Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3282 del 05/02/2019

Cassazione civile sez. trib., 05/02/2019, (ud. 16/01/2019, dep. 05/02/2019), n.3282

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere rel. –

Dott. CIRESE Marina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n.21622/2014 R.G. proposto da:

DEDALO di P.C. & C. s.a.s., con sede in (OMISSIS), in

persona del suo legale rappresentante P.C.

rappresentato e difeso dall’avv. Alfio Cantarini del Foro di Fermo,

ed elettivamente domiciliato in Roma viale Liegi 58 presso lo studio

dell’avv. Romano Cerquetti.

– ricorrente –

contro

COMUNE DI PORTO SANT’ELPIDIO, in persona del Sindaco pro tempore

F.N., autorizzato a resistere in giudizio in virtù di

delibera di Giunta 215/2014, rappresentato e difeso dall’avv.

Fabrizio Chioini del Foro di Fermo, elettivamente domiciliato in

Roma via Benaco 5 presso lo studio dell’avv. Maria Chiara Morabito.

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale delle

Marche n. 183/1/14 depositata il 3 giugno 2014;

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 16 dicembre

2018 dal Consigliere Rita Russo.

Fatto

RILEVATO

che:

1. – La società in epigrafe ha presentato ricorso avverso gli avvisi di accertamento per l’ICI (anni 2006/2007) lamentando che il bene in sua proprietà è stato tassato come area fabbricabile (e quindi sulla base del valore venale) anzichè come fabbricato (e quindi sulla base della rendita catastale). Assume che sul terreno in oggetto, a lei venduto dal Comune nel 2005 a seguito di asta, insiste un fabbricato (una ex scuola) iscritta in catasto e che non è stato oggetto di variazione.

2. – La CTR ha confermato la sentenza della CTP che, ridotta l’ICI per errore di calcolo, ha confermato l’atto impositivo nella parte in cui ha considerato come base imponibile il valore commerciale dell’area edificabile anzichè il valore del fabbricato iscritto in catasto.

3. – Avverso la sentenza ha proposto ricorso la società affidandosi a due motivi. Si è costituto il Comune di Porto Sant’Elpidio con controricorso ed ha eccepito la inammissibilità dei motivi, nel merito resistendo. Entrambe le parti hanno depositato memorie.

Diritto

RITENUTO

che:

4. – Con il primo motivo la società lamenta la violazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, osservando che la base imponibile va individuata in base alla rendita del fabbricato iscritto in catasto e non nel valore venale in comune commercio dell’area edificabile. Osserva che la iscrizione in Catasto del fabbricato è il presupposto per la determinazione dell’ICI sulla base della rendita catastale.

Rileva che il Comune non ha mutato il classamento dell’immobile e che non possono invocarsi gli effetti di una variazione edilizia solo perchè nel contratto di vendita e nel relativo bando d’asta è stata indicata come oggetto di vendita l’aera fabbricabile e non il fabbricato. Il Comune eccepisce la inammissibilità del motivo deducendo che con esso si censura un accertamento in fatto e, nel merito, allega che la società ha acquistato un’area edificabile, che il fabbricato (la ex scuola) ivi insistente non può esser trasformato e le previsioni del piano di recupero prevedono la sua demolizione.

4.1. – E’ infondata l’eccezione di inammissibilità proposta dal Comune: il ricorrente propone una censura in diritto, e non una questione di fatto, poichè contesta la legittimità della determinazione della base imponibile. E’ irrilevante che dalla lettura del ricorso non si evinca in quale categoria è stato accatasto l’immobile – deduzione difensiva del Comune – posto che appare un dato pacifico la iscrizione in catasto del fabbricato e il punto controverso è la scelta del criterio per la determinazione della base imponibile.

4.2. – Nel merito, il motivo è fondato. La CTR nella sentenza impugnata evidenzia che oggetto del contratto di vendita è l’aera fabbricabile e che pur insistendo su quell’aera un fabbricato, “dagli atti risulta che dal gennaio 2006 il fabbricato (ex Scuola elementare) ha perso ogni sua effettiva funzione” e quindi pur dando atto che il fabbricato è ancora provvisto di rendita catastale, il Comune – secondo la CTR – ha legittimamente rettificato l’imponibile ICI commisurandola al valore dell’area edificabile.

4.3. – Si tratta di una interpretazione contra legem della norma applicabile alla fattispecie, atteso che, secondo quanto dispone l’art. 5 citato, per i fabbricati iscritti in catasto, il valore da assumere come base imponibile ai fini ICI è costituito da quello che risulta applicando all’ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1 gennaio dell’anno di imposizione, i moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti dal testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, art. 52, u.c., primo periodo.

4.4. Una volta accertato che sull’area venduta dal Comune alla società insiste un fabbricato (trasferito all’acquirente in uno al terreno) iscritto al catasto e dotato di rendita catastale, che non risulta essere nè in corso di demolizione nè in corso di ricostruzione o ristrutturazione (ai sensi dello stesso art. 5, comma 6) nè declassato a fabbricato collabente, l’ICI non poteva essere determinata sul valore venale dell’area fabbricabile.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, anche nel caso di un fabbricato divenuto inagibile, l’imponibile, fino al nuovo accatastamento, non può essere determinato sulla base del valore dell’area edificabile (Cass. n. 4308/2010) quale che sia stato il prezzo di vendita o di aggiudicazione (Cass. n. 6314/2005) Inoltre anche qualora il fabbricato fosse stato classificato (il che non risulta) come F2 (collabente) l’immobile non sarebbe comunque tassabile come area edificabile, sino a quando l’eventuale demolizione restituisca autonomia all’area fabbricabile stessa (Cass. n. 17815/2017; Cass. n. 23801/2017).

4.6. – La CTR nella sentenza impugnata ha invece applicato il principio opposto, ritenendo che l’imposta deve essere commisurata al valore dell’area edificabile, indipendentemente dalla presenza in situ di un fabbricato ancora provvisto di rendita castale sol perchè “il medesimo perso ogni sua effettiva funzione” valutazioni queste divergenti e contrastanti con la lettera della legge e con la consolidata interpretazione datane da questa Corte.

5. – Accolto il primo motivo di ricorso, il secondo motivo, inerente l’obbligo per il Comune di aggiornare il classamento catastale, rimane assorbito.

6. – La sentenza impugnata deve quindi essere cassata con rinvio per il riesame alla CTR delle Marche in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia per il riesame alla CTR delle Marche in diversa composizione che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, in Camera di consiglio, il 16 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 2019

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