Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32850 del 13/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 13/12/2019, (ud. 23/01/2019, dep. 13/12/2019), n.32850

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. NONNO Giacom – rel. Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

Dott. SAIJA Salvatore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 23621/2013 R.G. proposto da:

Star Import s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Salerno, via Michele Conforti n. 1,

presso lo studio dell’avv. Marco Esposito, che la rappresenta e

difende giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle dogane, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Campania – Sezione staccata di Salerno n. 253/02/12, depositata il

25 luglio 2012.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 23 gennaio

2019 dal Consigliere Giacomo Maria Nonno.

Fatto

RILEVATO

che:

1. con sentenza n. 253/02/12 del 25/07/2012 la CTR della Campania – Sezione staccata di Salerno respingeva l’appello proposto dalla Star Import s.r.l. avverso la sentenza n. 534/12/09 della CTP di Salerno, che aveva a sua volta respinto i ricorsi riuniti della società contribuente nei confronti di quattro avvisi di rettifica, con i quali si procedeva alla rideterminazione dell’imposta IVA in ragione del diverso valore delle merci importate (biancheria da toletta e da cucina di provenienza egiziana);

1.1. come si evince dalla sentenza impugnata: a) la CTP, previa riunione, respingeva i ricorsi proposti dalla società contribuente; b) la sentenza della CTP era impugnata dalla Star Import s.r.l.;

1.2. la CTR motivava il rigetto dell’appello proposto dalla società contribuente evidenziando che “la sentenza impugnata ha analizzato i quattro punti posti a base del ricorso da parte della società ricorrente ed ha esposto i motivi per i quali gli stessi potevano essere accolti in presenza della rilevata discordanza tra le dichiarazioni di importazione a firma dell’imprenditore e le corrispondenti fatture allegate rispetto alle fatture trasmesse dall’importatore egiziano”, sicchè “il maggior volume di affari “accertato e la conseguente maggiore imposta IVA determinata sono pienamente legittimi e pertanto la Commissione ritiene di confermare la sentenza impugnata e quindi gli avvisi di accertamento notificati”;

2. la Star Import s.r.l. impugnava la sentenza della CTR con tempestivo ricorso per cassazione, affidato a tre motivi;

3. l’Agenzia delle dogane resisteva con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. con il primo complesso motivo di ricorso la Star Import s.r.l. deduce, evidentemente in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3: a) la violazione e/o falsa e/o erronea applicazione dell’art. 94, p. 5, del Reg. (CEE) 2 settembre 1993, n. 2454, nonchè l’erronea o falsa applicazione del Reg. (CE) 19 dicembre 1994, n. 3254, art. 181 bis, evidenziando che le Autorità doganali hanno effettuato la rettifica senza avvisare la società contribuente; b) la violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, art. 29 (Testo unico sulla legge doganale – TULD), contestando l’illegittimità della revisione del prezzo della merce; c) la violazione e/o falsa e/o erronea applicazione del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 5, comma 1, sottolineando la assoluta incolpevolezza della società importatrice, sicchè nulla sarebbe dovuto a titolo di sanzioni;

2. con il secondo motivo di ricorso deduce la nullità della sentenza per assenza dei requisiti di forma e/o contenuto richiesti dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, mancando del tutto l’esposizione dei motivi in fatto e in diritto che hanno portato al rigetto dell’appello;

3. con il terzo motivo di ricorso si deduce, evidentemente in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa numerosi punti decisivi della controversia (efficacia probatoria della documentazione estera prodotta; assoluzione in sede penale del legale rappresentante della società ricorrente);

4. pregiudiziale e assorbente degli altri motivi è l’esame del secondo motivo di ricorso, che è fondato;

4.1. la motivazione della sentenza della CTR si risolve essenzialmente nel riferimento integrale alla sentenza di primo grado, della quale, peraltro, non si riportano le motivazioni relative ai quattro punti ritenuti controversi (nemmeno indicati), nè le ragioni per le quali, con specifico riferimento ai motivi di gravame, la motivazione della sentenza impugnata sarebbe condivisibile;

4.2. orbene, secondo la giurisprudenza della S.C., “la sentenza pronunziata in sede di gravame è legittimamente motivata “per relationem” ove il giudice d’appello, facendo proprie le argomentazioni del primo giudice, esprima, sia pure in modo sintetico, le ragioni della conferma della pronuncia in relazione ai motivi di impugnazione proposti, sì da consentire, attraverso la parte motiva di entrambe le sentenze, di ricavare un percorso argomentativo adeguato e corretto, ovvero purchè il rinvio sia operato sì da rendere possibile ed agevole il controllo, dando conto delle argomentazioni delle parti e della loro identità con quelle esaminate nella pronuncia impugnata, mentre va cassata la decisione con cui il giudice si si sia limitato ad aderire alla decisione di primo grado senza che emerga, in alcun modo, che a tale risultato sia pervenuto attraverso l’esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame” (così, da ultimo, Cass. n. 14786 del 19/07/2016; conf. Cass. n. 28139 del 05/11/2018; si veda, altresì, Cass. S.U. n. 642 del 16/01/2015, la quale, pur ritenendo legittima la motivazione per relationem, richiede comunque che le ragioni della decisione siano attribuibili all’organo giudicante e risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo);

4.3. l’applicazione alla fattispecie del menzionato principio di diritto implica la declaratoria della nullità della sentenza e la cassazione della stessa, con rinvio per nuovo esame e per le spese del presente giudizio alla CTR della Campania.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbiti gli altri motivi; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2019

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