Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32834 del 19/12/2018

Cassazione civile sez. trib., 19/12/2018, (ud. 21/11/2018, dep. 19/12/2018), n.32834

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. BILLI Stefania – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11884-2013 proposto da:

EQUITALIA SUD SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIOACCHINO

ROSSINI 18, presso lo studio dell’avvocato VACCARI GIOIA, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE UFFICIO CONTROLLI DI ROMA

2 in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

D.L.C.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 98/2013 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 06/03/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/11/2018 dal Consigliere Dott. BILLI STEFANIA.

Fatto

RITENUTO

CHE:

la controversia ha ad oggetto un’impugnativa avverso un’iscrizione ipotecaria per Euro 16.934, a fronte di debiti pari ad Euro 8467;

la C.T.R. di Roma, riformando la sentenza della commissione tributaria provinciale, ha respinto l’appello della contribuente che aveva chiesto dichiararsi la nullità dell’ipoteca e delle cartelle di pagamento ad essa sottese;

avverso la sentenza ricorre Equitalia sud s.p.a., mentre l’agenzia delle Entrate si costituisce un controricorso e la contribuente resta intimata.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Equitalia sud s.p.a., propone tre motivi di ricorso; con il primo lamenta la violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per violazione dell’art. 112 c.p.c.; in particolare censura che il giudice adito abbia espressamente riconosciuto di accogliere l’appello “sia pure per motivi parzialmente diversi da quelli esposti nell’ impugnazione”, ritenendo fondata l’eccezione, che sarebbe stata sollevata anche in primo grado, relativa alla tardività della notifica delle cartelle ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25. Evidenzia che, tuttavia, nelle premesse in fatto della sentenza stessa tale vizio non era compreso tra i motivi di doglianza da parte della contribuente.

1.1. Il motivo è inammissibile per difetto di specificità. In particolare esso è privo della precisa indicazione dei motivi di censura proposti dalla ricorrente, dell’indicazione della parte dell’atto in cui sarebbe stata sollevata l’eccezione di tardività della notifica delle cartelle ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25. Tale omissione rende il motivo inammissibile, in quanto preclude ogni possibilità di verifica da parte del Giudice di legittimità.

2. Con il secondo motivo Equitalia s.p.a. lamenta la violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, laddove la sentenza non ha riformato la pronuncia di primo grado che aveva accertato la regolarità della notifica.

3. Con il terzo motivo Equitalia s.p.a. lamenta la violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per avere ritenuto d’ufficio l’intervenuta decadenza dell’amministrazione finanziaria.

3.1. Per ragioni di ordine logico appare opportuna la preventiva trattazione del terzo motivo.

3.2. Esso è fondato, in quanto dalla stessa sentenza impugnata risulta che: i giudici di prime cure hanno respinto il ricorso “ritenendo la regolarità delle notifiche delle cartelle e dell’iscrizione ipotecaria”; nell’atto introduttivo la contribuente non ha eccepito la decadenza dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento, ma solo la decadenza dei termini per l’emissione dei ruoli.

La sentenza di primo grado, poi, effettivamente ha accertato la regolarità della notifica delle cartelle di pagamento, ma tale punto della pronuncia non è stato in alcun modo riformato dalla sentenza impugnata. Ne consegue che al giudice di appello era precluso il vaglio circa la tardività della notifica, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25. Detta delibazione, infatti, avrebbe dovuto essere sollevata dalla contribuente mediante opposizione alle cartelle di pagamento, le quali, invece, sono divenute incontestabili, in quanto mai opposte.

Va aggiunto, inoltre, che la decadenza dell’amministrazione nella riscossione dei tributi, come in più occasioni affermato dalla S.C., rientra tra le eccezioni in senso proprio, che il contribuente deve dedurre specificamente (Cass. n. 18019 del 2007, n. 14028 del 2011, n. 1154 del 2012, n. 7699 del 2013). Ne consegue che, anche sotto tale profilo, era precluso al giudice del merito il rilievo d’ufficio della citata decadenza.

3.3. Dall’accoglimento del terzo motivo deriva l’inammissibilità del secondo nel senso che la medesima questione potrà essere riproposta nel giudizio di rinvio.

4. Il ricorso deve, dunque, essere accolto con la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio della causa alla Commissione tributaria regionale di Roma, in diversa composizione, per l’esame delle ulteriori ragioni di impugnazione dell’avviso dedotte dalla contribuente nel ricorso introduttivo e ribadite in sede di appello. Il giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo motivo del ricorso e dichiara inammissibili il primo ed il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale di Roma, in diversa composizione, per l’esame degli altri motivi di impugnazione, nonchè per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 21 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2018

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