Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32849 del 13/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 13/12/2019, (ud. 23/01/2019, dep. 13/12/2019), n.32849

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. NONNO Giacom – rel. Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

Dott. SAIJA Salvatore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 7384/2013 R.G. proposto da:

Agenzia delle dogane, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

– controricorrente incidentale –

contro

Coprob – Cooperativa Produttori Bieticoli società cooperativa

agricola, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via Ludovisi n. 16, presso lo

studio dell’avv. Andrea Zappalà, che la rappresenta e difende

giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

– ricorrente incidentale –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale

dell’Emilia Romagna n. 14/01/12, depositata il 31 gennaio 2012.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 23 gennaio

2019 dal Consigliere Giacomo Maria Nonno.

Fatto

RILEVATO

Che:

1. con sentenza n. 14/01/12 del 31/01/2012 la Commissione tributaria regionale della Emilia Romagna (di seguito CTR) respingeva l’appello proposto dall’Agenzia delle dogane avverso la sentenza n. 79/06/07 della Commissione tributaria provinciale di Ferrara (di seguito CTP), che aveva accolto il ricorso della Italia Zuccheri s.p.a., poi incorporata nella Coprob – Cooperativa Produttori Bieticoli società cooperativa agricola (di seguito Coprob) nei confronti dell’atto di contestazione sanzioni per dazi non integralmente corrisposti relativamente ad una importazione di merce (zucchero) avvenuta nell’anno 2003;

1.1. il giudice di appello premetteva che: a) l’atto di contestazione scaturiva da un’importazione di zucchero di apparente origine jugoslava ma il cui certificato di origine preferenziale EUR 1 si era rivelato illegittimo a seguito di ritiro da parte dell’Autorità doganale della Repubblica di Serbia e Montenegro; b) a seguito di rettifica dell’accertamento conseguente alla origine non preferenziale della merce importata, l’Agenzia delle dogane comminava, con separato atto n. 1493 del 06/02/2006, alla allora Italia Zuccheri s.p.a. la specifica sanzione prevista dalla legge; c) la CTP accoglieva il ricorso della società contribuente; d) la sentenza della CTP era impugnata dall’Agenzia delle dogane;

1.2. la CTR motivava il rigetto dell’appello proposto dall’Ufficio evidenziando, “ogni altra considerazione assorbita”, che, a seguito della pronuncia della CTR di Bologna, che aveva accolto il ricorso della società contribuente in ordine alla revisione dell’accertamento per diritti doganali non corrisposti, era “venuto meno il presupposto per l’applicazione delle relative sanzioni”, traendo la pretesa sanzionatoria unico fondamento dall’avviso di rettifica annullato;

2. l’Agenzia delle dogane impugnava la sentenza della CTR con tempestivo ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo e depositava controricorso avverso il ricorso incidentale proposto dalla controparte nonchè memoria ex art. 380 bis 1 c.p.c.;

3. la Coprob resisteva con controricorso e proponeva ricorso incidentale condizionato, affidato ad un unico motivo, depositando altresì memoria ex art. 380 bis 1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle dogane deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, artt. 16,17 e 20, lamentando che: a) la validità dell’atto di irrogazione della sanzione va verificata in tutta autonomia e non costituisce semplicemente una variabile dipendente dalle sorti del relativo avviso di accertamento, così che il primo possa essere annullato per il semplice fatto dell’annullamento di quest’ultimo; b) l’atto impositivo prodromico è, in ogni caso, divenuto definitivo a seguito di Cass. n. 5389 del 04/04/2012, che aveva rigettato l’originario ricorso della Italia Zuccheri s.p.a. avverso l’avviso di rettifica;

2. il motivo è sicuramente ammissibile – diversamente da quanto argomentato da parte controricorrente – in quanto, indipendentemente dalle disposizioni richiamate, è sufficientemente chiara questione di diritto allo stesso sottesa;

2.1. peraltro, indipendentemente dalla fondatezza del motivo, va rilevato che la citata Cass. n. 5389 del 2012 (impugnata per revocazione con ricorso respinto da Cass. n. 7925 del 20/04/2016) ha confermato l’avviso di rettifica originariamente annullato dalla CTR, facendo venire meno il presupposto di diritto su cui si fonda la sentenza impugnata;

2.2. orbene, secondo la giurisprudenza della S.C., “l’esistenza del giudicato esterno è, a prescindere dalla posizione assunta in giudizio dalle parti, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo anche nell’ipotesi in cui il giudicato si sia formato successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata, trattandosi di un elemento che può essere assimilato agli elementi normativi astratti, essendo destinato a fissare la regola del caso concreto; sicchè, il suo accertamento non costituisce patrimonio esclusivo delle parti, ma, mirando ad evitare la formazione di giudicati contrastanti, conformemente al principio del “ne bis in idem”, corrisponde ad un preciso interesse pubblico, sotteso alla funzione primaria del processo e consistente nell’eliminazione dell’incertezza delle situazioni giuridiche, attraverso la stabilità della decisione” (Cass. n. 16847 del 26/06/2018);

2.3. nel caso di specie, al fine di evitare giudicati contrastanti, va, dunque, rilevato d’ufficio il giudicato in ordine alla causa pregiudiziale (avente ad oggetto l’atto impositivo) formatosi successivamente alla sentenza impugnata sulla causa pregiudicata (avente ad oggetto il provvedimento di irrogazione di sanzioni);

2.4. l’accertamento con efficacia di giudicato della sussistenza di dazi non pagati da parte della Coprob implica, in via di principio, la comminatoria della relativa sanzione, salvo l’esame, in sede di rinvio, delle ulteriori eccezioni di merito proposte dalla società contribuente e ritenute assorbite dalla CTR;

3. con l’unico motivo di ricorso incidentale condizionato la Coprob contesta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53, degli artt. 342 e 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, evidenziando che la CTR non si sarebbe pronunciata sulle eccezioni di inammissibilità dell’appello dalla stessa proposti;

4. il motivo (il cui esame consegue all’attualità dell’interesse della parte totalmente vittoriosa in secondo grado: Cass. S.U. n. 7381 del 25/03/2013) è infondato, non sussistendo il lamentato vizio di omessa pronuncia;

4.1. da un lato, la sentenza della CTR riporta per esteso il contenuto delle eccezioni di inammissibilità dell’appello proposte dalla società contribuente, così dimostrando di averle prese in considerazione; dall’altro, avendo proceduto all’esame del merito della controversia, che presuppone l’ammissibilità dell’appello, deve senz’altro ritenersi l’implicito rigetto di tali eccezioni;

5. in conclusione, pronunciando sul ricorso principale e rigettato il ricorso incidentale, la sentenza impugnata va cassata e rinviata alla CTR dell’Emilia Romagna, in diversa composizione, per nuovo esame (anche con riferimento alle questioni ritenute assorbite) e per le spese del presente giudizio.

5.1. poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, il comma 1 quater, – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

La Corte, pronunciando sul ricorso principale e rigettato il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio;

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente incidentale del contributo unificato dovuto per il ricorso incidentale a norma dell’art. 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2019

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