Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3284 del 10/02/2021

Cassazione civile sez. I, 10/02/2021, (ud. 18/12/2020, dep. 10/02/2021), n.3284

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. PACILLI Giuseppina A. R. – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 17799/2015 proposto da:

Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Messina, in persona

del Prefetto pro tempore, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n.

12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

Trefingest S.r.l. in liquidazione, in persona dei liquidatori pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Crescenzio n. 62,

presso lo studio dell’avvocato Nicolosi Flavio, rappresentata e

difesa dall’avvocato Briguglio Carmelo, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 400/2014 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 20/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/12/2020 dal Cons. Dott. LAMORGESE ANTONIO PIETRO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale

NARDECCHIA Giovanni Battista, che si riporta alla requisitoria

scritta e conclude per il rigetto del ricorso;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato Gentili Paolo, dell’Avvocatura

che chiede l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

La società Trefingest conveniva in giudizio la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Consiglio dei ministri, il Ministro dell’interno, il Prefetto di Messina, in qualità di commissario delegato per il coordinamento della Protezione civile, la Regione Siciliana e il RTI costituito tra Tecnis spa, Sacaim Cementi Armati ing. M. spa e Sigenco srl. Affermava di essere proprietaria di vaste aree nella zona sud della città di (OMISSIS), per una estensione complessiva di mq. 16938, che il Prefetto di Messina aveva occupato in via d’urgenza con decreto del 26 maggio 2003 ed espropriato con decreto del 2 aprile 2004, offrendo l’inadeguato importo di Euro 499644,18.

La Corte d’appello di Roma, con sentenza non definitiva n. 600 del 15 dicembre 2011, respinte le eccezioni preliminari, dichiarava la legittimazione passiva esclusiva del Prefetto di Messina, quale delegato per la gestione dell’emergenza relativa all’attraversamento della città di Messina da parte di mezzi pesanti diretti o provenienti dalla Calabria e, al contempo, dichiarava il difetto di legittimazione passiva degli altri convenuti; con sentenza definitiva n. 400 del 20 maggio 2014, dopo avere premesso che ogni questione ancora dedotta nel giudizio concernente la legittimazione passiva del Prefetto non fosse ammissibile e ritenuto incontestata la natura edificabile del terreno, determinava l’indennità di esproprio in Euro 1994622,30 e l’indennità di occupazione legittima in misura corrispondente agli interessi legali maturati sull’indennità di esproprio per il periodo compreso tra il 26 maggio e il 10 marzo 2004.

Avverso la sentenza definitiva l’Ufficio territoriale del Governo – Prefettura di Messina propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi. La Trefingest resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

Con il primo motivo di ricorso, che denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 110,111 c.p.c., art. 2909 c.c. e O.P.C.M. 19 dicembre 2008, n. 3721, art. 1, si sostiene che la Corte d’appello erroneamente aveva ritenuto che l’eccezione di sopravvenuta carenza di legittimazione passiva della Prefettura di Messina “non poteva essere presa in considerazione” in quanto già decisa con la sentenza non definitiva e, di conseguenza, condannato la Prefettura a pagare la differenza tra le somme già depositate e quelle liquidate. In particolare, con il citato O.P.C.M. sarebbero cessate le funzioni assegnate al Prefetto di “delegato di protezione civile”, in quanto attribuite al Sindaco di Messina cui competeva la responsabilità e la legittimazione passiva nel giudizio.

Il motivo è infondato.

Come esattamente rilevato dalla Corte territoriale, la questione della legittimazione passiva del Prefetto è stata decisa con la sentenza non definitiva n. 600 del 2011, sulla quale è calato il giudicato, e non può essere ridiscussa in sede di impugnazione della sentenza definitiva. Ed infatti, facendo riferimento all’OPCM del 2008, le difese articolate nel motivo avrebbero dovuto essere indirizzate avverso la non impugnata sentenza non definitiva del 2011.

Il secondo motivo denuncia omesso esame di varie circostanze di fatto che si assume decisive, per avere la Corte territoriale determinato erroneamente le indennità espropriative seguendo le indicazioni del c.t.u..

Il motivo è inammissibile, risolvendosi in una generica critica di incensurabili apprezzamenti di fatto compiuti dai giudici di merito nell’applicazione del metodo di stima sintetico-comparativo, nel tentativo improprio di sovvertirne l’esito finale.

Ed infatti, la Corte territoriale non ha acriticamente recepito i valori delle transazioni immobiliari utilizzate in via comparativa, che il ricorrente ritiene non pertinenti, ma, seguendo le indicazioni del c.t.u., ha rielaborato il campione rappresentativo con alcuni coefficienti di omogeneizzazione e ha inoltre operato una decurtazione del dieci per cento, giungendo ad un valore finale assai prossimo alla stima risultante dall’adozione del metodo analitico-ricostruttivo. Si deve ribadire che il metodo sintetico-comparativo è stato già ritenuto preferibile da questa Corte, essendo quello che meglio di ogni altro risponde alla perseguita finalità di accertamento del “giusto prezzo in una libera contrattazione di compravendita”, poichè si basa sull’effettiva realtà del mercato di immobili di caratteristiche identiche o similari alla data di riferimento, venendone il valore desunto da dati economici concreti, a prescindere dalla loro condizione giuridica (cfr. Cass. n. 11196 del 2018).

Il ricorso è rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, liquidate in Euro 8200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi.

Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2021

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