Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3283 del 07/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 07/02/2017, (ud. 22/12/2016, dep.07/02/2017),  n. 3283

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5040-2016 proposto da:

TENSITER CENTRO SRL, in persona del suo legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI GRACCHI 20,

presso lo studio dell’avvocato MADDALENA FERRAIUOLO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato LUIGI BERNABO’ BREA

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AVIVA ASSICURAZIONI SPA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA CONCILIAZIONE

44, presso lo studio dell’avvocato GREGORIO EQUIZI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALEANDRO EQUIZI giusta

procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

nonchè contro

PERGAMO & FIGLI SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1219/2015 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 28/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 22/12/2016 dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza resa in data 28/10/2015, la Corte d’appello di L’Aquila ha confermato la decisione con la quale il tribunale della stessa città, tra le restanti statuizioni, ha condannato la Tensiter Centro s.r.l. al risarcimento del danno subito dalla Pergamo Sollevamenti s.r.l. (già Pergamo e Figli s.r.l.) con riguardo a un autogru concessa in uso da quest’ultima società in favore della prima, oltre al rigetto della domanda proposta dalla stessa Tensiter Centro s.r.l. nei confronti della Aviva assicurazioni s.p.a. per il pagamento dell’indennità assicurativa relativa al ridetto danno.

2. Avverso la sentenza d’appello, ha proposto ricorso per cassazione la Tensiter Centro s.r.l. sulla base di un unico motivo di impugnazione, illustrato da successiva memoria.

3. Resiste con controricorso la Aviva Assicurazioni s.p.a., che ha concluso per la dichiarazione d’inammissibilità, ovvero per il rigetto del ricorso.

4. La Pergamo Sollevamenti s.r.l. non ha svolto difese in questa sede.

5. A seguito della fissazione della camera di consiglio, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell’art. 380 – bis c.p.c., la ricorrente ha presentato memorie.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

6. Con l’unico motivo di ricorso proposto, la Tensiter Centro s.r.l. censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 1362 ss. c.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte territoriale erroneamente interpretato gli accordi contrattuali intercorsi tra le parti, escludendo ingiustificatamente la natura di “noleggio a caldo” dell’accordo relativo alla concessa disponibilità, in favore della società ricorrente, dell’autogru della Pergamo e Figli s.r.l., con la conseguente erroneità, tanto dell’accertata responsabilità della ricorrente per i danni oggetto d’esame, quanto dell’esclusione della garanzia assicurativa prestata dalla Aviva Assicurazioni s.p.a..

6.1. Il motivo è inammissibile.

Osserva il collegio come la doglianza avanzata dalla società ricorrente, in contrasto con l’epigrafe del motivo d’impugnazione, appare in realtà espressione di un’invocata rilettura interpretativa del testo negoziale convenuto tra le parti, come tale inammissibile in sede di legittimità, avendo la stessa ricorrente trascurato di indicare in termini specifici le modalità attraverso le quali la corte territoriale si sarebbe con evidenza sottratta alla corretta applicazione delle norme del codice civile dettate in tema di interpretazione degli atti negoziali.

Peraltro, varrà tener conto di come la corte territoriale abbia proceduto alla lettura e all’interpretazione delle manifestazioni negoziali in esame nel pieno rispetto dei canoni di ermeneutica fissati dalla legge, non ricorrendo ad alcuna attribuzione di significati estranei al comune contenuto semantico delle parole, nè spingendosi a una ricostruzione del significato complessivo dell’atto negoziale in termini di palese irrazionalità o intima contraddittorietà, per tale via giungendo alla ricognizione di un contenuto negoziale sufficientemente congruo, rispetto al testo interpretato, e del tutto scevro da residue incertezze.

7. L’accertamento dell’inammissibilità del ricorso ne impone la conseguente declaratoria, con la condanna della società ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, secondo la liquidazione di cui al dispositivo.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 7.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese e accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, il 22 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2017

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