Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32821 del 19/12/2018

Cassazione civile sez. trib., 19/12/2018, (ud. 21/11/2018, dep. 19/12/2018), n.32821

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. D’OVIDIO Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15698-2011 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

C.A.;

– intimato –

sul ricorso 15713-2011 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORUOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

C.A. & C. SNC;

– intimato –

sul ricorso 7330-2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

C.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 431/2010 depositata il 06/05/2010, avverso la

sentenza n. 337/2010 depositata il 22/04/2010, avverso la sentenza

n. 24/2012 depositata il 26/01/2012 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di

LATINA;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/11/2018 dal Consigliere Dott. GIACOMO MARIA STALLA.

Fatto

RILEVATO

che:

p. 1. L’agenzia delle entrate ha proposto tre distinti ricorsi per la cassazione di altrettante sentenze con le quali la commissione tributaria regionale del Lazio ha separatamente statuito sia sulla pendenza fiscale relativa alla ” C.A. & c. snc”, sia su quella puramente consequenziale (per tributo e sanzioni) relativa al socio illimitatamente responsabile C.A..

Occorre considerare che l’unitarietà dell’accertamento posto alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi – rispettivamente – delle società di persone e delle associazioni da un lato, e dei soci ed associati delle stesse dall’altro, e la conseguente automatica imputazione “per trasparenza” dei redditi a questi ultimi, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi (D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5, comma 1), comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguardi inscindibilmente, in materia di imposizione sul reddito, sia la società sia tutti i soci; salvo il caso in cui costoro prospettino questioni personali. Sicchè tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento, e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; tale controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria di questo o quel ricorrente, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario.

L’essere stati condotti separatamente i giudizi nei gradi di merito non determina peraltro la nullità del processo per omessa integrazione del contraddittorio in fattispecie di litisconsorzio necessario, in quanto – per principio costantemente affermato da questa Corte – ove pendano avanti il giudice di legittimità cause decise separatamente nel merito e relative, rispettivamente, alla rettifica del reddito di una società di persone ed alla automatica imputazione dei relativi redditi di partecipazione a ciascun socio, non deve essere in ogni caso dichiarata la nullità per essere stati i giudizi celebrati ab origine senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari (società e soci) in violazione del principio del contraddittorio. Può invece la Corte limitarsi a disporre la riunione delle cause, qualora la integrità del contraddittorio risulti egualmente osservata; ipotesi che si verifica quando la complessiva fattispecie sia caratterizzata, oltre che dalla piena consapevolezza di ciascuna parte processuale dell’esistenza e del contenuto dell’atto impositivo notificato alle altre parti e delle difese processuali svolte dalle stesse, da: 1. identità oggettiva quanto a “causa petendi” dei ricorsi; 2. proposizione degli stessi avverso il sostanzialmente unitario avviso di accertamento costituente il fondamento della rettifica delle dichiarazioni sia della società che di tutti i suoi soci e, quindi, identità di difese; 3. contestuale trattazione degli afferenti processi innanzi ad entrambi i giudici del merito; 4. identità sostanziale delle decisioni adottate da tali giudici. In tal caso, infatti, la ricomposizione dell’unicità della causa attua il diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo (derivante dall’art. 111 Cost., comma 2 e dagli artt. 6 e 13 CEDU), evitando che, con la (altrimenti necessaria) declaratoria di nullità ed il conseguente rinvio al giudice di merito, si determini un inutile dispendio di energie processuali per conseguire l’osservanza di formalità superflue, perchè non giustificate dalla necessità di salvaguardare il rispetto effettivo del principio del contraddittorio (Cass. nn. 3830/10; 22122/10; ord. 2014/14).

Nella specie ricorrono tutte le condizioni indicate, come emerge dagli atti e, segnatamente, dalla interdipendenza logica e giuridica venutasi ad instaurare fra le tre sentenze impugnate; con conseguente riunione dei ricorsi nn. 15713/11 e 7330/13 al ricorso n. 15698/11.

Poichè il ricorso di natura pregiudiziale è il n. 15713/11, perchè relativo all’accertamento reddituale in capo alla società, è da quest’ultimo che si dovrà partire per la definizione complessiva ed unitaria del presente giudizio di legittimità.

p. 2.1 Ricorso 15713/11. L’agenzia delle entrate propone quattro motivi per la cassazione della sentenza n. 337/39/10 del 10 marzo/22 aprile 2010, con la quale la commissione tributaria regionale del Lazio, in riforma della prima decisione, ha ritenuto illegittimo l’avviso di accertamento (n. (OMISSIS)) per IIDD ed Iva notificato alla C.A. & c. snc in esito a processo verbale di constatazione 29 giugno 2005.

La commissione tributaria regionale, in particolare, ha rilevato che: sull’agenzia delle entrate gravava l’onere, non adempiuto, di allegare il processo verbale di constatazione all’avviso di accertamento o, quantomeno, di produrlo in giudizio al fine di porre il collegio in condizione di verificare direttamente le asserite irregolarità riscontrate; – ancorchè talune irregolarità, relative alla compilazione delle “schede carburante ed oli”, fossero in effetti riscontrabili dall’altra documentazione prodotta in giudizio, purtuttavia si trattava di irregolarità poco numerose (4 schede su 80, e per un importo esiguo), di ordine formale e non gravi al punto da far ritenere come evasa l’intera Iva riportata sulle fatture, “come se, per il funzionamento degli automezzi e degli escavatori, non fossero stati necessari carburanti ed oli”.

Nessuna attività difensiva è stata posta in essere, in questa sede, dalla società contribuente.

p. 2.2 Con il primo motivo di ricorso l’agenzia delle entrate lamenta – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 75 e art. 2697 c.c.. Per avere la commissione tributaria regionale accollato all’amministrazione finanziaria l’onere di fornire la prova della non deducibilità dei costi per carburanti (costi non riconosciuti per Euro 83.126,75) nonostante che, contestata la regolarità delle relative schede di acquisto, fosse onere della società contribuente fornire la prova dell’esistenza dei fatti che davano luogo ad oneri e costi deducibili.

p. 2.3 Il motivo è fondato.

La commissione tributaria regionale ha sostenuto che la mancata allegazione del processo verbale di constatazione sul quale l’avviso di accertamento opposto si è basato deponesse tanto per la mancanza di motivazione di quest’ultimo (da ritenersi dunque invalido), quanto – ed in ogni caso – per il mancato raggiungimento in giudizio della prova della non deducibilità dei costi per carburante.

Tale convincimento si pone effettivamente in contrasto con opposti principi generali.

Per quanto concerne la mancata allegazione del processo verbale di constatazione all’avviso di accertamento, è costante indirizzo interpretativo di legittimità che ciò non implica necessariamente la nullità di quest’ultimo per carenza di motivazione; posto che tale mancata allegazione ben può essere surrogata dalla trascrizione nell’avviso del contenuto accertativo essenziale desumibile dal suddetto processo verbale: “La L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 1, che si riferisce solo agli atti di cui il contribuente non abbia già integrale e legale conoscenza, consente di assolvere all’obbligo di motivazione degli atti tributari anche “per relationem”, ovvero mediante il riferimento ad elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti, che siano collegati all’atto notificato, quando lo stesso ne riproduca il contenuto essenziale, cioè l’insieme dí quelle parti (oggetto, contenuto e destinatari) dell’atto o del documento necessari e sufficienti per sostenere il contenuto del provvedimento adottato, la cui indicazione permette al contribuente ed al giudice, in sede di eventuale sindacato giurisdizionale, di individuare i luoghi specifici dell’atto richiamato nei quali risiedono le parti del discorso che formano gli elementi della motivazione del provvedimento” (Cass. ord. n. 9323/17 ed innumerevoli altre). Nella specie, tale circostanza risulta essersi effettivamente verificata, come evincibile dal contenuto dell’avviso di accertamento riportato per autosufficienza nel ricorso per cassazione, recante l’indicazione delle riscontrate irregolarità comportanti l’inattendibilità delle dichiarazioni fiscali; della mancata compilazione dei quadri dichiarativi Irpef, Irap ed Iva; della divergenza tra utili in bilancio ed utili dichiarati; della difformità delle schede carburante rispetto al modello ministeriale; del conteggio analitico del recupero d’imposta anche in base ai costi non riconosciuti.

Per quanto concerne il diverso aspetto della ‘provà dei fatti costitutivi della pretesa impositiva, ricorre l’orientamento secondo cui: “in tema di accertamento delle imposte sui redditi, spetta al contribuente l’onere della prova dell’esistenza, dell’inerenza e, ove contestata dall’Amministrazione finanziaria, della coerenza economica dei costi deducibili. A tal fine non è sufficiente che la spesa sia stata contabilizzata dall’imprenditore, occorrendo anche che esista una documentazione di supporto da cui ricavare, oltre che l’importo, la ragione e la coerenza economica della stessa, risultando legittima, in difetto, la negazione della deducibilità di un costo sproporzionato ai ricavi o all’oggetto dell’impresa” (tra le molte, Cass. ord. 13300/17; 21184/14). Nel caso in esame, l’amministrazione finanziaria aveva allegato l’inattendibilità delle dichiarazioni IIDD ed Iva sulla base di elementi oggettivi (divergenza rispetto al bilancio ed alla contabilità; irregolarità ed incompletezza di contenuto delle schede carburante); il che costituiva elemento necessario e sufficiente a porre a carico della società contribuente l’onere di dimostrare l’effettiva sussistenza ed entità dei costi deducibili.

p. 2.4 Con il secondo motivo di ricorso l’agenzia delle entrate deduce – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 444 del 1997, artt. 1 e 2, D.P.R. n. 917 del 1986, art. 75 e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19. Per avere la commissione tributaria regionale ammesso la società a dedurre i costi di carburante, nonostante che questi ultimi non risultassero da schede ed annotazioni conformi al suddetto D.P.R. n. 444 del 1997 (perchè mancanti degli estremi di identificazione dei veicoli, della ditta o ragione sociale del proprietario, del domicilio fiscale e numero di partita Iva dell’acquirente e, in taluni casi, anche della firma del gestore del distributore).

p. 2.5 I motivo è fondato.

Nel ritenere che le schede carburante prodotte in giudizio fossero probanti della effettività dei costi sostenuti dalla società, in quanto affette da mere irregolarità formali di scarsa gravità, la commissione tributaria regionale ha disatteso l’indirizzo interpretativo secondo il quale la disciplina che detta il contenuto obbligatorio delle schede in questione risponde a finalità, non formalistiche, ma di sostanza; trattandosi di acquisire la prova certa sia della effettività ed entità dell’acquisto sia della sua inerenza con l’attività dell’impresa.

Si è infatti stabilito che: “In tema di IRPEG, la possibilità di detrarre dall’imposta dovuta quella assolta per l’acquisto dei carburanti destinati ad alimentare i mezzi impiegati per l’esercizio dell’impresa è subordinata al fatto che le cosiddette “schede carburanti”, che l’addetto alla distribuzione è tenuto a rilasciare, siano complete in ogni loro parte e debitamente sottoscritte, senza che l’adempimento, a tal fine disposto, ammetta equipollente alcuno e indipendentemente dall’avvenuta contabilizzazione dell’operazione nelle scritture dell’impresa” (Cass. 26539/08), più recentemente, che: “In tema di imposte dirette ed IVA, la possibilità di detrarre dall’imposta dovuta quella assolta per l’acquisto di carburanti destinati ad alimentare i mezzi impiegati per l’esercizio dell’impresa, è subordinata al fatto che le cosiddette “schede carburanti”, che l’addetto alla distribuzione è tenuto a rilasciare, rispettino i requisiti di forma e di contenuto richiesti dalla legge e, quindi, siano redatte in conformità al modello allegato al D.P.R. n. 444 del 1997, compresa l’indicazione chilometrica, necessaria a fini antielusivi, non surrogabile da altri documenti” (Cass. 24409/16; così 25122/14).

Sul punto specifico della sottoscrizione dell’esercente l’impianto di distribuzione, si è affermato che: “In tema di IVA, ai fini della detrazione dell’imposta assolta per l’acquisto di carburanti destinati ad alimentare i mezzi dell’impresa, è necessaria l’apposizione della firma dell’esercente l’impianto di distribuzione sulla scheda carburante per la convalida del rifornimento” (Cass. 2936/15).

Orbene, nel caso di specie la commissione tributaria regionale si è limitata ad affermare che la mancata sottoscrizione da parte dell’esercente l’impianto di distribuzione concerneva un numero esiguo di schede carburante (quattro su circa ottanta), senza tuttavia farsi carico del fatto che l’avviso di accertamento aveva sostenuto la non deducibilità del costo in forza di ulteriori irregolarità e mancanze. Relative, in difformità al contenuto delle schede in questione ex D.P.R. n. 444 del 1997, alla mancata identificazione sia del proprietario del mezzo sia del mezzo stesso. Mancanze contestate dall’amministrazione finanziaria anche perchè impeditive del controllo circa la congruità (e quindi l’inerenza) degli acquisti di carburante e lubrificanti a seconda che si riferissero ad automezzi circolanti su strada, oppure a mezzi di cantiere.

p. 2.6 Con il terzo motivo di ricorso l’agenzia delle entrate deduce – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – insufficiente e contraddittoria motivazione. Per non avere la commissione tributaria regionale considerato che i rilievi in accertamento riguardavano, da un lato, il recupero a tassazione diretta dei maggiori utili risultanti dal bilancio 2003 definitivamente approvato (Euro 78.104,84) rispetto a quelli dichiarati (12.678,00) e, dall’altro, il disconoscimento di costi siccome portati da schede-carburante non conformi; vale a dire, elementi entrambi non contestati dalla società contribuente nel suo atto di appello (nel quale essa si era limitata ad affermare che solo pochissime schede carburante erano prive della firma del gestore, senza tuttavia contestare la mancanza degli altri elementi necessari quali l’intestazione del proprietario del mezzo e la targa di quest’ultimo).

Con il quarto motivo di ricorso l’agenzia delle entrate lamenta – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo, costituito dai presupposti di fatto e di diritto della determinazione in via induttiva del volume d’affari ai fini Iva. Per non avere la commissione tributaria regionale considerato che l’avviso di accertamento descriveva analiticamente i presupposti di tale determinazione (mancata presentazione dei quadri VE e VF della dichiarazione Iva relativi al volume d’affari conseguito ed ai costi sostenuti; indicazione in bilancio della voce “carburante e lubrificanti” per importo inferiore alla somma delle schede; irregolarità di queste ultime).

p. 2.7 Anche questi due motivi di ricorso – suscettibili di trattazione unitaria perchè connessi ed entrambi di natura motivazionale – sono fondati.

La commissione tributaria regionale non ha, infatti, dato compiutamente conto di circostanze decisive di causa, secondo cui: – la società contribuente non aveva confutato nè la divergenza tra utili dichiarati ed utili in bilancio, nè l’avvenuta contestazione da parte dell’agenzia delle entrate (anche) di irregolarità di compilazione delle schede carburante diverse ed ulteriori rispetto a quella concernente la mancata sottoscrizione del gestore dell’impianto di distribuzione; – l’amministrazione finanziaria aveva impostato l’accertamento analitico/induttivo sul presupposto della inattendibilità della contabilità sociale, affermandone comunque l’inidoneità a provare la deducibilità dei costi ed il volume d’affari ai fini Iva.

Il giudice di appello si è limitato ad affermare, senza farsi carico di questi profili di ordine non soltanto processuale ma anche sostanziale, che le irregolarità sulle schede carburante erano poco numerose, e tutto sommato insignificanti (non potendosi ipotizzare che gli automezzi sociali circolassero ed operassero senza carburante). La dove il problema di causa verteva su profili diversi, relativi appunto: – alla globale inattendibilità della contabilità relativa ai costi deducibili in ragione della diffusa irregolarità delle schede carburante (anche per profili diversi da quello evidenziato dal giudice di merito); – alla prova, a carico della contribuente, sia della effettiva sussistenza di tali costi sia della loro esatta entità in rapporto al consumo di carburante che poteva ritenersi inerente allo svolgimento dell’attività imprenditoriale; – alla ricostruzione del volume d’affari ai fini Iva.

p. 3.1 Ricorso n. 15698/11. L’agenzia delle entrate propone tre motivi per la cassazione della sentenza n. 431/39/10 del 6 maggio 2010, con la quale la commissione tributaria regionale del Lazio, in riforma della prima decisione, ha ritenuto illegittimo il suddetto avviso di accertamento (n. (OMISSIS)) notificato ad C.A. per maggiore Irpef 2003 da lui dovuta in qualità di socio (99 %) della.

La commissione tributaria regionale, in particolare, ha rilevato che: l’avviso di accertamento in questione concerneva il maggior reddito di partecipazione risultante da diverso avviso di accertamento (n.(OMISSIS)) notificato alla società suddetta; – quest’ultimo avviso era stato annullato con sentenza della CTR Lazio 10 marzo 2010 (n. 337/39/19), con conseguente automatico venir meno della presente pretesa nei confronti del socio.

Nessuna attività difensiva è stata posta in essere, in questa sede, dal C..

p. 3.2 Con il primo motivo di ricorso l’agenzia delle entrate lamenta – ex art.360 c.p.c., comma 1, n. 4 – violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36 e art. 132 c.p.c.. Per avere la commissione tributaria regionale accolto l’appello del contribuente mediante generico ed immotivato riferimento alla sostanzialmente coeva sentenza che aveva annullato l’avviso di accertamento concernente la società.

Con il secondo motivo di ricorso l’agenzia delle entrate deduce – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. e art. 124 disp.att. c.p.c.. Per avere la commissione tributaria regionale accolto l’appello del contribuente a seguito e per effetto dell’annullamento, con altra sentenza, dell’avviso di accertamento relativo alla società; nonostante che quest’ultima sentenza, impugnata dall’ufficio per cassazione, non fosse definitiva (tanto da non poter essere allegata con la necessaria certificazione di passaggio in giudicato ex art. 124 cit.).

Con il terzo motivo di ricorso, di natura subordinata, l’agenzia delle entrate lamenta – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – violazione altresì dell’art. 295 c.p.c.. Per non avere la commissione tributaria regionale ravvisato nesso di pregiudizialità tra questo procedimento e quello avente ad oggetto la società, con conseguente sospensione del presente giudizio fin visto l’esito definitivo dell’altro.

p. 3.3 Anche questo ricorso è fondato, nei termini che seguono.

La commissione tributaria regionale ha annullato l’avviso di accertamento concernente il socio C.A. sulla base della sola circostanza che l’altra citata sentenza della stessa commissione tributaria regionale aveva, poco tempo prima, annullato l’avviso di accertamento notificato, per lo stesso anno d’imposta, alla società C.A. & c. snc.

Ora, ferma restando la già richiamata necessaria unitarietà dell’accertamento tanto nei confronti della società personale quanto nei confronti dei soci a carico dei quali l’imposizione dei redditi di partecipazione opera per trasparenza (supra, p. 1.), la decisione della commissione tributaria regionale merita di essere cassata in ragione del fatto che la sentenza richiamata (CTR Lazio n.337/39/10), concernente la società, non esplicava effetto preclusivo nel presente procedimento, perchè ancora sub iudice (avendo l’amministrazione finanziaria contro di essa proposto ricorso per cassazione, testè esaminato).

p. 4.1 Ricorso n. 7330/13. L’agenzia delle entrate propone tre motivi per la cassazione della sentenza n. 24/39/12 del 26 gennaio 2012, con la quale la commissione tributaria regionale del Lazio, in riforma della prima decisione, ha ritenuto illegittimo l’avviso di irrogazione sanzioni, D.Lgs. n. 472 del 1997, ex art. 16, notificato ad C.A. per maggiori redditi 2003/2004 da lui percepiti e non dichiarati nella suddetta qualità di socio (99 %) della ” C.A. & c. snc”.

La commissione tributaria regionale, in particolare, ha rilevato che: l’avviso di irrogazione sanzioni in questione concerneva il maggior reddito di partecipazione risultante da diversi avvisi di accertamento notificati alla società suddetta (n.(OMISSIS)) ed al medesimo C.; – questi ultimi avvisi erano stati però annullati dalla CTR Lazio con sentenza del 10 marzo 2010 (sent. n. 337/39/19, relativa alla società), e del 14 aprile 2010 (sent. n. 431/39/10, relativa al C.) con conseguente venir meno della presente pretesa.

Nessuna attività difensiva è stata posta in essere, in questa sede, dal C..

p. 4.2 Con il primo motivo di ricorso l’agenzia delle entrate lamenta – ex art.360 c.p.c., comma 1, n. 4 – violazione del D.Lgs. n. 546 del 92, art. 36 e art. 132 c.p.c.. Per avere la commissione tributaria regionale accolto l’appello del contribuente mediante generico ed immotivato riferimento alle sentenze CTR che avevano annullato gli avvisi di accertamento nei confronti della società e dello stesso socio; senza dare conto nè dei fatti di causa, nè della tesi da essa agenzia sostenuta in ordine al legittimo accertamento dei maggiori redditi societari mediante indagini bancarie debitamente autorizzate.

Con il secondo motivo di ricorso l’agenzia delle entrate deduce – ex art. 360, comma 1, n. 4 – violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. e art. 124 disp.att. c.p.c.. Per avere la commissione tributaria regionale accolto l’appello del contribuente a seguito e per effetto dell’annullamento, con altra sentenza, dell’avviso di accertamento relativo alla società, nonostante che quest’ultima sentenza, impugnata dall’ufficio per cassazione, non fosse definitiva (tanto da non poter essere allegata con la necessaria certificazione di passaggio in giudicato ex art. 124 cit.).

Con il terzo motivo di ricorso, di natura subordinata, l’agenzia delle entrate lamenta – ex art. 360, comma 1, n. 4 – violazione altresì dell’art. 295 c.p.c.. Per non avere la commissione tributaria regionale ravvisato nesso di pregiudizialità tra questo procedimento, avente ad oggetto le sanzioni applicate al socio, e quello avente ad oggetto il maggior reddito della società, con conseguente sospensione del presente giudizio fin visto l’esito definitivo dell’altro.

p. 4.3 Anche questo ricorso è fondato.

La commissione tributaria regionale ha annullato l’avviso di irrogazione sanzioni concernente il socio C.A. sulla base della sola circostanza che le altre citate sentenze della stessa commissione tributaria regionale avevano, poco tempo prima, annullato gli avvisi di accertamento notificati, per lo stesso anno d’imposta (2003), tanto alla società C.A. & c. snc quanto allo stesso socio C.A..

Ora, anche questa decisione della commissione tributaria regionale merita di essere cassata per le ragioni già indicate; costituite dal fatto che le sentenze richiamate (CTR Lazio nn. 337/39/10 e 431/39/10), rispettivamente concernenti, come detto, la società ed il socio, non esplicavano effetto preclusivo nel presente procedimento, perchè ancora sub iudice (avendo l’amministrazione finanziaria contro di esse proposto ricorso per cassazione).

p. 5. In definitiva, i ricorsi vanno accolti, con la cassazione delle sentenze impugnate e rinvio delle cause riunite alla commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizione. Quest’ultima riconsidererà la posizione della società secondo gli indicati principi, traendone poi coerenti conseguenze per quanto concerne la posizione personale del socio. Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

la Corte:

– riunisce i ricorsi nn.15713/11 e 7330/13 al ricorso n. 15698/11;

– accoglie i ricorsi riuniti e cassa le sentenze impugnate, con rinvio, anche per le spese, alla commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 21 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA