Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3283 del 10/02/2021

Cassazione civile sez. I, 10/02/2021, (ud. 18/12/2020, dep. 10/02/2021), n.3283

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. PACILLI Giuseppina A. R. – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 28747/2015 proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro

tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

CO.EL.MO. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Via Aureliana n. 2, presso lo

studio dell’avvocato Petraglia Antonio, rappresentata e difesa

dall’avvocato Gargione Giancarlo, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

contro

Atradius Credit Insurance N.V., nella qualità di conferitaria del

ramo d’azienda cauzioni della Società Italiana Cauzioni, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

Roma, Via Monte Zebio n. 28, presso lo studio dell’avvocato Alessi

Gaetano, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6686/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/12/2020 dal Cons. Dott. IOFRIDA GIULIA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale

NARDECCHIA Giovanni Battista, che si riporta alla requisitoria

scritta e conclude per l’inammissibilità del ricorso per tardività

della notifica;

udito, per la controricorrente Atradius, l’Avvocato Alessi Gaetano

che si riporta.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 6686/2014, depositata il 31/10/2014 – in controversia promossa dalla Società Italiana Cauzioni (di seguito, SIC), nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, dell’Ufficio di Eboli dell’Agenzia delle Entrate, della CO.EL.MO srl e della concessionaria per la riscossione, in opposizione avverso la cartella di pagamento n. (OMISSIS), notificatale nell’ottobre 2003, dalla Banca Monte dei Paschi di Siena, quale concessionario per il servizio di riscossione per la provincia di Roma, ruolo reso esecutivo dall’Agenzia delle Entrate, in riferimento a polizza fideiussoria prestata da SIC in favore della CO.EL.MO srl (già EMI spa), a garanzia della restituzione della rata di saldo (Euro 206.60, 48) del contributo alla stessa società concesso ai sensi del D.L. n. 8 del 1987, art. 8 (incentivi per l’occupazione di aree depresse nel Mezzogiorno colpite dal sisma del 1980), conv. in L. n. 240 del 1987, per sentire dichiarare la nullità/inefficacia della cartella impugnata, essendovi sotteso un rapporto di natura privatistica, – ha confermato la decisione di primo grado, che aveva, dichiarata la carenza di legittimazione passiva del Ministero convenuto, accolto l’opposizione di SIC, dichiarando che l’Agenzia delle Entrate non aveva diritto di procedere esecutivamente mediante iscrizione a ruolo contro la SIC, per la riscossione dell’entrata patrimoniale, in assenza di un titolo esecutivo D.Lgs. n. 46 del 1999, ex art. 21, respingendo la domanda, subordinata, riconvenzionale dell’Agenzia delle Entrate, volta a sentire condannare l’opponente SIC al pagamento dell’importo dovuto in base alla garanzia fideiussoria, in difetto di un credito certo ed esigibile, e dichiarando inammissibile, per difetto di connessione ex art. 103 c.p.c., la domanda proposta dall’opponente SIC di regresso o rilievo nei confronti della debitrice principale.

In particolare, i giudici d’appello, respingendo il primo motivo di gravame dell’Agenzia delle Entrate, hanno sostenuto che l’efficacia soggettiva del ruolo esattoriale previsto dalla L. n. 449 del 1997, art. 24, comma 32, in ipotesi di revoca delle agevolazioni, non si estende a chi non ne è destinatario (come il garante) e non può applicarsi alla fattispecie lo ius superveniens rappresentato dalla L. n. 99 del 2009, art. 3, comma 8, che, in sede di interpretazione autentica delle predette norme, ha disposto che esse si interpretino nel senso che il provvedimento ministeriale di revoca delle agevolazioni costituisce titolo per l’iscrizione a ruolo degli importi corrisposti e dei relativi interessi, rivalutazioni e sanzioni anche nei confronti dei soggetti che hanno prestato garanzia fideiussoria, trattandosi di disposizione di portata innovativa, non avente efficacia retroattiva. La Corte di merito ha poi dichiarato inammissibile il secondo motivo di gravame, relativo al rigetto della domanda riconvenzionale proposta dall’Agenzia delle Entrate nei confronti della stessa SIC, ritenendo non efficacemente censurata la ratio decidendi della decisione impugnata sulla mancanza di certezza ed esigibilità del credito, essendosi l’appellante limitata ad invocare la non definitività del lodo arbitrale reso, nel 2005, tra C.EL.MO. ed il Ministero delle Attività Produttive, avente ad oggetto la questione della debenza o meno della restituzione della rata di saldo del contributo da parte della società debitrice principale al Ministero, conclusosi in senso favorevole alla società ma impugnato dall’amministrazione finanziaria.

Avverso la suddetta pronuncia, non notificata, l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, notificato tra il 30/11/2015 ed il 1/12/2015, nei confronti di CO.EL.MO. srl (che resiste con controricorso), e tra il 30/11/2015 ed il 16-17/3/2016 (a seguito di rinnovazione, essendo la prima notifica non andata a buon fine per trasferimento dello studio legale del difensore domiciliatario del destinatario), nei confronti di Atradius Credit Insurance N.V., in qualità di conferitaria del ramo d’azienda “cauzioni” della Società Italiana Cauzioni (che resiste con controricorso). Il PG ha depositato conclusioni scritte. La ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La ricorrente lamenta, nei due motivi, sia la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, L. n. 99 del 2009, art. 3, comma 8, di interpretazione autentica della L. n. 449 del 1997, art. 24, commi 32 e 33, in relazione agli artt. 113 e 118 disp. att. c.p.c., sia l’insufficiente motivazione, dovendo ritenersi che essa Agenzia non doveva fornire prova dell’esistenza di un titolo esecutivo di formazione giudiziaria per essere il titolo amministrativo (la revoca dell’agevolazione), contrariamente a quanto ritenuto in sede di merito, perfettamente idoneo a legittimare l’iscrizione a ruolo nei confronti sia della debitrice principale sia della garante, oltretutto in forza di contratto autonomo di garanzia.

2. La controricorrente COELMO ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, ex art. 100 c.p.c., per essere stata la pretesa creditoria portata dalla cartella di pagamento opposta (la restituzione della rata di saldo del contributo) dichiarata infondata con lodo arbitrale del settembre 2005 divenuto definitivo, per effetto della sentenza n. 3056/2013 della Corte di Appello di Roma che aveva respinto il gravame proposto dall’amministrazione finanziaria (giudicato esterno già eccepito, in comparsa conclusionale, sia della COELMO sia della ATRADIUS, del giudizio di appello, definito con la sentenza qui impugnata, sotto altro profilo). La stessa parte, unitamente all’altra controricorrente Atradius, ha poi ribadito che alcuna revoca del contributo concesso era intervenuta, avendo l’amministrazione finanziaria unicamente proceduto ad una, illegittima, rideterminazione e/o decurtazione del contributo.

3. La controricorrente Atradius ha eccepito, in via pregiudiziale, l’inammissibilità del ricorso per cassazione per tardività, essendo la notifica del ricorso per cassazione andata a buon fine, nei suoi confronti, solo il 16-17/3/2016, per non avere la notificante diligentemente previamente controllato presso l’albo professionale degli avvocati di (OMISSIS) il nuovo studio professionale in (OMISSIS) del difensore della SIC, presso cui notificare l’atto.

4. Il PG ha concluso per l’inammissibilità del ricorso per tardività della sua notifica.

5. Il ricorso per cassazione è stato in effetti notificato ad Atradius tardivamente, nel marzo 2016, in quanto la prima notifica, tempestiva, non era andata a buon fine avendo il difensore-domiciliatario trasferito il proprio studio professionale e domicilio. Questa Corte (Cass. 16040/2015) ha chiarito “va dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione notificato tempestivamente presso il precedente indirizzo del difensore della controparte nonostante la conoscenza o conoscibilità dell’intervenuto trasferimento dello studio (nella specie, risultante dagli atti difensivi e dalla corrispondenza posteriore), non potendosi applicare il principio secondo il quale è legittima la ripresa del procedimento notificatorio in esito all’insuccesso di un precedente tentativo di notificazione, che postula la non imputabilità al richiedente della mancata esecuzione della precedente notificazione”. Peraltro, questa Corte a Sezioni Unite (Cass. 14594/2016) ha chiarito che, in caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, la ripresa o riattivazione del processo notificatorio, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria, deve essere attuata “con immediatezza” e “senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall’art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa” (cfr. Cass. 15056/2018, per un’applicazione della pronuncia delle Sezioni Unite in ipotesi di trasferimento del difensore domiciliatario della parte destinataria della notifica).

Tuttavia, l’eccezione di inammissibilità del ricorso non può essere, nella specie, accolta, essendo stato il ricorso tempestivamente notificato nei confronti del litisconsorte necessario processuale CO.EL.MO (con spedizione dell’atto il 30/11/2015 e ricezione entro il termine ultimo dell’1/12/2015, martedì).

Trattasi, infatti, di giudizio instaurato in primo grado nel 2008, anteriormente quindi al 4/7/2009, con conseguente applicazione, in difetto di notifica della sentenza impugnata pubblicata il 31/10/2014, del termine lungo ex art. 327 c.p.c., di un anno (non operando la Novella di cui alla L. n. 69 del 2009), oltre il periodo di sospensione dei termini processuali, dall’1/8 al 31/8/2015. Il termine in questione scadeva quindi l’1/12/2015.

Questa Corte (Cass. 1069/2007; Cass. 17828/2002) ha ribadito che “in materia di cause inscindibili la notificazione dell’impugnazione eseguita ritualmente nei confronti di uno solo dei litisconsorti necessari introduce validamente il giudizio di gravame nei confronti di tutte le altre parti, anche in caso di nullità delle notificazioni e di mancata costituzione dell’appellato, cosicchè in tale ipotesi il giudice di appello deve ordinare la rinnovazione della notificazione nei confronti dell’appellato ex art. 291 c.p.c., nonchè l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli altri litisconsorti necessari ai sensi dell’art. 331 c.p.c.”.

Ancora si è precisato (Cass. 13753/2009, conf. a 1512/2003) che “la notifica dell’impugnazione relativa a cause inscindibili – sia nell’ipotesi di litisconsorzio necessario sostanziale che processuale – eseguita nei confronti di uno solo dei litisconsorti nei termini di legge, introduce validamente il giudizio di gravame nei confronti di tutte le altre parti, ancorchè l’atto di impugnazione sia stato, a queste, tardivamente notificato. In tal caso, infatti, l’atto tardivo riveste la funzione di notificazione per integrazione del contraddittorio ex art. 331 c.p.c., e l’iniziativa della parte, sopravvenuta prima ancora dell’ordine del giudice, assolve alla medesima funzione” (conf. Cass. 3071/2011; Cass. 11552/2013; Cass. 27927/2018).

Nella specie, sin dal primo grado del giudizio, l’opposizione a cartella esattoriale di Società Italiana Cauzioni spa (ora Atradius) è stata proposta sia nei confronti, per quanto qui ancora interessa, dell’Agenzia delle Entrate sia nei confronti della debitrice principale (CO.EL.MO), essendosi proposta ei confronti di quest’ultima da parte di SIC una domanda di rilievo o regresso (giudicata inammissibile, in primo grado, per carenza di connessione con la domanda svolta nei confronti dell’amministrazione finanziaria).

Anche in appello, la CO.EL.MO è stata evocata in giudizio.

La Corte d’appello ha respinto l’eccezione preliminare di CO.EL.MO di difetto di legittimazione passiva, rilevando, tra l’altro, un interesse della stessa “parte nel giudizio di primo grado a partecipare al giudizio di appello dato che l’eventuale accoglimento della domanda subordinata di pagamento della garanzia la esporrebbe al regresso da parte del garante”.

Ora, questa Corte ha chiarito che “il rapporto processuale tra creditore, debitore principale e fideiussore, che è facoltativo nella fase d’introduzione del giudizio, potendo il creditore agire separatamente, a norma dell’art. 1944 c.c., comma 1, nei confronti dei due debitori solidali, una volta instaurato dà luogo a un litisconsorzio processuale, che diventa necessario nei gradi d’impugnazione, se siano riproposti temi comuni al debitore principale e al fideiussore, sicchè il giudice d’appello, davanti al quale il fideiussore sollevi questioni attinenti al rapporto principale, non può negare ingresso ai relativi motivi di gravame in forza dell’acquiescenza prestata alla sentenza di primo rado dal debitore principale, ma è tenuto ad integrare il contraddittorio nei suoi confronti a norma dell’art. 331 c.p.c.” (Cass. 16669/2012; Cass. 14829/2016; Cass. 20313/2019).

Ne consegue che, vertendosi in ipotesi di litisconsorzio necessario processuale, l’atto tardivo, nella specie nei confronti di Atradius, riveste la funzione di notificazione per integrazione del contraddittorio ex art. 331 c.p.c. e l’iniziativa della parte, sopravvenuta prima ancora dell’ordine del giudice, assolve alla medesima funzione.

6. Tanto premesso, l’unica censura del ricorso è fondata.

Invero, questa Corte ha chiarito che “la L. n. 99 del 2009, art. 3, comma 8, nella parte in cui ha previsto che il provvedimento di revoca delle agevolazioni in materia di incentivi alle imprese costituisce titolo per l’iscrizione a ruolo nei confronti di tutti gli obbligati, e quindi anche dei soggetti che hanno prestato garanzia fideiussoria in relazione alle agevolazioni revocate, costituisce norma d’interpretazione autentica della L. n. 449 del 1997, art. 24, commi 32 e 33 (“32. Il provvedimento di revoca delle agevolazioni disposte dal Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato in materia di incentivi all’impresa costituisce titolo per l’iscrizione a ruolo, ai sensi del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, art. 67, comma 2 e successive modificazioni, degli importi corrispondenti degli interessi e delle sanzioni. Agli interventi di ricostruzione e sviluppo delle zone colpite dai terremoti del 1980 e del 1981 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’art. 39, comma 11, del Testo Unico delle leggi per gli interventi nel territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti da eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, approvato con D.Lgs. 30 marzo 1990, n. 76. 33. Il diritto alla ripetizione costituisce credito privilegiato e prevale su ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall’art. 2751-bis c.c., fatti salvi precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi. La costituzione e l’efficacia del privilegio non sono subordinate nè al consenso delle parti nè a forme di pubblicità”), e trova, pertanto, applicazione anche alle fattispecie formatesi precedentemente alla sua entrata in vigore” (Cass. 21232/2016; conf. Cass. 1336/2017 e Cass. 650/2018 e Cass. 10809/2020).

La Corte d’appello ha, dunque, errato nella parte in cui, prescindendo da questo consolidato orientamento del giudice di legittimità, a partire dal 2016, ha invece ritenuto – confermando la decisione di primo grado di accoglimento dell’opposizione proposta dalla Società Italiana Cauzioni (ora Atradius), avverso la cartella di pagamento notificatale limitatamente al ruolo n. 2003/1472, reso esecutivo dall’Ufficio delle Entrate di Eboli, sotto il preliminare profilo dell’impossibilità di riscuotere la polizza fideiussoria a mezzo ruolo – che, nei confronti del fideiussore del finanziamento agevolato, non potesse procedersi con la riscossione a mezzo ruolo esattoriale basato, per quanto allegato, su provvedimento di revoca del beneficio.

Atradius (già SIC), nel controricorso, deduce di avere con l’opposizione avverso la cartella contestato “sia l’inesistenza dell’obbligazione restitutoria della COELMO che l’impossibilità di riscuotere la polizza a mezzo ruolo”.

Ma il merito della pretesa portata dalla cartella è stato affrontato dalla Corte d’appello solo in relazione al secondo motivo di gravame, con il quale l’Agenzia delle Entrate si doleva del rigetto della domanda riconvenzionale proposta dalla stessa, soltanto in via subordinata all’accoglimento dell’opposizione alla cartella esattoriale.

A fronte della statuizione di primo grado di rigetto della domanda per essere il credito privo di certezza ed esigibilità, la doglianza dell’appellante è stata giudicata inammissibile perchè generica ed aspecifica rispetto a tale ratio decidendi e ciò, ad avviso della Corte di merito, prescindeva da quanto allegato dalla garante in comparsa conclusionale “in merito all’affermato passaggio in giudicato della sentenza della Corte d’appello di Roma, intervenuta in corso di giudizio, che avrebbe rigettato l’impugnazione del lodo”, nel distinto rapporto processuale tra società debitrice ed amministrazione finanziaria.

La questione degli effetti del giudicato esterno intervenuto nel rapporto tra debitrice principale ed amministrazione finanziaria sul merito della pretesa creditoria portata dalla cartella esattoriale opposta, attenendo agli altri profili sostanziali di doglianza sollevati dall’opponente SIC (ora Atradius), non esaminati, va rimessa al giudice del rinvio.

6. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del ricorso, va cassata la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione.

Il giudice del rinvio provvederà alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche in ordine alle spese processuali del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2021

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