Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3282 del 03/02/2022

Cassazione civile sez. I, 03/02/2022, (ud. 04/11/2021, dep. 03/02/2022), n.3282

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 32430/2020 proposto da:

S.M., elettivamente domiciliato in Civitanova Marche Via

Fermi 3, presso lo studio dell’Avv.to Giuseppe Lufrano, che lo

rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’Interno;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1768/2020 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 23/06/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

04/11/2021 da Dott. MELONI MARINA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte di Appello di Bologna, con sentenza in data 23/6/2020, ha confermato l’ordinanza del Tribunale di Bologna che a sua volta aveva confermato il provvedimento di rigetto pronunciato dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Forlì – Cesena in ordine alle istanze avanzate da S.M. nato in (OMISSIS), volte, in via gradata, ad ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato, del diritto alla protezione sussidiaria e del diritto alla protezione umanitaria.

Il richiedente asilo aveva riferito alla Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di essere fuggito dal proprio paese per timore di essere ucciso in quanto era di religione sciita e per questo perseguitato dal gruppo dei (OMISSIS) i quali avevano denunciato lui ed il fratello come terroristi ed assassini.

Avverso la sentenza S.M. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perché la Corte di Appello ha ritenuto inattendibile il racconto del ricorrente.

Con il secondo motivo di ricorso si denuncia la violazione ex art. 360, comma 1, n. 3), del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, per mancato riconoscimento della protezione umanitaria per non avere il giudice di merito preso in considerazione tutti i profili di vulnerabilità e le condizioni di vita del ricorrente, trascurando di considerare l’integrazione e di svolgere un completo giudizio di comparazione.

Entrambi i motivi sono inammissibili.

In ordine al primo motivo la Corte distrettuale ha rettamente ritenuto che le vicende riferite dal ricorrente non siano credibili, sia pure nell’ambito dell’onere probatorio cd. attenuato, in quanto -alla stregua del criterio di valutazione dettato dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, lett. c) – in contrasto con le informazioni, tratte da fonte autorevole puntualmente richiamata, circa la situazione del gruppo (OMISSIS) nel territorio in esame, senza peraltro che tale specifica valutazione avesse formato oggetto in sede di appello di altrettanto puntuali indicazioni di segno opposto da parte dell’appellante. La censura svolta al riguardo nella illustrazione del motivo – la valutazione è stata basata su aspetti marginali della narrazione – si mostra generica ed incongrua rispetto alla motivazione sopra riassunta, sì da evidenziare la sua direzione verso una inammissibile revisione della valutazione di merito rettamente compiuta dalla Corte distrettuale.

Parimenti inammissibile è il secondo motivo, con il quale il ricorrente si duole del rigetto della domanda di protezione umanitaria lamentando genericamente che la Corte d’appello, pur dando atto della sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo determinato, non abbia considerato, nel giudizio comparativo, che tale condizione non sarebbe possibile per il ricorrente ricreare in Patria. Tale censura, da un lato, non tiene conto delle indicazioni esposte nella sentenza impugnata circa la situazione generale del Punjab tratte da accreditata fonte di informazione, nonché circa la presenza in Patria di vari familiari del ricorrente. Dall’altro, non indica se, come ed in quale atto siano stati forniti dal ricorrente al giudice di merito elementi specifici tali da essere apprezzati quali ragioni individuali di vulnerabilità per il rischio di pregiudizio di diritti fondamentali. Il motivo rivela dunque, anche qui, il suo obiettivo sostanziale di criticare l’accertamento di merito compiuto dal giudice, valutazione in sé evidentemente non rivedibile in questa sede.

Per quanto sopra il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile. Nulla per le spese.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ricorrono i presupposti per l’applicazione del doppio contributo di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima della Corte di Cassazione, il 4 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2022

 

 

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