Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32839 del 13/12/2019

Cassazione civile sez. VI, 13/12/2019, (ud. 10/10/2019, dep. 13/12/2019), n.32839

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25463-2018 proposto da:

M.T., elettivamente domiciliata in ROMA, P.ZA GIOVANNI

RANDACCIO 1, presso lo studio dell’avvocato LUCA DI PAOLANTONIO,

rappresentata e difesa dall’avvocato CATERINA CATERINO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI BOLOGNA, AGENZIA DELLE

ENTRATE – RISCOSSIONE (OMISSIS);

– intimate –

avverso la sentenza n. 334/11/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE dell’EMILIA ROMAGNA, depositata il 29/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa LA

TORRE MARIA ENZA.

Fatto

RITENUTO

che:

M.T., in qualità di erede del marito C.G., ricorre per la cassazione della sentenza della CTR dell’Emilia Romagna, meglio indicata in epigrafe, che, in controversia su impugnazione di diverse cartelle esattoriali derivanti da precedenti iscrizioni a ruolo – per gli anni dal 2005 al 2007, impugnate dal de cuius e definite con sentenza passata in giudicato- ha accolto l’appello dell’Ufficio relativamente alle modalità di calcolo degli interessi. In particolare, la CTR ha ritenuto che “tramite il richiamo al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 20, sia il tasso di interesse, sia la decorrenza degli stessi, sono indicati con il riferimento alla disposizione in parola”.

L’Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con l’unico motivo di ricorso la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione, del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 20 e 25, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per aver la CTR ritenuto assolto l’onere motivazionale dell’atto impositivo sul calcolo degli interessi con un mero richiamo alle disposizioni normative relative. In particolare non era indicata nelle cartelle la norma di riferimento, ma solo genericamente il D.P.R. n. 602 del 1973, con un’espressione incomprensibile.

Il ricorso in parte inammissibile in parte infondato, va respinto.

L’affermazione contenuta a pag. 8 del ricorso, secondo cui nelle cartelle non era stata riportata la norma di riferimento (D.P.R. n. 602 del 1973, art. 20), è in contrasto con quanto contenuto nella sentenza impugnata, che espressamente dichiara che le cartelle contenevano il richiamo al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 20 (pag. 4 della sentenza), con cui venivano indicati “sia il tasso di interessi sia la decorrenza degli stessi”.

E’ pertanto inammissibile, sotto questo profilo, il motivo, che avrebbe dovuto essere proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4.

Per il resto il motivo è infondato.

Sul punto va premesso che a norma del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 20, gli interessi “sulle imposte o sulle maggiori imposte dovute in base alla liquidazione ed al controllo formale della dichiarazione o all’accertamento d’ufficio si applicano a partire dal giorno successivo a quello di scadenza del pagamento e fino alla data di consegna al concessionario dei ruoli nei quali tali imposte sono iscritte, gli interessi al tasso del 4% annuo”; misura fissata dal D.M. 21 maggio 2009 per i ruoli resi esecutivi dal 1.10.2009, mentre la precedente misura prevista dal 1.7.2003 al 30.9.2009 era del 2,75% annuo.

La giurisprudenza di questa Corte ha ritenuto sufficiente la motivazione sul calcolo degli interessi rappresentata dal rinvio alla norma di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 20, preso atto che il criterio di liquidazione degli interessi in materia tributaria è predeterminato ex lege, risolvendosi in una mera operazione matematica, per cui è sufficiente il riferimento contenuto nella cartella alle dichiarazioni da cui deriva il debito di imposta (Cass. n. 6812 del 08/03/2019, n. 8508/2019).

Pertanto, quanto alla richiesta degli interessi, il contribuente si trova già nella condizione di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale, con l’effetto che l’onere di motivazione può considerarsi assolto dall’Ufficio mediante il richiamo alla dichiarazione (Cass. n. 14236/2017).

La CTR si è sostanzialmente attenuta agli indicati principi, per cui il ricorso va rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.500,00 oltre spese prenotate a debito. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2019.

Depositato in cancelleria il 13 dicembre 2019

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