Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32837 del 13/12/2019

Cassazione civile sez. VI, 13/12/2019, (ud. 09/10/2019, dep. 13/12/2019), n.32837

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. GRASSO Gianluca – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26940-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

R.F.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2283/7/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di CATANZARO SEZIONE DISTACCATA di REGGIO CALABRIA,

depositata il 14/07/2017;

Fatto

RITENUTO

che:

L’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Calabria, n. 2283/7/2017 dep. il 14 luglio 2017, che, in controversia su impugnazione cartella di pagamento Reg. e INVIM – anno 1993 – ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dall’Ufficio, in quanto non era stata depositata nè la “copia della ricevuta di spedizione della raccomandata”, nè “copia dell’avviso di ricevimento, che – ad avviso della CTR – sono gli unici documenti comprovanti l’effettività della notifica e, comunque, la regolare costituzione del contraddittorio”. La CTR ha, altresì, ritenuto priva di pregio probatorio ai fini del giudizio la distinta di presentazione delle raccomandate A/R.

R.F. e Agenzia delle Entrate-Riscossione sono rimasti intimati.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con l’unico motivo di ricorso, l’Agenzia delle Entrate lamenta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 2, e art. 22 (in combinato disposto) e dell’art. 156 c.p.c., giacchè, a differenza di quanto affermato alla CTR, l’elenco delle raccomandate, recante la data e il timbro dell’ufficio postale, attesterebbe validamente la tempestività sia dell’appello, sia della regolare costituzione in giudizio.

Il ricorso è fondato.

Questa Corte ha già affermato (Cass. SS. UU. nn. 13452 e 2 13453 del 2017), con riferimento alla notificazione dell’appello nel processo tributario a mezzo posta, che: a)-il termine di trenta giorni per la costituzione in giudizio del ricorrente e dell’appellante, che si avvalga per la notificazione del servizio postale universale, decorre non dalla data della spedizione diretta del ricorso a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, ma dal giorno della ricezione del plico da parte del destinatario, ovvero dall’evento che la legge considera equipollente alla ricezione; b)-non costituisce motivo d’inammissibilità del ricorso o dell’appello, che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il ricorrente o l’appellante, al momento della costituzione entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, depositi l’avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purchè in detto avviso di ricevimento la data di spedizione sia asseverata dall’ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario, atteso che, in tali ipotesi, l’avviso di ricevimento è idoneo ad assolvere la medesima funzione probatoria che la legge assegna alla ricevuta di spedizione; c)-in mancanza, l’inidoneità della mera scritturazione manuale o comunemente dattilografica della data di spedizione sull’avviso di ricevimento può essere superata, ai fini della tempestività della notifica del ricorso o dell’appello, unicamente se la ricezione del plico venga certificata dall’agente postale come avvenuta entro il termine di decadenza per l’impugnazione dell’atto o della sentenza (cfr., inoltre, Cass. n. 9285/2019; Cass. n. 11559 del 2018).

Nella specie, dal ricorso dell’Agenzia – come riprodotto a pg. 9 – l’elenco delle raccomandate spedite è corredato dal timbro dell’Ufficio postale recante la data leggibile del 12 marzo 2010, cosicchè risulta che l’appello è stato tempestivamente, atteso che il termine ultimo per impugnare la sentenza (depositata il 6 febbraio 2009) era il 24 marzo 2010. Inoltre, dall’intestazione della sentenza della CTR, emerge che l’appello è stato depositato dall’Agenzia delle entrate il 12 aprile 2010 e, quindi, nel pieno rispetto del termine di trenta giorni, di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 2 e art. 22, comma 1, tenuto conto della data di spedizione della raccomandata suindicata.

La CTR, pertanto, non ha applicato i superiori principi laddove ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dall’ufficio. Conseguentemente, la sentenza va cassata con rinvio alla CTR della Calabria in diversa composizione che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Calabria, in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2019.

Depositato in cancelleria il 13 dicembre 2019

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