Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32837 del 19/12/2018

Cassazione civile sez. trib., 19/12/2018, (ud. 22/11/2018, dep. 19/12/2018), n.32837

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. ZOSO Liliana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. CIRESE Marina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12046-2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

SERIT SICILIA SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BAIAMONTI 4,

presso lo studio dell’avvocato ROSARIA INTERNULLO, rappresentato e

difeso dall’avvocato ALBERTO GIACONIA;

– controricorrente –

e contro

LAIC LAVANDERIA AUTOMATICA INDUSTRIALE CATANESE SRL;

– intimato –

avverso la sentenza n. 82/2012 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di

CATANIA, depositata il 22/03/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/11/2018 dal Consigliere Dott. ANTONIO MONDINI.

Fatto

RILEVATO

che:

1. la Commissione Tributaria Regionale di Palermo, sezione staccata di Catania, con sentenza in data 22 marzo 2012, n. 82/17/12, ha respinto l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate contro la sentenza di primo grado, che aveva annullato, per omessa indicazione del responsabile del procedimento, la cartella emessa da Riscossione Sicilia s.p.a nei confronti di L.A.I.C.-Lavanderia Automatica Industriale Catanese- s.r.l. per il recupero di ritenute alla fonte relative al triennio 1999/2001, oggetto di tre avvisi di accertamento, scaturiti da controllo automatico delle dichiarazioni, notificati alla società nel 2005 e da questa non impugnati;

il giudice d’appello, riformando sul punto la sentenza appellata, ha escluso che la cartella fosse affetta da vizi propri, ma l’ha tuttavia dichiarata illegittima rilevando che LAIC si era avvalsa della procedura di condono “tombale” di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 9, e che, poichè la procedura si era perfezionata, secondo quanto dichiarato dalla contribuente e non contestato dall’Agenzia, l’accertamento tributario era precluso;

2. l’Agenzia propone ricorso per la cassazione della sentenza, affidato a due motivi;

2.1. con il primo lamenta violazione dell’art. 112 c.p.c., per avere la CTR omesso di pronunciare sull’eccezione, da essa formulata, di inammissibilità del ricorso della società, che non poteva dedurre quale motivo di nullità della cartella la questione dell’inesistenza del debito, perchè condonato, non fatta valere nella sede propria, di impugnazione degli avvisi di accertamento, che erano stati ritualmente notificati ed erano divenuti definitivi;

2.2 col secondo lamenta violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 14 e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3, rilevando che la CTR ha erroneamente ritenuto fondato il ricorso sulla scorta di un accertamento che le era precluso, non avendo la società neppure dedotto che gli avvisi non impugnati non le erano stati notificati;

3 Riscossione Sicilia ha depositato controricorso aderendo alla posizione dell’Agenzia; la società contribuente non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. il primo motivo è infondato, in quanto, annullando la cartella in base al rilievo che il debito tributario era coperto dal condono, la CTR ha implicitamente respinto l’eccezione pregiudiziale svolta dall’Agenzia delle Entrate;

2 il secondo motivo è fondato;

infatti, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3, ognuno degli atti autonomamente impugnabili -tra cui la cartella e l’avviso di accertamento – può essere impugnato solo per vizi propri, salva l’ipotesi di mancata notificazione di un atto adottato precedentemente all’atto notificato, nella quale è consentita l’impugnazione dell’atto prodromico unitamente a quello successivo;

2. in ragione di quanto precede, la cartella non poteva essere impugnata per ragioni inerenti al merito della pretesa tributaria, che avrebbero potuto essere fatte valere solo in sede di ricorso contro gli avvisi di accertamento;

3. la sentenza impugnata deve pertanto essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, questa Corte, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., può decidere la causa nel merito, con rigetto dell’iniziale ricorso dalla società contribuente;

4. le spese dei gradi di merito devono essere compensate in ragione degli alterni esiti della vicenda processuale;

5. le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

la Corte rigetta il primo ed accoglie il secondo motivo del ricorso; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, rigetta l’iniziale ricorso della società contribuente;

compensa le spese del doppio grado di merito e condanna L.A.I.C.-Lavanderia Automatica Industriale Catanese- s.r.l. a rifondere alla Agenzia delle Entrate ed a Riscossione Sicilia s.p.a. le spese del giudizio di legittimità, liquidate in favore della prima in Euro 2800,00, oltre spese prenotate a debito ed in favore della seconda in Euro 2800,00, oltre spese forfetarie e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 22 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2018

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