Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32828 del 13/12/2019

Cassazione civile sez. VI, 13/12/2019, (ud. 09/10/2019, dep. 13/12/2019), n.32828

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. GRASSO Gianluca – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24779-2018 proposto da:

G.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PALESTRO,

95, presso lo studio dell’avvocato FRANCO BRUGNANO, rappresentato e

difeso dall’avvocato DOMENICO GRANDE ARACRI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1284/1/2018 della CON1MISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CALABRIA, depositata il 04/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. RAGONESI

VITTORIO.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Commissione tributaria provinciale di Crotone, con sentenza n. 51/16,sez 1,accoglieva il ricorso proposto da G.S. avverso l’avviso di accertamento (OMISSIS).

Avverso detta decisione l’Agenzia delle Entrate proponeva appello innanzi alla CTR Calabria.

Il giudice di seconde cure, con sentenza 1284/2017, accoglieva l’impugnazione.

Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il contribuente sulla base di un motivo.

L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.

La causa è stata discussa in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di ricorso il ricorrente deduce la nullità della notifica dell’atto di appello in quanto avvenuta non già presso il domicilio da esso eletto nel corso del giudizio di primo grado in Cutro via Nazionale 115, presso lo studio dell’avv.to Domenico Grande Aracri, bensì in (OMISSIS) presso il domicilio del proprio genitore.

Il motivo è fondato.

Risulta infatti dalla istanza di mediazione in data 1 luglio 2015, presentata nel corso del giudizio di primo grado ed allegata al fascicolo di cortesia, che il ricorrente aveva eletto il proprio domicilio presso l’avv.to Grande Aracri di cui sopra.

Questa Corte ha già avuto occasione di chiarire che la notificazione dell’atto di appello, eseguita in violazione dell’art. 330 c.p.c., comma 1, alla parte personalmente e non presso il procuratore costituito nel giudizio di primo grado, è affetta da nullità,. (Cass. 18104/18; Cass. 8426/17)

Risulta pertanto meritevole di accoglimento la censura esposta dal ricorrente che, rimasto contumace in appello, ha ricevuto la notifica dell’impugnazione presso il domicilio paterno e non nelle mani del difensore domiciliatario.

In accoglimento dunque del motivo, la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altra sezione della CTR Calabria affinchè venga ripristinata la regolarità del contraddittorio e provveda all’esito del giudizio anche alla liquidazione delle spese della presente fase.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR Calabria anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2019.

Depositato in cancelleria il 13 dicembre 2019

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