Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32829 del 19/12/2018

Cassazione civile sez. trib., 19/12/2018, (ud. 21/11/2018, dep. 19/12/2018), n.32829

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – rel. Consigliere –

Dott. D’OVIDIO Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10170-2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

C.L., B.A., B.C., elettivamente

domiciliati in ROMA VIA CRESCENZIO 91, presso lo studio

dell’avvocato LUCISANO CLAUDIO, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato GHERNER MAURO MARIA;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 107/2012 della COMM. TRIB. REG. di TORINO,

depositata il 07/11/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/11/2018 dal Consigliere Dott. CASTORINA ROSARIA MARIA.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

C.L., B.A. e B.C. impugnavano il silenzio rifiuto sulla istanza di rimborso delle imposte di successione sul compendio di B.N. non più dovute a seguito di annullamento delle rendite catastali, elevate dall’Agenzia del Territorio.

Nelle more del giudizio avverso la rendita l’ufficio aveva emesso l’avviso di liquidazione della dichiarazione e la successiva cartella non era stata impugnata ma pagata.

La CTP di Torino accoglieva il ricorso dei contribuenti e dichiarava il diritto al rimborso.

La sentenza veniva appellata dall’ufficio e la CTR con sentenza n. 107/36/12 rigettava il gravame sul presupposto che, venuto meno l’atto di attribuzione di una diversa rendita e del maggior valore degli immobili, non vi era più il presupposto per il maggior tributo pagato che doveva essere rimborsato.

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione affidato a un motivo.

Resiste parte contribuente con controricorso.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1. Con l’unico motivo di ricorso L’Agenzia delle Entrate denuncia violazione e falsa applicazione del combinato disposto del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 19 e 21, in relazione all’art. 360, c.p.c., comma 1, n. 3, lamenta che la CTR accogliendo il ricorso proposto da parte contribuente avverso il silenzio – rifiuto formatosi sull’istanza di rimborso proposta dalla società, aveva omesso di considerare che nella fattispecie in esame le somme in relazione alle quali era proposta la relativa istanza erano conseguenza di un avviso di liquidazione e di una cartella di pagamento non impugnati e anzi pagati in data 7.11.2007.

La censura non è fondata.

La CTR di Torino, con sentenza n. 1/28/06 passata in giudicato ha annullato le rendite catastali poste alla base degli avvisi di accertamento e della cartella di pagamento non impugnati, notificati in data anteriore all’annullamento della rendita. L’Agenzia delle entrate neppure contesta che siano venute meno le rendite catastali poste a base dell’avviso di accertamento non impugnato.

La caducazione delle rendite catastali rende illegittimi tutti gli atti con i quali ne era stata fatta applicazione. L’annullamento giurisdizionale dell’atto amministrativo non può non implicare il venir meno degli effetti che esso abbia prodotto medio tempore, salvo il limite della impossibilità, perchè se così non fosse, il successo dell’azione giudiziaria resterebbe inutile. (Cass.11439/2010).

L’imposta di successione deve essere pagata sulla base della rendita catastale effettiva degli immobili caduti in successione.

Questa Corte, ha più volte affermato che in ossequio agli artt. 3 e 53 Cost., la “capacità contributiva” (quale concretamente individuata, per ciascuna imposta, dal legislatore ordinario) deve costituire l’unico parametro di riferimento effettivo: il suo senso concreto, quindi, impone di escludere qualsiasi interpretazione da cui possa derivare la soggezione del contribuente ad un prelievo fiscale maggiore o minore di (comunque diverso da) quello effettivamente voluto dal legislatore, dal momento che la Consulta ha affermato che “la capacità contributiva in ragione della quale il contribuente è chiamato a concorrere alle pubbliche spese esige.. l’oggettivo e ragionevole collegamento del tributo a un effettivo indice di ricchezza” (Corte Cost., ordinanza 28 novembre 2008 n. 394; Cass. 28 marzo 2018, n. 7652; Cass. 14989/2018).

Non osta al diritto al rimborso che l’avviso di accertamento e la cartella di pagamento siano definitivi per mancata impugnazione.

Il diritto al rimborso si fonda sugli effetti retroattivi – fino al giorno della domanda di qualsiasi pronuncia giurisdizionale non avente, come quella qui invocata effetti e/o carattere costitutivi (cfr., cass. civ. sent. n. 10. 564 del 2003 e 11.0 94 del 2008).

Nel caso, è pacifico che le minori rendite catastali sulle quali i contribuenti fondano la loro richiesta di rimborso discendono dalla sentenza n. 1/28/06 (passata in cosa giudicata) emessa dalla CTR di Torino, a conclusione del giudizio di impugnazione istaurato da parte contribuente, della classificazione catastale e della conseguente determinazione della rendita operate dal competente Ufficio: le rendite effettive a seguito della pronuncia del giudice tributario per gli immobili, pertanto, debbono ritenersi tali ex tunc, sin dal momento della efficacia delle (maggiori) rendite contenute negli atti non impugnati perchè quelle fissate dal giudice costituiscono il limite di legittimità di quelle rendite fin da allora; di conseguenza le rendite stabilite a seguito della decisione giudiziaria (per gli effetti retroattivi detti della relativa statuizione) costituiscono le uniche su cui si basano i pagamenti chiesti in parziale restituzione.

Il ricorso deve essere, pertanto, accolto.

Le spese del giudizio devono essere integralmente compensate in considerazione dell’evoluzione nel tempo della giurisprudenza in materia di rimborso e della peculiarità derivante dalla mancata impugnazione dell’avviso di liquidazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Spese del giudizio integralmente compensate.

Così deciso in Roma, il 21 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2018

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