Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32840 del 13/12/2019
Cassazione civile sez. VI, 13/12/2019, (ud. 10/10/2019, dep. 13/12/2019), n.32840
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 26867-2018 proposto da:
T.M., elettivamente domiciliata in ROMA, V. GINO FUNAIOLI
54/56, presso lo studio dell’avvocato FRANCO MURATORI, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato RICCARDO CONTARDI;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE (OMISSIS), in persona del
procuratore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA
CAVOUR presso la CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa
dall’avvocato GIOVANNI CAUSI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 926/10/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE del LAZIO, depositata il 14/02/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 10/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa LA
TORRE MARIA ENZA.
Fatto
RITENUTO
che:
T.M. ricorre per la cassazione della sentenza della CTR del Lazio, meglio indicata in epigrafe, che, in controversia su impugnazione della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria – con riferimento a 27 cartelle di pagamento – ha dichiarato inammissibile l’appello della contribuente, notificato a mezzo PEC prima dell’entrata in vigore nel Lazio delle disposizioni sul processo telematico.
L’Agenzia delle Entrate – Riscossione si è costituita con controricorso, eccependo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso giacchè notificato presso un domiciliatario non avente collegamento alcuno con le parti ed il processo.
Diritto
CONSIDERATO
che:
1. Va preliminarmente esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso dell’Agenzia delle entrate, che è infondata. Sul punto, va richiamata la giurisprudenza di questa Corte che, in tema di notificazione, ha affermato: “L’inesistenza della notificazione del ricorso per cassazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. Tali elementi consistono: a) nell’attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato; b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall’ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, ex lege, eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l’atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, sì da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa”. In particolare, “Il luogo in cui la notificazione del ricorso per cassazione viene eseguita non attiene agli elementi costitutivi essenziali dell’atto, sicchè i vizi relativi alla sua individuazione, anche quando esso si riveli privo di alcun collegamento col destinatario, ricadono sempre nell’ambito della nullità dell’atto, come tale sanabile, con efficacia ex tunc, o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione della parte intimata (anche se compiuta al solo fine di eccepire la nullità), o in conseguenza della rinnovazione della notificazione, effettuata spontaneamente dalla parte stessa oppure su ordine del giudice ex art. 291 c.p.c.” (cfr. Cass. SS.UU. sentenza n. 14916 del 20 luglio 2016).
2. Nel caso di specie, in applicazione dei suddetti principi, la costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, avvenuta in data 12 novembre 2018, ha effetto sanante della nullità della notificazione del ricorso che è avvenuta nei confronti dell’avv. Pasquale Varì, non avente alcun collegamento con le parti e con il processo, anzichè al domiciliatario dei precedenti gradi di giudizio (come si evince sia dall’intestazione dalle sentenze della Commissione Tributaria Provinciale di Roma, n. 27557/65/2015, sia della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, n. 926/10/2018, nonchè dall’intestazione dell’atto di costituzione in appello dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione).
3. Passando all’esame del ricorso, la ricorrente con un unico motivo, lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 156 c.p.c., comma 3, per aver, la CTR, ritenuto inammissibile e non meramente irrituale la notifica in virtù del principio della “sanatoria per raggiungimento dello scopo”.
4. Il ricorso è infondato.
4.1 Secondo l’orientamento di questa Corte (v., da ultimo, Cass. n. 22975/2018) “Nel processo tributario, è inammissibile, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza impugnata, l’atto di appello notificato a mezzo pec prima dell’entrata in vigore del D.M. 4 agosto 2015, emanato ai sensi della L. n. 53 del 1994, art. 1, secondo periodo, come modificato dal D.L. n. 90 del 2014, art. 46, comma 1, lett. a), n. 2, (conf., con modif. dalla L n. 114 del 2014), in virtù del principio di specialità in base al quale detto processo è regolato rispetto a quello civile” (Cass. ordd. nn. 15109/18, 17941/16).
4.2 Nel caso di specie, la CTR ha applicato i superiori principi, giacchè – secondo il D.M. 4 agosto 2015, art. 16, emanato in attuazione del D.M. n. 163 del 2016, art. 3, comma 3 – il processo tributario telematico è entrato in vigore nella regione Lazio a far data dal 15 aprile 2017, mentre nella presente vicenda processuale la notifica dell’appello via pec è avvenuta precedentemente, e precisamente il 22 giugno 2016, quando tale modalità non era contemplata dall’ordinamento, quindi, non era conforme ad alcun modello legale e pertanto deve ritenersi giuridicamente inesistente, in quanto tale non sanabile (Cass. n. 18321/17, Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 15109 del 11/06/2018, Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 27425 del 29/10/2018).
4.3 Tale considerazione, porta ad escludere la pertinenza delle statuizioni di SS.UU. 14926/2016, poichè riguardano non la legittimità in astratto della notifica a mezzo PEC, quanto la sua regolarità (tecnica) in concreto, poichè l’inammissibilità del ricorso originario non può che travolgerne gli effetti processuali, incidendo sulla validità “genetica” del rapporto processuale (cfr., in tal senso, Cass. n. 18321/17). Non poteva, dunque, dichiararsi la sanatoria ex art. 156 c.p.c..
5. Il ricorso va, dunque, rigettato. Le spese vengono liquidate come in dispositivo. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese liquidate in 0.5.500,00, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2019.
Depositato in cancelleria il 13 dicembre 2019