Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3283 del 03/02/2022
Cassazione civile sez. I, 03/02/2022, (ud. 19/11/2021, dep. 03/02/2022), n.3283
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –
Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –
Dott. MARULLI Marco – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 21953/2020 proposto da:
C.B., elettivamente domiciliato in Roma Via Teofilo
Folengo, 49, presso lo studio dell’avvocato Facilla Giovanni Maria,
che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
Ministero Dell’Interno, (OMISSIS);
– intimato –
avverso il decreto del TRIBUNALE di VENEZIA, depositata il
27/07/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
19/11/2021 da Dott. DI MARZIO MAURO.
Fatto
FATTO E DIRITTO
RILEVATO CHE:
1. – C.B., della Guinea, ricorre, nei confronti del Ministero dell’interno, contro il Decreto del 27 luglio 2020, con cui il Tribunale di Venezia ha respinto la sua domanda di protezione internazionale o umanitaria.
2. – Non spiega difese l’amministrazione intimata, che si è limitata a depositare un atto di costituzione per i fini dell’eventuale partecipazione alla discussione orale.
CONSIDERATO CHE:
3. – Il primo mezzo denuncia dell’erronea e parziale valutazione dei fatti dichiarati dal ricorrente ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ed è seguito da cinque paragrafi intitolati, “Sulla protezione sussidiaria”, “Sulla sussistenza del diritto di asilo”, “Sulla sussistenza del diritto di protezione umanitaria”, “Applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19 e art. 5, comma 6”, “Periculum in mora”.
RITENUTO CHE:
4. – Il ricorso è inammissibile.
Il primo mezzo censura la statuizione del decreto impugnato che ha ritenuto non credibile la narrazione del richiedente.
In materia di protezione internazionale, il giudizio sulla credibilità del racconto del richiedente, da effettuarsi in base ai parametri, meramente indicativi, forniti dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, è sindacabile in sede di legittimità nei limiti dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti – oltre che per motivazione assolutamente mancante, apparente o perplessa – spettando dunque al ricorrente allegare in modo non generico il fatto storico non valutato, il dato testuale o extratestuale dal quale esso risulti esistente, il come e il quando tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale e la sua decisività per la definizione della vertenza (Cass. 2 luglio 2020, n. 13578). Dunque, in caso di giudizio di non credibilità del richiedente, delle due l’una: o la motivazione è “sotto soglia”, e allora si ricade dell’art. 360 c.p.c., n. 4; o la motivazione c’e’, e allora non resta se non dire che il giudice di merito, nel formulare il giudizio di non credibilità, ha omesso di considerare un fatto, che era stato allegato e discusso, potenzialmente decisivo, per il fine della conferma della credibilità.
Nel caso di specie: a) non è dedotto nel motivo alcun fatto la cui considerazione sarebbe stata omessa; b) il giudice di merito ha motivato sul perché la narrazione non fosse credibile, ponendo l’accento sull’evidente rilievo che il richiedente aveva narrato dinanzi alla commissione una vicenda totalmente diversa da quella poi
riferita in sede giudiziale, è detta motivazione c’e’ della soglia del minimo costituzionale.
Per il resto il ricorso è inammissibile, non contenendo motivi riconducibili alla previsione del numero 4 dell’art. 360 c.p.c., e svolgendo invece considerazioni di ordine generale su alcuni aspetti della disciplina della protezione internazionale, privi di qualunque specifica attinenza con la situazione del richiedente e con gli argomenti svolti nel decreto impugnato.
In ogni caso è agevole osservare che la non credibilità del richiedente esclude il riconoscimento della protezione sussidiaria nelle ipotesi prevista del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), (tra le numerosissime Cass. 29 maggio 2020, n. 10286). Quanto alla previsione di cui alla lettera c) della stessa disposizione, il decreto impugnato ha escluso una situazione di conflitto armato generalizzato sulla base delle pertinenti coi. Quanto alla protezione umanitaria, il Tribunale ha osservato che la non credibilità del richiedente impediva di ritenere che la sua vulnerabilità potesse essere desunta dalla vicenda narrata; che il transito in Libia non era determinante, essendo stato oggetto di una narrazione del tutto generica e non essendo documentata l’esistenza di postumi all’integrità fisica o psichica derivanti da maltrattamento, peraltro nemmeno allegati; che non risultava comprovata alcuna integrazione in Italia. Considerazioni, quelle che precedono, neppure lambite dal ricorso in esame.
5. – Nulla per le spese. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso, dando atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 19 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2022