Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32822 del 19/12/2018

Cassazione civile sez. trib., 19/12/2018, (ud. 21/11/2018, dep. 19/12/2018), n.32822

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. D’OVIDIO Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4674-2012 proposto da:

G.C., elettivamente domiciliata in ROMA VIA FRANCO

SACCHETTI 125, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPINA STILLITANI,

che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

DIREZIONE PROVINCIALE 1 ROMA UFFICIO TERRITORIALE DI ROMA 3 in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

MINISTERO ECONOMIA E FINANZE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 245/2010 della COMM.TRIB.REG. di ROMA,

depositata il 24/12/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/11/2018 dal Consigliere Dott. STALLA GIACOMO MARIA.

Fatto

RILEVATO

che:

p. 1. G.C. propone due motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 245/29/10 del 24 dicembre 2010, con la quale la commissione tributaria regionale del Lazio, a conferma della prima decisione, ha ritenuto legittimi gli avvisi di liquidazione notificatile per imposta di donazione, ipotecaria e catastale 1993; ciò con riguardo a tre diversi, ma contestuali, atti notarili del 7 maggio 1993 con i quali l’ascendente in linea retta G.A. aveva disposto di tre immobili in favore rispettivamente della ricorrente, nonchè di G.M.G. e di Ga.An.. La commissione tributaria regionale, in particolare, ha rilevato che: – gli avvisi di liquidazione in oggetto altro non rappresentavano che il mero conteggio dell’imposta conseguente alla sentenza, passata in giudicato, con cui la CTP Roma (n. 563/02/01) aveva solo parzialmente accolto il ricorso dalla contribuente proposto avverso avviso di accertamento notificato per la stessa causale; – come riferito dall’agenzia delle entrate, l’originaria pretesa di applicare l’aliquota progressiva sul coacervo dei tre atti di disposizione (come se si trattasse di un unico atto di donazione), era stata dalla stessa agenzia delle entrate ridotta mediante ricalcolo dell’imposta in capo ai singoli donatari, e non più sul coacervo donato.

Resiste con controricorso l’agenzia delle entrate.

p. 2.1 Con il primo motivo di ricorso si lamenta – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 8. Per avere la commissione tributaria regionale ritenuto legittimo un avviso di liquidazione che conteggiava l’imposta, da un lato, sui tre distinti atti di donazione immobiliare come se si trattasse di un unico atto, con conseguente applicazione della maggiore aliquota progressiva; e, dall’altro, senza applicare la franchigia di Euro 129.114,22, non sul coacervo dei beni, ma su ogni singola quota donata in linea retta.

p. 2.2 Il motivo è infondato. La commissione tributaria regionale ha basato il proprio convincimento sul fatto che gli aspetti controversi fossero ormai intangibili, perchè già dedotti e decisi con la su citata sentenza definitiva emessa dalla commissione tributaria provinciale di Roma all’esito dell’opposizione di prodromico avviso di accertamento. Ora, la doglianza in esame non contrasta specificamente questa ragione decisoria mediante la deduzione di elementi volti a smentire il fatto che il giudicato in questione concernesse anche il criterio di applicazione dell’imposta di donazione D.Lgs. n. 346 del 1990, ex art. 56. Soprattutto, tale doglianza è stata formulata sul presupposto di una fattispecie concreta diversa dalla realtà; più precisamente, è stata formulata “come se” l’agenzia delle entrate insistesse tuttora per il pagamento dell’imposta calcolata con aliquota progressiva e franchigia sul solo coacervo dei beni donati con i tre atti distinti di donazione, invece che sul donato di ciascun atto. Invero, già la sentenza qui impugnata ha dato conto, nello svolgimento del giudizio, che la pretesa impositiva, ancorchè portata dal su riportato giudicato CTP Roma, era stata autonomamente ridotta dall’agenzia delle entrate, la quale si era spontaneamente adeguata all’orientamento di legittimità in materia (Cass. 8675/98), secondo cui il cumulo dei valori di più donazioni non doveva trovare applicazione nel caso di donazioni disposte, come nella specie, con atti distinti a favore, non di un unico soggetto, bensì di donatari diversi. Nel controricorso depositato dall’agenzia delle entrate nel presente procedimento di legittimità, l’ente impositore ha confermato di non intendere coltivare la pretesa per l’intero importo originariamente richiesto, dichiarando anzi esplicitamente di aver ridotto – nelle more del giudizio di appello – l’importo dovuto mediante iscrizione a ruolo della sola imposta ipotecaria e catastale, non anche di quella di donazione, perchè assorbita dall’Invim (pagg.4, 5 controricorso). Da tale – non contestata – circostanza fattuale, risulta dunque condivisibile l’assunto difensivo dell’agenzia delle entrate; nel senso che la contribuente, da un lato, non ha titolo per ottenere l’annullamento “totale” degli avvisi di liquidazione (in quanto comprensivi anche dell’imposta ipotecaria e catastale) e, dall’altro, non ha interesse ad insistere per l’accoglimento di una tesi (relativa alla sola imposta di donazione D.Lgs. n. 346 del 1990, ex art. 56) alla quale l’agenzia delle entrate si è già conformata nel corso del giudizio di merito.

p. 3.1 Con il secondo motivo di ricorso si lamenta “nullità della sentenza per omessa ed insufficiente motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nullità della sentenza in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4”. Per avere la commissione tributaria regionale omesso di rievocare i fatti di causa, con conseguente omessa pronuncia, ovvero carente motivazione, sui seguenti aspetti: – la mancata comunicazione da parte dell’ufficio dell’iter di liquidazione e dei criteri di calcolo adottati; – la mancata allegazione delle stime UTE della base imponibile; – il sopravvenire di sentenze definitive della CTR Lazio (nn. 83/29/10 e 247/2/11) attestanti l’illegittimità del medesimo avviso di liquidazione, per violazione del D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 56 (applicazione aliquote e franchigia), così come separatamente opposto dagli altri donatari G.M.G. ed Ga.An. (a favore del quale l’agente per la riscossione aveva anzi già disposto lo sgravio dell’imposta medio tempore versata).

p. 3.2 Anche questa doglianza deve ritenersi infondata.

Sotto un primo aspetto, essa deduce (indebitamente cumulando ex art. 360 c.p.c. profili di carenza motivazionale e di nullità del procedimento e della sentenza) dei tipici vizi dell’attività accertativa (quali la stima UTE dei beni donati) che, in quanto tali, dovevano essere dedotti in sede di opposizione all’avviso di accertamento; risultando altrimenti ormai “coperti” dal citato giudicato CTP Roma su quest’ultimo formatosi (ratio, quest’ultima, esplicitamente adottata dalla commissione tributaria regionale nella sentenza qui impugnata). Sotto un secondo aspetto, la

doglianza risulta ancora una volta basata su una ricostruzione fattuale difforme dalla realtà, poichè essa non tiene conto dell’avvenuta conformazione della pretesa impositiva, da parte dell’agenzia delle entrate, alla disciplina di cui all’art. 56 cit. così come dalla stessa contribuente sostenuta; il che uniforma la posizione della G. a quella degli altri donatari, in relazione ai quali sono intervenute le citate sentenze CTR Lazio nn.83/29/10 e 247/2/11 (allegate sub doc. 6) e 7) ric., peraltro senza attestato di passaggio in giudicato). La peculiarità della lite, in una con la sostanziale fondatezza della tesi ricostruttiva sostenuta dalla contribuente in ordine al calcolo della imposta di donazione (inizialmente disattesa dall’ufficio), depongono per la compensazione delle spese del presente procedimento.

P.Q.M.

– rigetta il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 21 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2018

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