Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32838 del 13/12/2019

Cassazione civile sez. VI, 13/12/2019, (ud. 09/10/2019, dep. 13/12/2019), n.32838

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. GRASSO Gianluca – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15308-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, ricorrente che non ha depositato il ricorso

entro i termini prescritti dalla legge;

– ricorrente –

D.A., nella sua qualità di ultimo liquidatore della

cessata società WORLD SKIN’S SRL, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA TIBULLO, 10, presso lo studio dell’avvocato STEFANO

CAPONETTI, rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCA TODISCO;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 6103/25/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 21/06/2018.

Fatto

RITENUTO

che:

Come si evince dal controricorso e ricorso incidentale proposto da D.A., l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione – in data 26 febbraio 2019 – avverso la sentenza della CTR della Campania – depositata in data 21 giugno 2018 – ma ne ha omesso, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., il deposito in cancelleria come da certificazione negativa di quest’ultima alla data del 24 maggio 2019.

Diritto

CONSIDERATO

che:

E’ giurisprudenza consolidata di questa Corte che, attesa la perentorietà del termine previsto dall’art. 369 c.p.c., il deposito tardivo del ricorso per cassazione dopo la scadenza del ventesimo giorno dalla notifica del gravame comporta l’improcedibilità del ricorso stesso, rilevabile anche d’ufficio e non suscettibile di successiva sanatoria derivante dalla costituzione del controricorrente ex art. 156 c.p.c (v. Cass. n. 25453/2017).

In conseguenza, anche l’omesso deposito del ricorso – ipotesi più grave del deposito tardivo – deve essere sanzionato dalla declaratoria di improcedibilità, giusto il disposto dell’art. 369 c.p.c. (cfr. in tal senso, Cass. 24 maggio 2013, n. 12894; Cass. n. 15544/2012).

Il ricorso principale, dunque, deve essere dichiarato improcedibile.

Il ricorso incidentale è da ritenersi tardivo perchè notificato in data 4 aprile 2019, oltre il termine di sei mesi dal deposito dell’impugnata sentenza, avvenuto il 26 giugno 2019, previsto dall’art. 327 c.p.c., comma 1. Ed infatti, questa Corte è ferma nel ritenere inefficace l’eventuale ricorso incidentale tardivo qualora il ricorso principale venga dichiarato improcedibile, e ciò non in virtù di un’applicazione analogica dell’art. 334 c.p.c., comma 2, – dettato per la diversa ipotesi dell’inammissibilità dell’impugnazione principale – bensì in base ad un’interpretazione logico-sistematica dell’ordinamento, che conduce a ritenere irrazionale che un l’impugnazione (tra l’altro anomala) possa trovare tutela in caso di sopravvenuta mancanza del presupposto in funzione del quale e stata riconosciuta la sua proponibilità (Cass. n. 19188 del 19/07/2018; conf. Cass. n. 2381 del 04/02/2014).

Il ricorso incidentale deve essere, quindi, dichiarato inefficace.

Le spese vanno compensate in ragione della reciproca soccombenza. 1. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’improcedibilità del ricorso principale e la perdita di efficacia del ricorso incidentale. Compensa le spese. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2019

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