Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32844 del 19/12/2018

Cassazione civile sez. trib., 19/12/2018, (ud. 29/11/2018, dep. 19/12/2018), n.32844

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI STEFANO – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 8312/2012 R.G. proposto da:

T.A.C.A., con l’avv. Alessandro Carlandrea

Valerio e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Luisa Ranucci

in Roma, in piazza dell’Unità, n. 13;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, ed ivi domiciliata in via dei Portoghesi, n.

12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale per la

Lombardia, Sez. 05 n. 95/05/11 depositata in data 13/10/2011 e non

notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29 novembre

2018 dal Co: Marcello M. Fracanzani.

Fatto

RILEVATO

Che:

il contribuente alienava nel 2001 un terreno pervenutogli per successione paterna, senza esporre la conseguente plusvalenza nella dichiarazione dei redditi per quell’anno di imposta, ma non di meno la indicava in occasione del condono intervenuto nel 2002;

che, peraltro, l’Amministrazione finanziaria veniva a conoscenza del diverso e più che doppio valore del terreno in oggetto secondo le risultanze dell’Ufficio del registro, sicchè nel 2006 attivava il confronto endoprocedimentale mediante questionario e, successivamente, il 2 gennaio 2009 notificava il relativo avviso di accertamento per il recupero a tassazione;

che il contribuente reagiva trovando parziale apprezzamento delle proprie ragioni dal giudice di prossimità, ove annullava la sola sanzione, donde spiccava gravame, mentre interponeva appello incidentale l’Ufficio difendendo l’integrità del proprio operato e trovando pieno accoglimento delle proprie ragioni;

che il giudice di secondo grado ha rigettato l’appello del contribuente, basato principalmente sulla tardività dell’agere amministrativo e conseguente decadenza dal potere impositivo, mentre accoglieva l’appello incidentale, ritenendo mal esercitato il potere riduttivo di natura equitativa, in assenza di congrua motivazione in ordine a nebulosità normativa o incertezza giurisprudenziale;

che ricorre per cassazione il contribuente affidandosi a tre articolati motivi di doglianza, mentre resiste con puntuale controricorso l’Avvocatura generale dello Stato.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

con il primo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione di legge, segnatamente D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43 e L. n. 289 del 2002, art. 10 in parametro all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3;

che, nella sostanza, si eccepisce la decadenza dell’Ufficio finanziario dal potere di accertamento, poichè dal combinato disposto delle norme emerge una proroga a favore dell’Ufficio che consente di intervenire fino a cinque anni nei confronti del contribuente che si avvale del condono e fino a sette anni verso chi non se ne è avvalso: ritenendo il ricorrente di essersi avvalso della sanatoria e di avervi ivi esposto la plusvalenza conseguita e a suo tempo non dichiarata, concludeva per l’applicazione del termine più breve: errato avrebbero l’Ufficio, la CTP e la CTR nel ritener applicabile nei suoi confronti il più lungo termine, come se egli non avesse presentato condono;

che la CTR ha ben argomentato equiparando la dichiarazione parziale del contribuente in sede di condono alla assenza di istanza di condono per il rimanente, che resta soggetto quindi al termine più lungo previsto per i contribuenti (o per le voci di imposta per le quali) non si siano avvalsi del condono;

che, infatti, non è controverso in atti come il ricorrente non abbia condonato l’omessa dichiarazione della plusvalenza, indicandola nella tassazione separata, per cui tale voce non è “coperta” dal condono e, quindi, legittimamente ripresa a tassazione nel termine più lungo accordato all’Amministrazione finanziaria per agire nei confronti di coloro che non si sono avvalsi (integralmente) del condono;

che, infine, trattandosi di un tributo relativo all’anno di imposta 2001, l’avviso di accertamento è stato portato alla notifica il 31 dicembre 2008, entro quindi il settimo anno indicato dalla legge come termine massimo per agire, irrilevante essendo il momento di perfezionamento della notifica per il destinatario che l’ha ricevuta ai primi del 2009;

che, pertanto, il motivo è infondato e non merita accoglimento;

che con il secondo motivo si lamenta contraddittoria e omessa motivazione in parametro all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, sotto tre profili;

che, per un verso si afferma la contraddittorietà motiva, ove da un lato si dà atto della presentazione della dichiarazione tardiva da parte del contribuente, mentre dall’altro non la si tiene in conto ai fini del calcolo dei termini decadenziali, sicchè delle due l’una: o la dichiarazione in sede di condono c’era, ma allora la rettifica doveva intervenire entro il termine quinquennale, oppure non c’era stata ed allora valeva il termine più lungo;

che l’esame della sentenza gravata, segnatamente nella seconda pagina della parte motiva, ultimi due capoversi, denota la corretta distinzione operata dal giudice di merito fra la porzione di tributo esposta a dichiarazione (tardiva) in condono e la parte che tale sorte non ha avuto, traendone la consequenziale conclusione della legittimità e tempestività dell’azione amministrativa;

che, per questo profilo, il motivo di gravame è infondato e va disatteso;

che con il secondo e terzo profilo della medesima censura si contesta non esser stato motivato perchè nel calcolo dell’imposta si sia data prevalenza al prezzo individuato ai fini dell’imposta di registro, in luogo del prezzo dichiarato in atto;

che, infatti, seppure questa Corte ha costantemente affermato come nella fase di accertamento di una plusvalenza patrimoniale realizzata a seguito di cessione a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria, l’Amministrazionè finanziaria è legittimata a procedere in via presuntiva sulla base dell’accertamento di valore effettuato in sede di applicazione dell’imposta di registro, restando a carico del contribuente l’onere di superare la presunzione di corrispondenza del prezzo incassato col valore di mercato accertato in via definitiva in sede di applicazione dell’imposta di registro, dimostrando di aver in concreto venduto ad un prezzo inferiore (così Cass. n. 4057/2007, poi ribadita in Cass. n. 21020/2009, Cass. n. 18705/2010), non di meno, successivamente è intervenuta una norma di interpretazione autentica;

che trova, infatti, applicazione il principio secondo cui nell’accertamento delle imposte sui redditi, “il D.Lgs. n. 147 del 2015, art. 5, comma 3, – che, quale norma di interpretazione autentica, ha efficacia retroattiva – esclude che l’Amministrazione finanziaria possa ancora procedere ad accertare, in via induttiva, la plusvalenza patrimoniale realizzata a seguito di cessione di immobile o di azienda solo sulla base del valore dichiarato, accertato o definito ai fini di altra imposta commisurata al valore del bene, posto che la base imponibile ai fini IRPEF è data non già dal valore del bene, ma dalla differenza tra i corrispettivi percepiti nel periodo di imposta e il prezzo di acquisto del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo;

che il riferimento contenuto nella detta norma all’imposta di registro ed alle imposte ipotecarie e catastali svolge una funzione esemplificativa, volta esclusivamente a rimarcare la ratio della norma incentrata sulla non assimilabilità della differente base impositiva (valore) rispetto a quella prevista per l’IRPEF (corrispettivo)” (Cfr. Cass. n. 19227/2017, Cass. n. 12265/2017);

che, pertanto, il motivo è fondato e merita accoglimento;

che con il terzo motivo di gravame si lamenta violazione dell’art. 68, comma 2, TUIR e omessa motivazione;

che nella sostanza si contesta omissione di pronuncia per non aver statuito il giudice d’appello sulla censura prospettata dal contribuente in ordine al parametro di calcolo del valore del terreno;

che il motivo non assolve all’onere dell’autosufficienza non indicando dove la questione fosse stata prospettata negli atti di secondo grado e quindi va dichiarato inammissibile;

che, pertanto il ricorso è fondato nei limiti attinti dal secondo e terzo profilo del secondo motivo di gravame, la sentenza dev’essere cassata con rinvio alla CTR per la Lombardia.

P.Q.M.

Accoglie il secondo motivo di ricorso, nei limiti di cui in motivazione, rigettati gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR per la Lombardia, in diversa composizione, cui demanda anche la definizione delle spese del presente grado di giudizio.

Così deciso in Roma, il 29 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2018

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