Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3282 del 12/02/2018
Civile Ord. Sez. 6 Num. 3282 Anno 2018
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: CARBONE ENRICO
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5852/2017 R.G. proposto da
Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura
generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma alla via dei
Portoghesi n. 12 è domiciliata;
– ricorrente contro
Massari Gianfranco;
– intimato avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della
Sicilia n. 205/18/16 depositata il 21 gennaio 2016.
Udita la relazione svolta dal Consigliere Enrico Carbone
nell’adunanza ex art. 380-bis c.p.c. del 10 gennaio 2018.
ATTESO CHE
– Circa il diniego di rimborso IRPEF opposto a Gianfranco Massari
sugli anni d’imposta 1990-1992, l’Agenzia delle entrate impugna
per cassazione il rigetto dell’appello erariale contro
l’annullamento di primo grado.
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Data pubblicazione: 12/02/2018
Il Collegio ha deliberato di adottare la motivazione semplificata.
Il primo e il secondo motivo di ricorso denunciano violazione
dell’art. 9, comma 17, I. 289/2002, art. 1, comma 665, I.
190/2014, VI direttiva 77/388/CEE, per aver il giudice d’appello
ammesso il rimborso a favore di soggetto colpito dal sisma
siciliano del dicembre 1990 anche per le imposte attinenti ad
inammissibili, poiché non colgono la ratio decidendi, che attiene
soltanto a ritenute IRPEF operate dal datore di lavoro quale
sostituto d’imposta del lavoratore dipendente (d’altronde, questo
è il riferimento fattuale dello stesso ricorso erariale nel terzo
motivo).
Il terzo motivo di ricorso denuncia violazione dell’art. 9, comma
17, I. 289/2002, art. 1, comma 665, I. 190/2014, artt. 12 e 14
preleggi, art. 112 c.p.c., per aver il giudice d’appello ammesso il
lavoratore dipendente sostituito d’imposta al rimborso IRPEF per
il sisma siciliano del dicembre 1990: il motivo è infondato,
giacché il rimborso d’imposta previsto dall’art. 1, comma 665, I.
190/2014 a favore dei soggetti colpiti dal sisma siciliano del
dicembre 1990 può essere richiesto non soltanto dal sostituto
d’imposta che ha effettuato il versamento, ma anche dal
percipiente le somme assoggettate a ritenuta nella qualità di
lavoratore dipendente, ciò corrispondendo all’unitarietà del
rapporto sostanziale presupposto dalla sostituzione d’imposta
(Cass. 14406/2016 Rv. 640556, Cass. 15026/2017 Rv. 644551,
Cass. 17472/2017 Rv. 644905).
Il ricorso va respinto; nulla sulle spese di questo giudizio, in
difetto di costituzione dell’intimato; prenotando a debito,
l’Agenzia delle entrate non ha obbligo di versare l’ulteriore
importo per contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater,
d.P.R. 115/2002 (Cass. 5955/2014 Rv. 630550, Cass.
1778/2016 Rv. 638714).
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attività d’impresa, segnatamente per VIVA: i motivi sono
P. Q. M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2018.