Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3284 del 12/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3284 Anno 2018
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: CARBONE ENRICO

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5880/2017 R.G. proposto da
Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura
generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma alla via dei
Portoghesi n. 12 è domiciliata;
– ricorrente contro
Bertucci Marco, rappresentato e difeso dall’Avv. Ernesto Spaziani
Brunella, elettivamente domiciliato in Roma al viale Giustiniano
Imperatore n. 203 presso lo studio dell’Avv. Fulvio Giorgilli, per
procura in calce al controricorso;
– controricorrente avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del
Lazio n. 4650/40/16 depositata il 19 luglio 2016.
Udita la relazione svolta dal Consigliere Enrico Carbone
nell’adunanza ex art. 380-bis c.p.c. del 10 gennaio 2018.

Data pubblicazione: 12/02/2018

ATTESO CHE
Circa l’avviso di accertamento notificato a Marco Bertucci per
recupero IVA su operazioni oggettivamente inesistenti relative
all’anno d’imposta 2006, l’Agenzia delle entrate impugna per
cassazione il rigetto dell’appello erariale contro l’annullamento di

Il Collegio ha deliberato di adottare la motivazione semplificata.
Il ricorso denuncia la nullità della sentenza per motivazione
apparente, non avendo il giudice d’appello valorizzato il fatto che
il contribuente avesse patteggiato la violazione tributaria in sede
penale.
Il ricorso è infondato: il giudice d’appello ha motivato nel senso
dell’effettività dei lavori fatturati con plurimi e univoci argomenti
(positiva verifica per i fondi europei, riscontro coi lavori eseguiti
da altra ditta, dichiarazioni di attività al Comune), precisando che
il quadro probatorio non risulta sovvertito dal patteggiamento,
cui il contribuente può essersi determinato «per ragioni di
opportunità, ossia per accelerazione degli esiti e per i minori
costi»; quindi, non ricorre affatto l’impercettibilità della

ratio

decidendi che rende solo apparente la motivazione e vizia di
nullità la sentenza (Cass. SU 22232/2016 Rv. 641526), piuttosto
il ricorso erariale attinge la sufficienza della motivazione, ciò che
non è più consentito nel regime minimale ex art. 360 n. 5 c.p.c.
nov. (Cass. SU 8053/2014 Rv. 629830, Cass. SU 8054/2014 Rv.
629833); d’altronde, il fatto storico

(id est,

l’avvenuto

patteggiamento) è stato esaminato dal giudice di merito nella
sua valenza probatoria, sicché il mezzo non sarebbe fondato
neppure ove riqualificato in prospettiva dell’art. 360 n. 5 c.p.c.
nov. (Cass. SU 8053/2014 Rv. 629831, Cass. SU 8054/2014 Rv.
629834).

2

primo grado.

Il ricorso deve essere respinto e le spese regolate per
soccombenza; prenotando a debito, l’Agenzia delle entrate non
ha obbligo di versare l’ulteriore importo per contributo unificato
ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 (Cass. 5955/2014
Rv. 630550, Cass. 1778/2016 Rv. 638714)

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere al
controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che liquida in C
2.200,00 per compensi, oltre spese generali al 15% e accessori di
legge.
Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2018.

P. Q. M.

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