Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3284 del 10/02/2011

Cassazione civile sez. II, 10/02/2011, (ud. 25/11/2010, dep. 10/02/2011), n.3284

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Avv. V.M., difeso da se medesimo, elettivamente

domiciliato presso il suo studio in Roma, via Bari, n. 13;

– ricorrente –

contro

Avv. C.A., rappresentato e difeso, in forza di

procura speciale in calce al ricorso, dagli Avv. CARRA Sandro e

Giammaria Camici, elettivamente domiciliato presso lo studio di

quest’ultimo in Roma, Via Monte Zebio, n. 30;

– controricorrente –

e contro

V.V., M.L., M.M., P.

P., M.G. e P.A.;

– intimati –

avverso la sentenza della Corte dr appello di Brescia n. 652 in data

17 giugno 2008.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

25 novembre 2010 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;

sentiti gli Avv. V.M. e Claudio Camici, quest’ultimo

per delega dell’Avv. Giammaria Camici;

sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. PRATIS Pierfelice, che ha concluso: “concordo con il

relatore”.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che il consigliere designato ha depositato, in data 2 agosto 2010, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.:

“Su ricorso dell’Avv. C.A., il Presidente del Tribunale di Mantova, con Decreto n. 446 del 1995, emesso il 18 marzo 1995, ha ingiunto all’Avv. V.M. e a V. V., M.L., M.M., P.P., M.G. e P.A. di pagare, in via solidale tra loro, l’importo di L. 43.441.822, come esposto nella parcella liquidata dal competente consiglio dell’ordine professionale.

Avverso detto decreto hanno proposto autonomamente opposizione, da un lato, l’Avv. V.M. e, dall’altro, V.V., M.L., M.M., P.P., M. G. e P.A..

Il Tribunale di Mantova, con sentenza n. 820 del 15 luglio 2004, revocato il decreto ingiuntivo, ha condannato V.M. a pagare ad C.A. la somma di L. 30.552.032, pari ad Euro 15.778,81, con interessi legali, oltre alle spese di lite.

La Corte d’appello di Brescia, con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 17 giugno 2008, ha respinto il gravame principale del V.M. e, in accoglimento del gravame incidentale del C., ha condannato il V.M. al pagamento della somma di Euro 18.893,46, oltre IVA e CPA, con interessi legali dal 14 giugno 1994; visto l’art. 89 cod. proc. civ., ha disposto la cancellazione di talune espressioni sconvenienti od offensive contenute negli scritti difensivi dell’appellante in via principale; ha regolato le spese del giudizio.

Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello il V. M. ha proposto ricorso, sulla base di quattro motivi.

Ha resistito, con controricorso, il C., mentre gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

Tutti i motivi sono inammissibili, perchè non contengono la formulazione conclusiva – prescritta, a pena di inammissibilità, dall’art. 366 bis cod. proc. civ. – del quesito di diritto (là dove si censurano violazioni e false applicazioni di legge) o (nella parte in cui prospettano il vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione) di un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) recante la chiara e sintetica indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa, insufficiente o contraddittoria.

Sussistono, pertanto, le condizioni per la trattazione del ricorso in Camera di consiglio”.

Lette le memorie del ricorrente e del controricorrente.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio condivide argomenti e proposte contenuti nella relazione ex art. 380 bis cod. proc. civ., osservando che le critiche ad essa mosse dal ricorrente non appaiono idonee a scalfirne nè le argomentazioni, nè la conclusione di inammissibilità;

che, invero, alla stregua del principio generale di cui all’art. 11 preleggi, comma 1, secondo cui, in mancanza di un’espressa disposizione normativa contraria, la legge non dispone che per l’avvenire e non ha effetto retroattivo, nonchè del correlato specifico disposto della L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 58, comma 5, in base al quale le norme previste da detta legge si applicano ai ricorsi per cassazione proposti avverso i provvedimenti pubblicati a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima legge (4 luglio 2009), l’abrogazione dell’art. 366 bis cod. proc. civ. (intervenuta ai sensi della citata L. n. 69 del 2009, art. 47) è diventata efficace per i ricorsi avanzati con riferimento ai provvedimenti pubblicati successivamente alla suddetta data, con la conseguenza che per quelli proposti – come nella specie – contro provvedimenti pubblicati antecedentemente (e dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40) tale norma è da ritenere ancora applicabile (Cass., Sez. 1^, 26 ottobre 2009, n. 22578; Cass., Sez. 3^, 24 marzo 2010, n. 7119);

che la sollevata questione di legittimità costituzionale della persistente applicabilità dell’art. 366 bis cod. proc. civ., in riferimento agli artt. 3, 24 e 25 Cost., è manifestamente infondata, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore disciplinare nel tempo l’applicabilità delle disposizioni processuali e non appare irragionevole nè contrastante con il diritto di difesa il mantenimento della pregressa disciplina per i ricorsi per cassazione promossi avverso provvedimenti pubblicati prima dell’entrata in vigore della novella (Cass., Sez. lav., 16 dicembre 2009, n. 26364);

che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ;

che le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara, inammissibile il ricorso e condanna, il ricorrente al rimborso delle spese processuali sostenute dal controricorrente, che liquida in Euro 1.700,00 di cui Euro 1.500,00 per onorari, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 25 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2011

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