Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32834 del 13/12/2019

Cassazione civile sez. VI, 13/12/2019, (ud. 09/10/2019, dep. 13/12/2019), n.32834

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. GRASSO Gianluca – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22844-2017 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

R. – B. – D.C. – ARMATORI SPA RDB ARMATORI SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1867/52/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di NAPOLI, depositata l’01/03/2017;

Fatto

RITENUTO

che:

L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della C.T.R. Campania, n. 186/52/17, che in controversia su impugnazione di avviso di accertamento per Ires anno 2009 proposto da R. B. D.C. armatori spa, ha rigettato l’appello dell’Ufficio. La CTR ha ritenuto nulla la sottoscrizione dell’accertamento da parte della Capo Ufficio M.C., in forza di delega rilasciata dal Direttore regionale con disposizione di servizio n. 16395/13, in base alla giurisprudenza di legittimità che la ha qualificata delega in bianco, come tale inidonea a consentire al contribuente la verifica del potere di sottoscrizione.

La società non ha svolto difese in questa sede.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con l’unico motivo si deduce violazione e falsa applicazione si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42. La ricorrente censura la sentenza impugnata per avere la CTR ritenuto che la delega conferita al sottoscrittore dell’atto non contenesse l’indicazione nominativa del delegato, pur risultando dagli ordini di servizio riprodotti in ricorso che il Direttore dell’Ufficio aveva disposto il conferimento delle deleghe per la firma degli atti e che i delegati erano individuati in base all’incarico ricoperto.

Il motivo è fondato.

Il Collegio ritiene di condividere e dare continuità al recente arresto di questa Corte (Cass. sez. 5 n. 8814 del 2019, seguito da Cass. sez. 6/5 n. 18383/2019) che, superando un pregresso orientamento, ha affermato che “La delega per la sottoscrizione dell’avviso di accertamento conferita dal dirigente ex al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, comma 1, è una delega di firma e non di funzioni: ne deriva che il relativo provvedimento non richiede l’indicazione nè del nominativo del soggetto delegato, nè della durata della delega, che pertanto può avvenire mediante ordini di servizio che individuino l’impiegato legittimato alla firma mediante l’indicazione della qualifica rivestita, idonea a consentire, “ex post”, la verifica del potere in capo al soggetto che ha materialmente sottoscritto l’atto”.

La sentenza impugnata, negando validità alla delega conferita sulla base degli ordini di servizio per il solo fatto che negli stessi non fosse specificamente indicato il nominativo del soggetto delegato e la durata della delega, non risulta conforme alla menzionata pronuncia di questa Corte.

In conclusione, in accoglimento ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale Campania, in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie ricorso cassa la sentenza e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2019.

Depositato in cancelleria il 13 dicembre 2019

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