Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32836 del 13/12/2019
Cassazione civile sez. VI, 13/12/2019, (ud. 09/10/2019, dep. 13/12/2019), n.32836
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –
Dott. GRASSO Gianluca – Consigliere –
Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 26243-2018 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende, ope legis;
– ricorrente –
contro
L.L.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ARCHIMEDE,
120, presso lo studio dell’avvocato VIPSANIA ANDREICICH, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIUSEPPE MELIS;
– resistente –
avverso la sentenza n. 647/12/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE del LAZIO, depositata il 06/02/2018.
Fatto
RITENUTO
che:
L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR del Lazio n. 647/12/18 dep. il 6 febbraio 2018, che in controversia su impugnazione da parte di L.L.A. di avviso di rettifica del classamento catastale di tre appartamenti situati in un immobile in Roma ha accolto l’appello del contribuente, ritenendo non motivato l’atto impositivo e non sufficientemente individualizzato in ragione del richiamo ritenuto incongruo a immobili di riferimento presi a comparazione.
Il contribuente produce memoria, che risulta tuttavia priva di contenuto.
Diritto
CONSIDERATO
che:
1. Col primo motivo, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, si deduce violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, essendo stato l’avviso di accertamento notificato al ricorrente quale nudo proprietario e a M.T. quale usufruttuaria, mentre la presente controversia è stata instaurata senza la necessaria partecipazione al giudizio dell’usufruttuaria.
2. Il motivo è fondato, con assorbimento del secondo motivo, sussistendo litisconsorzio necessario fra nudo proprietario e usufruttuario (Cass. 3068/14, 24101/12, n. 3159 del 2015), per essere stato il giudizio di merito celebrato senza la partecipazione di entrambi, nominativamente indicati nell’avviso impugnato riferito agli immobili del cui classamento si discute, riportato nel ricorso per il principio di autosufficienza.
3. Questa Corte (sent. 15489/10) ha già chiarito che: In tema di contenzioso tributario, l’impugnazione dell’atto di classamento di un fondo di cui siano proprietari più soggetti, dà luogo ad un litisconsorzio necessario tra tutti i comproprietari, non potendosi ammettere che tale accertamento – vincolante ai fini dell’esercizio del potere impositivo – possa condurre a valutazioni diverse in ordine alla natura dell’immobile medesimo. Il giudizio di impugnazione dell’atto di classamento si sarebbe dunque dovuto svolgere nel contraddittorio degli altri comproprietari (oltre che dell’usufruttuario), previa integrazione del contraddittorio ex art. 102 c.p.c..
4. Il giudizio va conseguentemente dichiarato nullo e la sentenza gravata va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma, perchè rinnovi il giudizio nel contraddittorio con l’usufruttuario dell’immobile. Compensa le spese dei gradi di merito; dichiara irripetibili le spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte dichiara nullo il giudizio, cassa la sentenza gravata e rinvia alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma, perchè rinnovi il giudizio nel contraddittorio dell’usufruttuario dell’immobile. Compensa le spese dei gradi di merito; dichiara irripetibili le spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2019.
Depositato in cancelleria il 13 dicembre 2019