Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32812 del 19/12/2018

Cassazione civile sez. trib., 19/12/2018, (ud. 20/11/2018, dep. 19/12/2018), n.32812

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7110-2012 proposto da:

R.C., elettivamente domiciliata in ROMA VIA LUIGI PIRANDELLO

67, presso lo studio dell’avvocato SABRINA BELMONTE, rappresentata e

difesa dall’avvocato BRUNO FEDELI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI VARESE in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

P.R.T.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 6/2011 della COMM.TRIB.REG. di MILANO,

depositata il 25/01/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/11/2018 dal Consigliere Dott. STALLA GIACOMO MARIA.

Fatto

RILEVATO

che:

p. 1. R.C. e R.L. propongono tre motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 6/11/11 del 25 gennaio 2011 con la quale la commissione tributaria regionale della Lombardia, in riforma della prima decisione, ha ritenuto legittimo – sebbene per il minor importo di Euro 271.680,00, rispetto al valore inizialmente accertato in Euro 790.400,00 l’avviso di rettifica e liquidazione loro notificato per imposta di registro su atto 4 ottobre 2005; atto con il quale esse avevano acquistato da P.R.T., al prezzo dichiarato di Euro 75.000,00, terreni in Comune di (OMISSIS), già destinati a bosco ceduo.

La commissione tributaria regionale, in particolare, ha ritenuto che: – i terreni in questione dovessero, alla data del trasferimento, considerarsi edificabili, a nulla rilevando la modificazione urbanistica intervenuta in epoca successiva; – il valore venale di tali terreni dovesse ritenersi provato dalla stima prodotta in appello dall’amministrazione finanziaria; meritevole di conferma fosse la decisione del primo giudice (fatta oggetto di appello incidentale dalle contribuenti) di compensare le spese di lite, stante la complessità della controversia.

Resiste con controricorso l’amministrazione finanziaria.

Parte contribuente ha depositato memoria.

Con ordinanza di questa corte n. 1972 del 26 gennaio 2018 è stata disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti di P.R.T., anch’egli parte nel giudizio d’appello definito – sui ricorsi introduttivi riuniti di tutti i contribuenti – con la sentenza CTR qui impugnata.

L’adempimento è stato assolto mediante notificazione integrativa 14 febbraio 2018; nessuna attività difensiva è stata posta in essere dall’intimato.

p. 2.1 Con il primo motivo di ricorso le R. lamentano – ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4) e 5) – violazione o falsa applicazione di legge, nonchè carente motivazione. Per avere la commissione tributaria regionale ritenuto legittimo l’avviso di rettifica opposto, anche se sulla base di un minor valore rispetto a quanto accertato, senza considerare l’inammissibilità sia della nuova domanda a tal fine proposta dall’agenzia delle entrate in appello, sia della produzione in appello di nuovi documenti probatori (stima dell’ufficio tecnico di Varese del 12 ottobre 2009).

p. 2.2 Il motivo è infondato.

Contrariamente a quanto sostenuto dalle ricorrenti, l’agenzia delle entrate non introdusse in appello una “nuova domanda” (inammissibile D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 57 e art. 345 c.p.c.) atteso che l’oggetto del giudizio continuò ad identificarsi – anche in sede di gravame – nella legittimità dell’avviso di rettifica relativo all’atto di trasferimento del 4 ottobre 2005; segnatamente, nel corretto valore venale attribuibile al terreno compravenduto.

Vero è che, dalla pretesa iniziale di applicare l’imposta su un valore venale di Euro 792.400,00, l’agenzia delle entrate insistette, in appello, per il riconoscimento di una minor base imponibile di Euro 271.680,00. Tale circostanza, tuttavia, lasciava inalterato il tema decisionale e, in particolare, la causa petendi; salvo concretare una mera riduzione quantitativa del petitum, di per sè sempre ammissibile.

Correttamente, dunque, la commissione tributaria regionale ha fatto applicazione – addivenendo infine alla minor quantificazione di valore venale – del principio secondo cui le variazioni puramente quantitative ed adeguative del “petitum”, che non alterino i termini sostanziali della controversia e non introducano nuovi fatti e temi di indagine, non sono vietate; perchè esse non comportano alcuna violazione del principio del contraddittorio, nè menomazione del diritto di difesa dell’altra parte (Cass. 9522/07; 11470/14 ed innumerevoli altre).

Tale principio trova applicazione, in particolare, anche nel giudizio tributario, la cui natura impugnatoria dell’atto impositivo non esime il giudice dal controllo della legalità sostanziale dell’atto medesimo; anche mediante la determinazione, nel merito, dei limiti quantitativi di ritenuta fondatezza della pretesa tributaria.

Nemmeno, poi, la commissione tributaria regionale ha violato il divieto di nuove prove in appello, posto che la “nuova prova” di cui le ricorrenti lamentano l’ammissione era costituita da un documento (la stima redatta dall’agenzia del territorio di Varese il 12 ottobre 2009), non soltanto di formazione successiva alla sentenza di primo grado, ma producibile in appello (nel rispetto dei termini e formalità rituali, qui non contestati) anche in deroga alla regola generale prevista, per il giudizio civile ordinario, dell’art. 345 c.p.c., u.c. (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, comma 2).

p. 3.1 Con il secondo motivo di ricorso le R. lamentano omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione “in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c.”. Per avere la commissione tributaria regionale, da un lato, erroneamente ritenuto “inutile ed irrilevante” la cospicua documentazione da loro prodotta a riprova della natura non edificabile del terreno e del suo minor valore venale e, dall’altro, basato la propria decisione esclusivamente sulla suddetta stima dell’ufficio tecnico di Varese.

p. 3.2 Nemmeno questa doglianza può trovare accoglimento.

La commissione tributaria regionale ha ritenuto che il terreno compravenduto fosse edificabile; rilevando a tal fine la destinazione urbanistica di PRG risultante alla data dell’atto da registrare (D.P.R. n. 131 del 1986, art. 43), indipendentemente dall’adozione degli strumenti attuativi, così come dalle variazioni successivamente impresse a tale destinazione.

Questa conclusione si pone in linea con l’indirizzo di legittimità di cui in Cass. SSUU 25506/06 (innumerevoli volte riaffermato), secondo cui appunto – l’edificabilità di un’area, ai fini dell’applicabilità del criterio di determinazione della base imponibile fondato sul valore venale, deve essere desunta dalla qualificazione ad essa attribuita nel piano regolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente dall’approvazione dello stesso da parte della Regione e dall’adozione di strumenti urbanistici attuativi; fermo restando che la maggiore o minore attualità della suscettibilità edificatoria dell’area, nonchè la necessità di opere di urbanizzazione, costituiscono parametri che devono essere tenuti presenti in sede di concreta quantificazione del valore venale.

Ciò considerato, la commissione tributaria regionale ha poi vagliato il quadro probatorio complessivo, dando conto del fatto che il valore venale doveva individuarsi sulla base della stima dell’agenzia del territorio, la quale considerava correttamente l’ubicazione, la destinazione urbanistica, la valorizzazione di aree similari come desumibile da indagini di mercato.

Tale stima – comportante il notevole abbattimento, in considerazione dell’incidenza sull’area dei costi di urbanizzazione, del valore inizialmente accertato dall’ufficio – è stata dal giudice di merito ritenuta probante e “conforme alla reale situazione” pur a fronte degli elementi contrari dedotti dalla parte contribuente, reputati “non sufficientemente adeguati a superare la stima come sopra offerta”.

Orbene, la censura in esame non considera – risultando, per questo profilo, finanche inammissibile – che la valutazione probatoria del giudice di merito non è assoggettata, se congruamente motivata, a vaglio di legittimità; e che, per altro verso, il giudice di merito non è tenuto a dare partitamente conto di tutte indistintamente le emergenze probatorie versate agli atti di causa, potendo egli limitarsi ad indicare le fonti del proprio convincimento e le prove che ha ritenuto idonee a sorreggerlo.

Si è in proposito stabilito che (Cass. Sez. U., n. 24148 del 25/10/2013; Cass. n. 12799 del 6/6/2014 ed altre numerosissime) che “la motivazione omessa o insufficiente è configurabile soltanto qualora dal ragionamento del giudice di merito, come risultante dalla sentenza impugnata, emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione, ovvero quando sia evincibile l’obiettiva carenza, nel complesso della medesima sentenza, del procedimento logico che lo ha indotto, sulla base degli elementi acquisiti, al suo convincimento; non già quando vi sia difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte ricorrente sul valore e sul significato dal primo attribuiti agli elementi delibati. Risolvendosi, altrimenti, il motivo di ricorso in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento di quest’ultimo, tesa all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione”

p. 4.1 Con il terzo motivo di ricorso le R. deducono – ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4) e 5) – violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., nonchè carente motivazione. Per avere la commissione tributaria regionale respinto il loro appello incidentale avverso la decisione con la quale il primo giudice, pur dopo aver annullato l’avviso di rettifica opposto, aveva compensato le spese di lite in ragione della natura “complessa e controversa” della questione, di per sè non integrante “giusti motivi” di compensazione.

p. 4.2 Il motivo è infondato.

Nel sollecitare la rivisitazione parziale e segmentata della disciplina delle spese di lite, con riguardo al primo grado di giudizio, esso non tiene conto dell’opposto principio di necessaria unitarietà di tale disciplina, nel senso che (Cass. 11423/16; 6259/14 ed altre): “il giudice di appello, allorchè riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d’ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l’esito complessivo della lite, poichè la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d’impugnazione”.

La considerazione unitaria e globale dell’esito della lite esclude dunque che possa qui darsi ingresso – in ragione della finale soccombenza della parte ricorrente e dell’avvenuta riforma in appello della sentenza di primo grado ad essa favorevole – alla censura in esame.

P.Q.M.

La Corte:

– rigetta il ricorso;

– pone a carico della parte ricorrente le spese del presente procedimento, che liquida in Euro 4.000,00, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 20 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2018

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