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Il ricorso contiene un solo articolato motivo con cui il ricorrente ha lamentato violazione e falsa applicazione della L. Fall., artt. 5, 6 e 15, della L. n. 69 del 2013, art. 52 artt. 99 e 112 c.p.c., art. 316 c.p.c. “in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3 e 5”.

Secondo l’ O.:

-) risulterebbe “per tabulas che il fallito imprenditore individuale artigiano non era in stato di insolvenza”;

-) il fallimento sarebbe stato dichiarato per un debito inferiore alla soglia di Euro 30.000 giacchè egli avrebbe pagato i creditori istanti prima del fallimento, circostanza che risulterebbe anch’essa “per tabulas”;

-) la L. n. 69 del 2013, art. 52 consentiva una rateizzazione decennale del debito verso Equitalia;

-) egli avrebbe allegato al reclamo “i modelli unici 2010, 2011 e dichiarazione Iva 2012”;

-) la Corte d’appello aveva pronunciato ultra petitum richiedendo la certificazione dello stato passivo e pronunciando in assenza di istanza, attesa la rinuncia da parte di Fratelli I. S.n.c. e Metal Legno Italia S.r.l., rinuncia che avrebbe dovuto condurre alla dichiarazione di estinzione del processo ai sensi dell’art. 306 c.p.c..

2. – Il ricorso è inammissibile.

2.1. – Anzitutto l’inammissibilità discende dalla radicale inosservanza del precetto di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, eccepita dal Fallimento, dal momento che il ricorso manca totalmente della specifica indicazione degli atti processuali e dei documenti posti a fondamento di esso.

Le Sezioni Unite hanno difatti chiarito che il requisito dell’art. 366 c.p.c., n. 6, per essere assolto, postula che sia specificato in quale sede processuale il documento, pur indicato nel ric o., risulti prodotto, poichè indicare un documento significa necessariamente, oltre che specificare gli elementi che valgono ad individuarlo, dire dove nel processo è rintracciabile (Cass., Sez. Un., 25 marzo 2010, n. 7161; Cass. 23 agosto 2011, n. 17602; Cass. 4 gennaio 2013, n. 124).

Nel caso in esame il ricorso fa generico riferimento ad una pluralità di tabulae (documentazione comprovante l’estinzione dei crediti dei creditori istanti, “modelli unici 2010, 2011 e dichiarazione Iva 2012”) della cui produzione e reperibilità in effetti nulla si sa.

2.2. – L’articolato motivo di ricorso, nei suoi due punti nodali, è d’altronde inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1.

2.2.1. – Ed invero, nella parte in cui mira a sostenere che la rinuncia all’istanza di fallimento debba condurre alla sua revoca quantunque intervenuta in fase di reclamo, il motivo è inammissibile giacchè il provvedimento impugnato si è conformato alla giurisprudenza di questa Corte, giurisprudenza di segno opposto, che il ricorso non offre elementi per riconsiderare.

E’ difatti cosa nota che la desistenza o rinuncia finanche dell’unico creditore istante successiva alla dichiarazione di fallimento non è idonea a determinare l’accoglimento del reclamo proposto dal fallito e, conseguentemente, non consente la revoca della sentenza di fallimento (Cass. 5 maggio 2016, n. 8980). Nel giudizio di reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento hanno cioè rilievo esclusivamente i fatti esistenti al momento della sua decisione, e non quelli sopravvenuti, perchè la pronuncia di revoca del fallimento, cui il reclamo tende, presuppone l’acquisizione della prova che non sussistevano i presupposti per l’apertura della procedura alla stregua della situazione di fatto esistente al momento in cui essa venne aperta; ne discende che la rinuncia all’azione o desistenza del creditore istante, che sia intervenuta dopo la dichiarazione di fallimento, è irrilevante perchè al momento della decisione del tribunale sussisteva ancora la sua legittimazione all’azione (di recente Cass. 28 giugno 2017, n. 16180; Cass. 7 agosto 2017, n. 19682; e già Cass. 10 febbraio 2011, n. 3479).

2.2.2. – Ancora, la censura è inammissibile ai sensi del citato art. 360 bis c.p.c. laddove riferita all’impiego, da parte del giudice di merito, delle risultanze dello stato passivo, giacchè questa Corte ha da tempo avuto modo di chiarire che nel procedimento di opposizione alla dichiarazione di fallimento, la sussistenza dello stato di insolvenza può essere correttamente desunta anche dalle risultanze dello stato passivo (Cass. 4 maggio 2011, n. 9760; Cass. 6 ottobre 2017, n. 23437).

3. – Le spese seguono la soccombenza. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore del controricorrente, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 7.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge, dando atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile, il 11 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2018

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