Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3285 del 13/02/2014
Civile Ord. Sez. 6 Num. 3285 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: IACOBELLIS MARCELLO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, via
dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende
Ricorrente
per legge
Contro
Bonilla Julia Marie, elett.te dom.to in Roma, alla via Celimontana 38, presso lo studio
dell’avv. Paolo Panariti, dal quale è rapp.to e difeso, unitamente all’avv. Mario Scampelli e
Giancarlo Siciliani , giusta procura in atti Controricorrente e ricorrente incidentale
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana n.
3
5 /.2-V
depositata 4’8/10/2014,
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 23/1/2014 dal
Dott. Marcello Iacobellis;
Svolgimento del processo
La controversia promossa da Bonilla Julia Marie
contro l’Agenzia delle Entrate è stata
definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto dalla Agenzia
contro la sentenza della CTP di Massa Carrara n. 279/1/2010 che aveva accolto il ricorso avverso l’avviso di liquidazione n. 20051T00921000 per iva 2005 a seguito della revoca
delle agevolazioni fiscali “prima casa”. Il ricorso proposto si articola in unico motivo.
Corte Suprema di Cassazione — VI Sez. Civ. – T– R.G. n. 28693/12
Ordinanza pag. 1
Data pubblicazione: 13/02/2014
Resiste la contribuente che proposto ricorso incidentale. Il relatore ha depositato relazione
ex art. 380 bis c.p.c. chiedendo l’accoglimento del ricorso . Il presidente ha fissato
l’udienza del 23/1/2014 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. La controricoorente ha depositato memoria.
Motivi della decisione
ma all. al dpr 131/86, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., laddove la CTR ha escluso la decadenza del contribuente dai benefici fiscali nonostante il mancato trasferimento nel Comune entro 18 mesi.
La censura è fondata. La nota II bis II-bis) all’art. 1 parte prima della tariffa allegata al d.p.r.
n. 131/86 prevede l’applicazione dell’aliquota agevolata agli atti traslativi a titolo oneroso
della proprieta’ di case di abitazione non di lusso… a condizione, tra l’altro, che ” l’immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l’acquirente ha o stabilisca entro diciotto mesi dall’acquisto la propria residenza”.
Deve conseguentemente affermarsi che il mancato trasferimento della propria residenza,
entro 18 mesi dall’acquisto, nel Comune ove è ubicato l’immobile, comporti la decadenza
dal beneficio, potendosi tener conto solo di eventuali ostacoli nell’adempimento di tale obbligazione, caratterizzati dalla non imputabilità alla parte obbligata e dall’inevitabilità ed
imprevedibilità dell’evento (v. Cass. Sez. 5, Sentenza n. 14399 del 07/06/2013), inevitabilità
o imprevedibilità che non è ravvisabile nel caso in esame ( casa in costruzione).
Quanto sopra ha effetto assorbente sul motivo di ricorso incidentale relativo alla compensazione delle spese del giudizio.
Consegue da quanto sopra la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo
accolto ed il rinvio, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR della
Toscana
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di
questo grado, ad altra sezione della CTR della Towana
Cogì elneici in
ROMA,
23/1/2014
Il Presidente
Assume la ricorrente principale la violazione dell’art. 1 nota II bis della Tariffa parte pri-