Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32819 del 19/12/2018

Cassazione civile sez. trib., 19/12/2018, (ud. 21/11/2018, dep. 19/12/2018), n.32819

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – rel. Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. D’OVIDIO Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8983-2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

C.M., elettivamente domiciliato in ROMA VIALE BRUNO BUOZZI

99, presso lo studio dell’avvocato FAUSTO CIAPPARONI, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 147/2012 della COMM.TRIB.REG. di MILANO,

depositata il 01/10/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/11/2018 dal Consigliere Dott. DE MASI ORONZO.

Fatto

RITENUTO

che l’Agenzia delle Entrate propone due motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 147/32/12, depositata l’1/10/2012, con la quale la Commissione tributaria regionale Lombardia, a conferma della prima decisione, ha ritenuto in parte illegittimo l’avviso di liquidazione della imposta di successione, notificato a C.M., erede di C.A.L., deceduto il (OMISSIS), sul rilievo della infondatezza della pretesa dell’Amministrazione finanziaria di decurtare dalla franchigia di Euro 1.000.000,00, il valore delle donazioni eseguite in vita dal de cuius nel periodo 2001/2006, posto che il coacervo di relictum e donatum, già previsto dal D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 8, comma 4, deve ritenersi implicitamente abrogato dalla L. n. 342 del 2000, che ha modificato la disciplina della precedente imposta di successione, ripristinata dal 2006, mediante eliminazione delle aliquote progressive e l’introduzione di un’aliquota unica con franchigia;

che il contribuente resiste con controricorso e memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che, con il primo motivo di ricorso, si lamenta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 8, comma 4, art. 28, D.L. n. 262 del 2006, art. 2, commi 47, 48 e 50, L. n. 383 del 2001, art. 13, per avere la il giudice di appello erroneamente affermato l’abrogazione implicita del regime del coacervo di relictum e donatum ex art. 8 citato, rimasto immutato nella sua formulazione, che prima rispondeva all’esigenza di determinare le aliquote progressive per scaglioni, applicabili sul valore eccedente le franchigie stabilite dalla Tariffa allegata al T.U. delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni, ed ora si riferisce all’applicazione delle franchigie, posto che solo sotto tale profilo le modalità applicative previste dal precedente regime impositivo sono analoghe alle attuali;

che, con il secondo motivo di ricorso, si lamenta violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 3 (Statuto del Contribuente), art. 11 preleggi, comma 1, per avere la il giudice di appello erroneamente affermato l’inapplicabilità dell’istituto del coacervo per le donazioni intervenute nel periodo tra il 25/10/2001 ed il 28/11/2006, anni in cui non esisteva il regime impositivo in questione, stante il principio di irretroattività delle nome fiscali, senza considerare che le liberalità eseguite in vita dal de cuius sono state escluse dalla determinazione della base imponibile dell’imposta di successione;

che le censure, scrutinabili congiuntamente in quanto sottendono alla medesima questione giuridica, sono fondate, e meritano di essere accolte, alla luce dell’orientamento reiteratamente espresso, anche di recente, da questa Corte secondo cui “In tema d’imposta di successione, intervenuta la soppressione del sistema dell’aliquota progressiva in forza della L. n. 342 del 2000, art. 69, deve ritenersi implicitamente abrogato il D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 8, comma 4, che prevedeva il cumulo del “donatum” con il “relictum” al solo fine di determinare l’aliquota progressiva da applicare, attesa la sua incompatibilità con il regime impositivo caratterizzato dall’aliquota fissa sul valore non dell’asse, ma della quota di eredità o del legato” (Cass. n. 24940/2016, n. 26050/2016, n. 12779/2018);

che, pertanto, la pretesa dell’Amministrazione è infondata, come evidenziato dalla Corte in fattispecie del tutto sovrapponibili, in quanto “il suo accoglimento comporterebbe un maggior prelievo fiscale all’esito di un’erosione di franchigia indotta da donazioni poste in essere (ottobre 2001/ottobre 2006) allorquando l’imposta di successione non esisteva (“piu” ed “ancora”).”;

che, in difetto di un orientamento giurisprudenziale consolidato sulla questione controversa (con la sentenza n. 11677/2017 questa Corte si è pronunciata in fattispecie riguardante l’imposta sulle donazioni), le spese del giudizio di legittimità sono compensate;

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso e compensa le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 21 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2018

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