Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32830 del 13/12/2019

Cassazione civile sez. VI, 13/12/2019, (ud. 09/10/2019, dep. 13/12/2019), n.32830

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. GRASSO Gianluca – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5830-2017 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

L.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato FRANCESCO SCARDACI DI GRAZIA;

– controricorrente –

Fatto

RITENUTO

che:

L’Agenzia delle entrate ricorre per l’annullamento della sentenza della CTR della Sicilia, n. 3060/29/2016 dep. 8 settembre 2016, che in controversia su impugnazione di avviso di accertamento per Irpef anno 2010 proposto da L.G., ha accolto l’appello del contribuente e rigettato l’appello incidentale dell’Ufficio. La CTR ha ritenuto nulla la sottoscrizione dell’accertamento per carenza del potere di firma in capo al sottoscrittore Capo ufficio controlli Dott. L.P.M.S., per mancanza della indicazione del nominativo e della durata di validità della delega.

Il contribuente resiste con controricorso. Considerato che

Col primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42. La ricorrente Agenzia censura la sentenza impugnata per avere la CTR ritenuto che la delega conferita al sottoscrittore dell’atto e prodotta in giudizio non contenesse l’indicazione nominativa del delegato e la durata di validità della delega.

Col secondo motivo si deduce omesso esame di un fatto decisivo, ex art. 360 c.p.c., n. 5, rappresentato dall’esistenza in atti, fin dal primo grado di giudizio, di copia del provvedimento di delega di firma n. 30/2013 e di provvedimento n. 17/2012.

I motivi, esaminati congiuntamente per la loro connessione, sono fondati.

Il Collegio ritiene di condividere e dare continuità al recente arresto di questa Corte (Cass. sez. 5 n. 8814 del 2019, seguito da Cass. sez. 6/5 n. 18383/2019) che, superando un pregresso orientamento, ha affermato che “La delega per la sottoscrizione dell’avviso di accertamento conferita dal dirigente ex al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, comma 1, è una delega di firma e non di funzioni: ne deriva che il relativo provvedimento non richiede l’indicazione nè del nominativo del soggetto delegato, nè della durata della delega, che pertanto può avvenire mediante ordini di servizio che individuino l’impiegato legittimato alla firma mediante l’indicazione della qualifica rivestita, idonea a consentire, “ex post”, la verifica del potere in capo al soggetto che ha materialmente sottoscritto l’atto”.

La sentenza impugnata, negando validità alla delega conferita sulla base degli ordini di servizio, per il solo fatto che negli stessi non fosse specificamente indicato il nominativo del soggetto delegato e la durata della delega, non risulta conforme alla menzionata pronuncia di questa Corte.

In conclusione, in accoglimento ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale Campania, in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo del ricorso e dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2019.

Depositato in cancelleria il 13 dicembre 2019

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