Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32824 del 09/11/2021

Cassazione civile sez. VI, 09/11/2021, (ud. 17/06/2021, dep. 09/11/2021), n.32824

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso per regolamento di competenza iscritto al n. 19369 del

ruolo generale dell’anno 2020, proposto da:

AZIENDA OPEDALIERA PER L’EMERGENZA CANNIZZARO (C.F.: (OMISSIS)), in

persona del Direttore Generale, legale rappresentante pro tempore

rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Consoli Xibilia,

(C.F.: CNS FNC 44T03 C351B), e Giuseppe Consoli (C.F.: CNS GPP 78T25

C351S);

– ricorrente –

nei confronti di:

BANCA FARMAFACTORING – BFF S.p.A., (C.F.: (OMISSIS)), in persona dei

rappresentanti per procura B.A. e P.L.,

rappresentato e difeso dall’avvocato Michele Del Bene, (C.F.: DLB

MHL 76S24 F912G);

– resistente –

avverso l’ordinanza del Tribunale di Catania n. cronol. 5516/2020,

del 21 agosto 2020;

sulle conclusioni scritte del P.G., in persona del Dott. Pepe

Alessandro, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 17 giugno

2021 dal consigliere relatore Augusto Tatangelo.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

L’Azienda Ospedaliera per l’Emergenza Cannizzaro di Catania ha proposto opposizione avverso un atto di precetto di pagamento intimatole da Banca Farmafactoring S.p.A., davanti al Tribunale di Catania.

Il Tribunale di Catania ha dichiarato con ordinanza la propria incompetenza per territorio, per essere competente il Tribunale di Palermo.

Avverso tale ordinanza l’Azienda Ospedaliera per l’Emergenza Cannizzaro propone istanza di regolamento di competenza ai sensi dell’art. 42 c.p.c..

Ha resistito con memoria scritta Banca Farmafactoring S.p.A..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Va disattesa l’eccezione avanzata dalla ricorrente in relazione alla regolarità della notificazione del controricorso ai propri codi-fensori presso il rispettivo domicilio digitale.

L’eccezione non risulta esposta in modo del tutto chiaro.

Pare peraltro sufficiente in proposito osservare che, ai sensi dell’art. 47 c.p.c., comma 5, nel procedimento per regolamento di competenza le scritture difensive dei resistenti non richiedono alcuna notificazione, ma possono semplicemente essere depositate in cancelleria.

2. La società creditrice intimante, ai sensi dell’art. 480 c.p.c., comma 3, nell’atto di precetto opposto ha eletto domicilio in Palermo, quale sede del giudice del processo di esecuzione forzata che avrebbe (e che poi, secondo quanto dichiara la stessa ricorrente, di fatto ha) promosso nei confronti dell’azienda debitrice, in relazione a crediti da questa vantati verso l’Assessorato alla Salute della Regione Siciliana.

L’azienda debitrice ha proposto l’opposizione davanti al Tribunale di Catania, luogo di notificazione dell’atto di precetto, sull’assunto che l’elezione di domicilio della creditrice intimante non potrebbe ritenersi efficace, ai fini della determinazione della competenza per territorio del giudice dell’opposizione, in quanto, a suo avviso, l’esecuzione nei suoi confronti avrebbe potuto avvenire esclusivamente presso il proprio istituto tesoriere e, pertanto, esclusivamente presso il Tribunale di Catania.

Il Tribunale di Catania, sul contrario assunto dell’inesistenza di una siffatta limitazione, ha invece ritenuto efficace l’elezione di domicilio contenuta nel precetto e, di conseguenza, ha affermato la competenza per territorio del Tribunale di Palermo sull’opposizione.

3. è opportuno premettere che il meccanismo di individuazione della competenza per territorio in ordine all’opposizione preventiva all’esecuzione è articolato, secondo quanto previsto dall’art. 27 c.p.c. e art. 480 c.p.c., comma 3, sulla base di una dichiarazione del creditore intimante, che nell’atto di precetto deve effettuare la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio nel comune del giudice competente per l’esecuzione (rectius: di uno dei giudici potenzialmente competenti per l’esecuzione al momento dell’intimazione, peraltro senza alcun vincolo in ordine al luogo in cui debba poi in concreto essere promossa l’esecuzione, di modo che l’opposizione potrà essere legittimamente proposta e proseguita davanti ad un ufficio giudiziario diverso da quello presso il quale venga successivamente avviato il processo esecutivo).

Esclusivamente in mancanza della suddetta dichiarazione, secondo l’espressa previsione di cui all’art. 480 c.p.c., comma 3, l’opposizione si propone davanti all’ufficio giudiziario avente sede nel luogo in cui è stato notificato il precetto (con notifica dell’atto introduttivo nella cancelleria dello stesso giudice).

Si è in passato dubitato della legittimità costituzionale di tale disposizione, perché il meccanismo di individuazione del giudice competente per l’opposizione preventiva sembrava poter consentire al creditore di sceglierlo a suo piacimento e senza limiti, anche in mancanza di un collegamento con il luogo della possibile esecuzione e, soprattutto, senza che il debitore intimato potesse incidere su tale scelta, rendendola di fatto arbitraria, in violazione del principio di uguaglianza e di parità della posizione processuale delle parti.

La Corte Costituzionale (con le decisioni interpretative di rigetto n. 84 del 12 giugno 1973 e n. 480 del 14 dicembre 2005) ha peraltro affermato, da una parte, che la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio del creditore intimante non può essere del tutto arbitraria, ma deve essere comunque operata in un comune rientrante (almeno al momento dell’intimazione) nella circoscrizione di un ufficio giudiziario che abbia competenza per il processo esecutivo (ciò in base ad una interpretazione funzionale e costituzionalmente orientata dell’art. 27 c.p.c., e art. 480 c.p.c., comma 3), e, dall’altra, che, in mancanza, al debitore intimato è consentito di eccepire l’irregolarità di detta dichiarazione (in quanto difforme dal modello legale e non idonea a raggiungere lo scopo cui essa è funzionale).

E’ stato altresì precisato che a tale irregolarità, ai sensi dell’art. 480 c.p.c., consegue l’inefficacia della sola dichiarazione di residenza/elezione di domicilio, non dell’intero precetto (non essendo prevista detta dichiarazione/elezione tra i requisiti necessari, a pena di nullità, per la regolarità dell’atto di precetto), ed esclusivamente ai fini della determinazione della competenza del giudice dell’opposizione preventiva, restando essa pienamente valida ed efficace ai fini dell’individuazione del luogo di notificazione dell’opposizione.

In altri termini, la facoltà riconosciuta al debitore di contestare la competenza del giudice dell’opposizione conseguente alla dichiarazione di residenza/elezione di domicilio del creditore opera come bilanciamento o contrappeso rispetto alla facoltà del creditore di individuare – in sostanza, liberamente, se non proprio arbitrariamente e salvo appunto il controllo a posteriori del debitore – il luogo in cui eleggere il domicilio, radicando la competenza per l’opposizione preventiva.

4. Secondo l’azienda ricorrente, nei confronti degli enti pubblici soggetti al regime della tesoreria unica l’unica forma di espropriazione forzata consentita sarebbe quella presso l’istituto tesoriere. Di conseguenza, non essendo possibile procedere al pignoramento in forme diverse da quelle del pignoramento presso terzi e, segnatamente, presso l’istituto tesoriere (che, sebbene non sia specificamente precisato, sembrerebbe pacifico che nella specie abbia sede in Catania), il Tribunale di Palermo non potrebbe essere in nessun caso competente per il processo esecutivo, unico giudice competente per l’esecuzione essendo il Tribunale di Catania. Pertanto, l’elezione di domicilio contenuta nel precetto opposto dovrebbe ritenersi inefficace e, poiché lo stesso precetto è stato notificato a Catania, l’opposizione sarebbe stata correttamente proposta davanti al Tribunale di Catania.

5. L’assunto preliminare in diritto della ricorrente non può essere condiviso.

Ai sensi della L. 29 ottobre 1984, n. 720, art. 1 bis (Istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici), si eseguono obbligatoriamente nelle forme del pignoramento presso terzi – e segnatamente presso l’istituto cassiere o tesoriere dell’ente pubblico – i pignoramenti e i sequestri delle somme affluite nelle contabilità speciali intestate agli enti assoggettati al sistema di tesoreria unico (comma 1); inoltre, per tali enti, non sono ammessi atti di sequestro o pignoramento presso le sezioni di tesoreria dello Stato e presso le sezioni decentrate del banco posta, a pena di nullità rilevabile anche di ufficio (comma 4 bis). Come correttamente affermato dal Tribunale di Catania nel provvedimento impugnato, con riguardo agli enti pubblici diversi dagli enti locali (per i quali ultimi opera effettivamente, in virtù del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 159, un divieto assoluto di procedere all’esecuzione forzata per espropriazione in forme diverse da quella del pignoramento di crediti presso l’istituto tesoriere, il che comporta l’impignorabilità di ogni altro bene diverso dalle disponibilità dell’ente sul relativo conto di tesoreria) non è invece previsto alcun divieto generale di procedere al pignoramento di beni (e quindi anche di crediti) diversi dalle somme affluite nelle rispettive contabilità speciali del conto di tesoreria.

Quindi, nei confronti degli enti pubblici diversi dagli enti locali di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 2 (tra i quali certamente non rientrano le aziende ospedaliere), deve ritenersi possibile, in generale (e salve eccezionali e specifiche disposizioni derogatorie), l’espropriazione forzata in relazione a beni diversi dalle disponibilità esistenti sul relativo conto di tesoreria (e, pertanto, anche l’espropriazione di crediti dagli stessi vantati nei confronti di soggetti diversi dal proprio istituto tesoriere).

Ciò è sufficiente per ritenere infondato l’assunto in diritto che l’azienda ricorrente ha posto a base del presente regolamento di competenza, secondo cui l’esecuzione forzata nei suoi confronti sarebbe stata possibile esclusivamente presso l’istituto tesoriere. Risulta, di conseguenza, infondata altresì la contestazione (basata esclusivamente sul suddetto assunto) dell’efficacia dell’elezione di domicilio contenuta nell’atto di precetto opposto, la quale deve pertanto ritenersi idonea a radicare la competenza per territorio del Tribunale di Palermo con riguardo all’opposizione preventiva all’esecuzione.

6. Va, in definitiva, confermata la competenza per territorio del Tribunale di Palermo con riguardo all’opposizione proposta dall’Azienda Ospedaliera per l’Emergenza Cannizzaro.

Per le spese del procedimento di regolamento di competenza si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, ai fini del versamento del contributo unificato in misura doppia (per l’eventualità e nella misura in cui il versamento del contributo stesso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, risulti effettivamente dovuto).

PQM

La Corte:

– dichiara la competenza per territorio del Tribunale di Palermo con riguardo all’opposizione;

– condanna l’azienda ricorrente a pagare le spese del procedimento di regolamento di competenza in favore della società resistente, liquidandole in complessivi Euro 2.000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, spese generali ed accessori di legge.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2021

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