Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3284 del 12/02/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3284 Anno 2014
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: CARRATO ALDO

fiENTENZA1
sul ricorso 3350-2013 proposto da:
CIERI GIUSEPPE in proprio e nella qualità di erede di Tofi
PALLANTE SIMONETTA, BRUSCHI ROBERTO, FONZI
DANIELA, FONZI DANIELA e FONZI LUCIANO quali eredi di
Fonzi Luigi e Sivieri Liliana, COSTA SONIA, CELIDONIO
GIANCARLO quali eredi ci Emilio Costa, PALAZZES1 FRANCO,
RICCUCCI RINA, CINTI ERCOLE, COSTA EMILIA, COSTA
GAETANO, LA FAUCI GIUSEPPA, GIGLIOTTI MICHELINA
MYRIAM, ROSI ANGELO, VICARIO ALDO, FIANCO
CARLINA, VICARIO ANGELA e VICARIO DONATELLA quali
eredi di Vicario Antonino, DE ANGELIS UGO, AZZARITI
AURORA, PACE EMILIO, DI MATTEO IMPERIA, FEDELE

Data pubblicazione: 12/02/2014

GIUSEPPE, LORENZI ANNA MARIA, POTENZIANI
FABRIZIO, GRAVINA ANGELA, DI RENZO LUIGI, SCAPPITO
SERENELLA, CALORE FERNANDO, LUCIANI ANGELA,
BACCHINI COSTANTINO, BRUGANELLI ORIZIA FASCIANI
,

CHIARA, FASCIANI ALESSANDRO, IACULLO GERARDO,

SEBASTIANO, CERTA GIUSEPPEL MICHELI ISABELLA,
BELLI GIOVANNI, MICHELI SIMONETTA, GIURA
GIROLAMO, GIURA ANTONIO e GIURA ALESSANDRO quali
eredi di Petruzzo Maria Pia, GRECO DOMENICO, GRECO
ENRICO e GRECO ANTONIETTA in proprio e quali eredi di
Greco Pietro, PETRUZZI COSTANTINO, SERAFINI VITTORIA,
ROMAGNOLI PAOLO, CENCIARELLI RITA, PETACCIA
VINCENZO, MARIANI OLIMPIA, D’ASCENZO MERCEDE,
STEFANI BRUNO, tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIA
ALBERICO II n. 5, presso lo studio dell’avvocato ETTORE
TRAVARELLI, che li rappresenta e difende, giuste procurea speciali
in calce al ricorso;
– ricorrenti contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 8018440587, D’ANDREA
BENITO, CECCHINI MARIA PIA, BIANCHINI MARIA IRENE,
CUTRI’ STEFANO FRANCESCO, DE ROSA ELISA, GERVASI
ROSELLA, LAGONIGRO MARIA LUISA, LOMUSCIO
LUCIANA, MUSCEDERE ROSINA, PATRI GNANI EMILIA,
ROWLETT ELISABETTA, SANTANASTASIO VIN CENZINA,
VENEZIANO BROCCIA SALVATORE, VERZELLA PAOLO
ATTIMO;
Ric. 2013 n. 03350 sez. M2 – ud. 09-01-2014
-2-

MAZZONE ADDOLORATA, D’APOSTOLI LOREN_A, GERVASI

- intimati avverso il decreto n. 818/2012 della CORTE D’APPELLO di
PERUGIA del 21.5.2012, depositato 1’8/06/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/01/2014 dal Consigliere Relatore Dott. ALDO CARRATO.

Ric. 2013 n. 03350 sez. M2 – ud. 09-01-2014
-3-

FATTO E DIRITTO
I ricorrenti indicati in epigrafe, congiuntamente a quelli intimati (ad eccezione del
Ministero della Giustizia), chiedevano alla Corte d’appello di Perugia, con distinti
ricorsi (poi riuniti) tempestivamente depositati, il riconoscimento dell’equa

un giudizio civile dagli stessi instaurato dinanzi al Tribunale di Roma con atto di
citazione notificato il 10 settembre 1981, definito in primo grado con sentenza
depositata il 30 novembre 1998, poi in appello (la cui prima udienza si era tenuta il
15 luglio 1999) con sentenza depositata il 2 ottobre 2001 e, quindi, in cassazione con
sentenza depositata il 17 novembre 2005, che cassava la sentenza impugnata e
rinviava la causa al Tribunale di Roma, dinanzi al quale il giudizio veniva riassunto
con fissazione della prima udienza per la data del 10 maggio 2007, giudizio di rinvio
che non si era ancora concluso al momento dell’introduzione del ricorso per
l’ottenimento dell’equo indennizzo. Sulla scorta di tali presupposti, invocavano la
condanna del Ministero della Giustizia al risarcimento dei danni non patrimoniali
subiti per la irragionevole durata complessiva del predetto giudizio.
Nella costituzione del resistente Ministero, l’adita Corte di appello, con decreto
depositato 1’8 giugno 2012, accertava l’irragionevole ritardo del suddetto giudizio
presupposto nella durata di anni diciassette (su un computo totale della durata
complessiva di anni trenta) e condannava l’Amministrazione convenuta al
pagamento della somma di euro 16.250,00 (liquidando l’importo di euro 750,00 per i
primi tre anni e quello di euro 1000,00 per i successivi due), per ciascuno dei
ricorrenti (dovendosi intendere per unica parte anche coloro che avevano agito in
qualità di eredi di un solo “de cuius”), oltre interessi dalla domanda, con
compensazione integrale delle spese giudiziali.

riparazione, ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, per la irragionevole durata di

Avverso il suddetto decreto (non notificato) hanno proposto ricorso per cassazione
tutti coloro indicati come ricorrenti principali in epigrafe con atto notificato 11 17 luglio
2012, sulla base di cinque motivi. Nessuno degli intimati (ivi compreso il Ministero
della Giustizia) ha svolto attività difensiva in questa sede di legittimità.

presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato di Perugia, anziché presso l’Avvocatura
Generale dello Stato.
Orbene, secondo la concorde giurisprudenza di questa Corte (cfr., ad es., Cass. n.
9411 del 2011 e Cass. n. 22767 del 2013), è risaputo che, in tema di ricorso per
cassazione proposto nei confronti della P.A., la nullità della notificazione eseguita
presso l’Avvocatura distrettuale anziché presso l’Avvocatura generale dello Stato
resta sanata, con effetto “ex tunc”, non soltanto dalla costituzione in giudizio, anche
dopo il decorso del termine dell’art. 370 c.p.c., dell’Amministrazione medesima
rappresentata dall’Avvocatura generale, ma anche dalla rinnovazione della
notificazione stessa presso detta Avvocatura generale, ancorché posteriore alla
scadenza del termine per impugnare, sia quando il ricorrente a ciò provveda di
propria iniziativa, anticipando l’ordine contemplato dall’art. 291 c.p.c., sia quando
agisca in esecuzione di tale ordine.
Pertanto, nella fattispecie, non essendosi verificata alcuna sanatoria ed essendo
stato il ricorso ritualmente notificato ad altre parti intimate, occorre disporre la
rinnovazione della notificazione del ricorso nei confronti del Ministero della Giustizia,
presso l’Avvocatura Generale dello Stato, assegnando apposito termine alle parti
ricorrenti nei sensi di cui in dispositivo.
P.Q.M.

4

Rileva il collegio che il ricorso risulta essere stato notificato al predetto Ministero

Il collegio dispone che i ricorrenti provvedano alla rinnovazione della notificazione del
ricorso nei confronti del Ministero della Giustizia, presso l’Avvocatura Generale dello
Stato, assegnando agli stessi il termine di giorni novanta, dalla comunicazione della

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della
Corte suprema di Cassazione, in data 9 gennaio 2014.

presente ordinanza, per l’esecuzione dell’adempimento.

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