Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32844 del 13/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 13/12/2019, (ud. 23/01/2019, dep. 13/12/2019), n.32844

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO M.G. – Consigliere –

Dott. SAIJA Salvatore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 26676/2012 R.G. proposto da:

Agenzia delle dogane, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

– controricorrente incidentale –

contro

G.G., elettivamente domiciliato in Roma, via Luigi

Luciani n. 42, presso lo studio dell’avv. Lorenza Roberta Leone,

rappresentato e difeso dall’avv. Gregorio Leone giusta procura

speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

– ricorrente incidentale –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Lombardia n. 112/40/11, depositata il 6 ottobre 2011.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 gennaio

2019 dal Consigliere Dott. Nonno Giacomo Maria.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. con sentenza n. 112/40/11 del 06/10/2011 la Commissione tributaria regionale della Lombardia (di seguito CTR) respingeva l’appello proposto dall’Agenzia delle dogane avverso la sentenza n. 116/07/09 della Commissione tributaria provinciale di Milano (di seguito CTP), che aveva accolto il ricorso di G.G. nei confronti dell’invito al pagamento del 03/07/2008 per dazi doganali, IVA ed interessi;

1.1. come si evince dalle difese delle parti: a) l’invito al pagamento concerneva il contrabbando doganale di merce (apparecchi elettronici) illecitamente immessa in consumo, per il cui pagamento era stato ritenuto responsabile anche G.G.; b) la CTP accoglieva il ricorso del contribuente; d) la sentenza della CTP era impugnata dall’Agenzia delle dogane;

1.2. la CTR motivava il rigetto dell’appello proposto dall’Ufficio evidenziando che non esisteva alcun riscontro oggettivo atto a comprovare la responsabilità del contribuente per l’obbligazione doganale ai sensi dell’art. 203 del regolamento CEE n. 2913/92 del 12 ottobre 1992 (Codice doganale comunitario – CDC), sicchè la carenza di legittimazione passiva del G. assorbiva gli altri motivi di appello;

2. l’Agenzia delle dogane impugnava la sentenza della CTR con tempestivo ricorso per cassazione, affidato a due motivi;

3. G.G. resisteva con controricorso e proponeva ricorso incidentale condizionato, affidato a tre motivi e depositava memoria ex art. 280 bis.1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle dogane deduce la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, evidenziando che la sentenza impugnata ha del tutto ignorato il corredo probatorio versato in atti dall’Ufficio;

2. con il secondo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omessa motivazione su di un fatto decisivo del giudizio, consistente nel coinvolgimento del controricorrente nel reato di contrabbando ai fini del recupero dei diritti doganali evasi, evidenziandosi che la CTR non si sarebbe confrontata con le circostanze fattuali emergenti dai processi verbali di constatazione e dalla sentenza penale di prescrizione;

3. i due motivi, involgendo sostanzialmente la medesima questione, possono essere esaminati congiuntamente;

3.1. la CTR ha testualmente affermato che “non esiste (…) agli atti alcun riscontro oggettivo atto a provare che ricorrano le disposizioni previste” dall’art. 203 CDC, “così come anche rilevato dai primi giudici”;

3.2. a fronte di una simile affermazione, l’Agenzia delle dogane non denuncia un error in procedendo (con conseguente infondatezza del primo motivo), ma si duole sostanzialmente di un vizio di motivazione, essendo quest’ultima apodittica e insufficiente, se non del tutto omessa (come argomentato con il secondo motivo);

3.2.1. invero, la CTR non avrebbe dimostrato di avere tenuto conto del coinvolgimento del G. nei fatti di contrabbando evidenziati nel processo verbale di constatazione ed il giudice penale non avrebbe escluso la sua partecipazione a tali fatti;

3.3. tuttavia, secondo la giurisprudenza di questa Corte, “il ricorso per cassazione – per il principio di autosufficienza – deve contenere in sè tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito e, altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi o atti attinenti al pregresso giudizio di merito, sicchè il ricorrente ha l’onere di indicarne specificamente, a pena di inammissibilità, oltre al luogo in cui ne è avvenuta la produzione, gli atti processuali ed i documenti su cui il ricorso è fondato mediante la riproduzione diretta del contenuto che sorregge la censura oppure attraverso la riproduzione indiretta di esso con specificazione della parte del documento cui corrisponde l’indiretta riproduzione” (così Cass. n. 14784 del 15/07/2015; conf. Cass. n. 18679 del 27/07/2017; cfr., altresì, Cass. n. 16147 del 28/06/2017; Cass. n. 11482 del 03/06/2016);

3.3. l’Agenzia delle dogane non è stata rispettosa del superiore principio di diritto, non avendo provveduto ad indicare gli specifici documenti prodotti dai quali si evinca la partecipazione di G.G. ai fatti di contrabbando e a trascrivere le parti significative degli stessi;

3.4. invero, il motivo si fonda su atti (il verbale della Guardia di finanza e la sentenza di non luogo a procedere per intervenuta prescrizione del giudice dell’udienza preliminare) che non sono stati allegati specificamente al ricorso e che la ricorrente afferma di aver prodotto in primo grado, senza chiarire nè quando nè dove tali atti possono essere reperiti, peraltro illustrandone solo parzialmente il contenuto;

4. con il primo motivo di ricorso incidentale condizionato G.G. deduce la violazione della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, comma 1, sotto il profilo del difetto di motivazione dell’invito al pagamento, e la violazione del principio comunitario della necessaria e preventiva audizione del contribuente;

5. con il secondo motivo di ricorso incidentale condizionato si contesta la violazione dell’art. 221 CDC, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (rectius n. 3), evidenziandosi la prescrizione del diritto dell’Agenzia per insussistenza della fattispecie derogativa prevista dalla disposizione richiamata;

6. con il terzo motivo di ricorso incidentale condizionato si deduce la violazione dell’art. 10 del Trattato CE in ragione della illegittima applicazione degli interessi al tasso doganale ai sensi del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, art. 86 (Testo unico sulla legge doganale – TULD), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3;

7. i tre motivi, espressamente proposti in via subordinata all’accoglimento del ricorso dell’Agenzia delle dogane, restano assorbiti;

8. in conclusione, il ricorso principale va rigettato, assorbito il ricorso incidentale; in ragione della soccombenza, la ricorrente va condannata al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio, che si liquidano come in dispositivo, avuto conto di un valore dichiarato della presente controversia di Euro 5.553.511,68.

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale; condanna la ricorrente a corrispondere, in favore del controricorrente, le spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi Euro 22.000,00, oltre alle spese forfetarie, nella misura del quindici per cento, e agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2019.

Depositato in cancelleria il 13 dicembre 2019

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