Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3283 del 12/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3283 Anno 2018
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: CARBONE ENRICO

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5860/2017 R.G. proposto da
Digital Life s.r.I., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Mauro Gherner
e Claudio Lucisano, elettivamente domiciliata presso lo studio del
secondo in Roma alla via Crescenzio n. 91, per procura a margine
.—Q

del ricorso;
ricorrente contro
Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a., rappresentata e difesa dagli
Avv.ti Maurizio Cimetti e Giuseppe Parente, elettivamente
domiciliata presso lo studio dell’Avv. Pierluigi Giammaria in Roma
alla via Flaminia n. 135, per procura in calce al controricorso;
– controricorrente e nei confronti di
Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura
generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma alla via dei
Portoghesi n. 12 è domiciliata;
– controricorrente avverso la sentenza delira Commissiong tributaria regionale del
Piemonte n. 997/3/16 depositata il 19 luglio 2016.

Data pubblicazione: 12/02/2018

Udita la relazione svolta dal Consigliere Enrico Carbone
nell’adunanza ex art. 380-bis c.p.c. del 10 gennaio 2018.
ATTESO CHE
Appellante vittoriosa contro Equitalia Nord s.p.a. e in
contraddittorio con l’Agenzia delle entrate riguardo la notifica di
alcune cartelle di pagamento, Digital Life s.r.l. (già APS

delle spese disposta dal giudice del gravame.
Il Collegio ha deliberato di adottare la motivazione semplificata.
Il ricorso denuncia violazione dell’art. 15 d.lgs. 546/1992 (primo
motivo), violazione degli artt. 1, 15, 36, 49, 61 d.lgs. 546/1992,
artt. 113, 114 c.p.c., art. 118 disp. att. c.p.c. (secondo motivo)
ed error in procedendo (terzo motivo), per aver il giudice
d’appello compensato le spese senza le gravi ed eccezionali
ragioni richieste dalla legge e richiamando invece l’equità.
Il ricorso è fondato: le «gravi ed eccezionali ragioni» chiamate a
giustificare la compensazione delle spese a norma dell’art. 92,
comma 2, c.p.c. (testo introdotto dalla I. 69/2009, applicabile
ratione temporis, richiamato dall’art. 15 d.lgs. 546/1992) non
possono essere illogiche o erronee, altrimenti configurandosi una
violazione di legge denunciabile per cassazione (Cass.
11222/2016 Rv. 639957, Cass. 6059/2017 Rv. 643329); esse
devono riguardare aspetti specifici della lite, non essendo
sufficiente il riferimento a generiche ragioni di giustizia o al
diverso esito del giudizio di primo grado (Cass. 14546/2015 Rv.
635969); nel caso odierno, dichiarando «equo» compensare le
spese «stante i due dissimili giudicati» (scilicet, di primo e
secondo grado), il giudice d’appello ha violato tali princìpi di
diritto, elevando una normale evenienza processuale (la riforma
in appello) a ragione fondativa di una misura eccezionale.
Il ricorso va accolto e la sentenza cassata, con rinvio per un
nuovo regolamento delle spese processuali.

2

Immobiliare s.a.s.) impugna per cassazione la compensazione

P. Q. M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza e rinvia alla Commissione
tributaria regionale del Piemonte in diversa composizione, anche
per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2018.

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