Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32827 del 19/12/2018

Cassazione civile sez. trib., 19/12/2018, (ud. 21/11/2018, dep. 19/12/2018), n.32827

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. MARIA STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – rel. Consigliere –

Dott. D’OVIDIO Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18475-2012 proposto da:

O.M., elettivamente domiciliata in ROMA VIA VESPASIANO 4,

presso lo studio dell’avvocato INCANNO’GIUSEPPE, rappresentata e

difesa dagli avvocati SORACI GIUSEPPE, RUGGERI MARIA;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 66/2011 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

MESSINA, depositata il 18/05/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/11/2018 dal Consigliere Dott. CASTORINA ROSARIA MARIA.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

O.M. deduceva di avere appreso, da una comunicazione telefonica dell’invio di un avviso di liquidazione dell’imposta in relazione alla denuncia di successione presentata in morte di Lamparelli Annita e di essersi attivata per ottenere copia dell’atto.

Impugnava l’avviso di liquidazione così ottenuto davanti la CTP di Messina la quale accoglieva il ricorso per difetto di notifica dell’atto impositivo.

L’ufficio appellava la sentenza e la CTR della Sicilia, con sentenza n. 66.27.11 depositata il 18.5.2011 lo accoglieva sul presupposto che l’avviso risultava regolarmente notificato.

La contribuente propone ricorso affidato a tre motivi.

Parte intimata resiste con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.Con il primo motivo di ricorso la contribuente deduce violazione o falsa applicazione di norme di diritto e omessa insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

Lamenta che la CTR ha erroneamente ritenuto regolare la notificazione dell’atto impositivo senza motivare adeguatamente sul punto.

La censura è in parte inammissibile e in parte infondata.

La CTR ha osservato che, nel corso del giudizio era stata prodotta dall’Ufficio la documentazione attestante le modalità previste dall’art. 140 c.p.c. per la notifica dell’atto impugnato.

Parte contribuente evidenzia, invece che, come accertato dal giudice di primo grado, mancasse la prova dell’invio, al mancato destinatario della raccomandata, dell’avviso di giacenza di quest’ultima.

La censura difetta di specificità.

La Corte deve essere, infatti, posta in grado di acquisire dalla mera lettura del ricorso – e senza dover accedere ad atti del giudizio di merito, ivi inclusa la sentenza impugnata – una sufficiente conoscenza del fatto sostanziale che, se fondato su atti o documenti prodotti nel processo, impone alla parte ricorrente di trascriverne il contenuto, o quantomeno indicare dove sia stato prodotto, in modo di consentire alla Corte di valutare immediatamente la ammissibilità e fondatezza del motivo dedotto (cfr. Corte Cass. SU 24.9.2010 n. 20159; id. 6 sez. ord. 30.7.2010 n. 17915; id. 3 sez. 4.9.2008 n. 22303; id. 3 sez. 31.5.2006 n. 129S4; id. 1 sez. 24.3.2006 n. 6679; id. Corte Cass. 3 sez. 25.2.2005 n. 4063; id. sez. lav. 21.10.2003 n. 15751; id. sez. lav. 12.6.2002 n. 8388).

La ricorrente ha omesso di trascrivere integralmente il contenuto della relazione di notifica, non l’ha prodotta, nè ha indicato il luogo in cui è stata prodotta rimanendo, pertanto, impedita alla Corte, che non ha accesso diretto agli atti del giudizio di merito, la necessaria verifica della corrispondenza del vizio denunciato agli elementi fattuali che lo supportano e della decisività della censura proposta, con conseguente inammissibilità del motivo per violazione dell’art. 366 c.p.c..

In ogni caso, è incontestato che parte contribuente abbia tempestivamente impugnato l’atto impositivo.

Questa Corte ha affermato che “la notificazione è una mera condizione di efficacia e non un elemento dell’atto d’imposizione fiscale, sicchè la sua nullità è sanata, a norma dell’art. 156 c.p.c., comma 2, per effetto del raggiungimento dello scopo, desumibile anche dalla tempestiva impugnazione” (Cass. 18480/2016), affermazioni conformi agli insegnamenti delle Sezioni Unite: “la natura sostanziale e non processuale (nè assimilabile a quella processuale) dell’avviso di accertamento tributario – che costituisce un atto amministrativo autoritativo attraverso il quale l’amministrazione enuncia le ragioni della pretesa tributaria – non osta all’applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, soprattutto quando vi sia un espresso richiamo di questi nella disciplina tributaria. Pertanto, l’applicazione, per l’avviso di accertamento, in virtù del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, delle norme sulle notificazioni nel processo civile comporta, quale logica necessità, l’applicazione del regime delle nullità e delle sanatorie per quelle dettato, con la conseguenza che la proposizione del ricorso del contribuente produce l’effetto di sanare la nullità della notificazione dell’avviso di accertamento per raggiungimento dello scopo dell’atto, ex art. 156 c.p.c..” (Sez. U, n. 19854/2004 Sez.0 7665/2016; Cass. 6528/2018).

2.Con il secondo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione di norme di diritto, omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

Lamenta in particolare che dalla mancata notifica dell’avviso di liquidazione discenderebbe la violazione del D.Lgs n. 346 del 1990, art. 27, e l’intervenuta decadenza da parte dell’Ufficio dal potere impositivo.

La censura non è fondata.

La CTR ha correttamente evidenziato che la contribuente aveva presentato la terza dichiarazione di successione in data 21.12.1998 e che da questa data e non come erroneamente ritenuto dalla contribuente dalla data di presentazione della prima dichiarazione, decorreva il termine triennale per la notifica dell’avviso, effettuata in data 2.8.2001. Per l’imposta sulle successioni, il D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 27, prevede, infatti che la liquidazione dell’imposta deve essere notificata entro tre anni dalla presentazione della dichiarazione di successione o della dichiarazione sostitutiva o integrativa.

In nessuna decadenza è, pertanto incorsa l’amministrazione.

3.Con il terzo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione di norme di diritto, omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

In particolare lamenta che la CTR non avrebbe motivato in ordine ai lamentati vizi di merito dell’atto impositivo indicati nella mancata indicazione dei criteri di calcolo e di determinazione degli importi richiesti.

La censura non è fondata.

La CTR ha accertato che, contrariamente a quanto affermato dalla contribuente che aveva sostenuto di avere ricevuto solo un fax privo del prospetto di liquidazione, l’avviso di accertamento era stato correttamente notificato, cosicchè la contribuente ha avuto conoscenza del calcolo e di determinazione degli importi richiesti

Il ricorso deve essere, conseguentemente rigettato

Le spese seguono la soccombenza

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la contribuente al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 5.600,00 oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 21 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2018

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