Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32843 del 13/12/2019

Cassazione civile sez. VI, 13/12/2019, (ud. 10/10/2019, dep. 13/12/2019), n.32843

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 31253-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

IMPRESA SALE DANZE DI D.M. & C. SNC, in persona del

legale rappresentante pro tempore, D.M., GI.MA.,

GI.MA., P.S., T.M., R.L.,

TA.AN., GI.DA., Z.T., TR.OR.,

M.G.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 544/2/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del PIEMONTE, depositata il 22/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa LA

TORRE MARIA ENZA.

Fatto

RITENUTO

che:

L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR del Piemonte, che in controversia su impugnazione di avviso di accertamento Iperf e Irap anno 2007 da parte dell’ I.S.d.d.Dalmazzo Mario e.C. snc, ha accolto l’appello dei contribuenti. La CTR ha esposto le ragioni delle parti, in merito alla disciplina sulle società di comodo e non operative ex L. n. 724 del 1994 e agli oneri probatori relativi, in fase di interpello e in sede contenziosa, affermando che la società che non ha superato il test di operatività “deve poter provare con ogni mezzo l’esistenza di qualsiasi situazione che abbia reso impossibile il conseguimento dei ricavi minimi fissati”

I contribuenti sono rimasti intimati.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Col primo motivo l’Agenzia deduce la nullità della sentenza per motivazione “inesistente” o “apparente” ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), in violazione dell’art. 132 c.p.c. e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36.

Il motivo è fondato.

La CTR, nella parte motiva, ha delineato il quadro normativo delle c.d. società di comodo e individuato la relativa ratio antielusiva, limitandosi tuttavia ad affermazioni di principio, senza specifica attinenza al caso in esame, mancando di indicare le argomentazioni avanzate dai contribuenti e le ragioni rilevate dall’ufficio, che – in concreto – avrebbero potuto giustificare l’annullamento degli avvisi di accertamento impugnati.

Trattasi di sentenza corredata da motivazione solo apparente, non contenendo alcuna indicazione della ragione giuridica o fattuale posta a base dell’accoglimento dell’appello, che risulta pertanto del tutto immotivato, per cui è affetta da nullità, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, (Cass. n. 7402 del 23/03/2017).

Come questa Corte ha già affermato, deve infatti ritenersi affetta da nullità assoluta la sentenza della commissione tributaria regionale che risulti del tutto priva della esposizione dei motivi sui quali la decisione si fonda, in particolare quando, come nel caso di specie, risulta impossibile apprezzare l’iter logico posto a fondamento della decisione di appello e verificare le ragioni che hanno indotto la CTR a fare propria la tesi dell’appellante (cfr. 20648/2015).

Il secondo motivo, col quale si deduce, ex art. 360 c.p.c., n. 3, violazione della L. n. 724 del 1994, art. 30, comma 3 e art. 2697 c.c., in relazione alla prova contraria che il contribuente – al quale era stato rigettato l’interpello disapplicativo D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 37 bis, comma 8 e richiesta documentazione con questionario prima dell’emissione dell’accertamento- può fornire in sede contenziosa, va dichiarato assorbito.

La sentenza va conseguentemente cassata, con rinvio alla CTR Piemonte, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla CTR del Piemonte in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2019.

Depositato in cancelleria il 13 dicembre 2019

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