Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32812 del 13/12/2019

Cassazione civile sez. VI, 13/12/2019, (ud. 09/10/2019, dep. 13/12/2019), n.32812

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. GRASSO Gianluca – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19370-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

R.S. AUTO SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1827/01/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di PALERMO, depositata il 18/05/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO

RAGONESI.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Commissione tributaria provinciale di Palermo, con sentenza n. 216/12, sez. 10, accoglieva parzialmente il ricorso proposto dalla RS Auto srl avverso l’avviso di accertamento (OMISSIS) afferente a ricavi non dichiarati.

Avverso detta decisione l’Agenzia delle entrate proponeva appello innanzi alla CTR Sicilia che, con sentenza 1827/01/2017, rigettava l’impugnazione confermando l’orientamento espresso dal giudice di primo grado.

Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l’Agenzia delle Entrate sulla base di due motivi.

La contribuente non ha resistito con controricorso.

La causa è stata discussa in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate censura la sentenza impugnata laddove ha ritenuto che i saldi negativi giornalieri del conto di cassa non sono elementi tali da concretizzare la prova sufficiente della esistenza di ricavi non dichiarati.

Con il secondo motivo di ricorso l’Agenzia deduce l’erroneità della sentenza di secondo grado laddove ha ritenuto l’insussistenza della “cassa in rosso” poichè a fine giornata il saldo risultava positivo in ragione dei conferimenti in denaro fatti in cassa dai soci a titolo di anticipi fornitori (risultanti dal libro mastro in atti) dal momento che non erano state depositate le delibere assembleari nè altra documentazione idonea a giustificare i predetti versamenti.

Il primo motivo è fondato

Questa Corte nell’affrontare la questione sottoposta dall’odierno ricorso ha già avuto occasione di affermare quanto di seguito riportato.

“In tema di accertamento induttivo del reddito d’impresa ai fini Irpeg e Iva, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, la sussistenza di un saldo negativo di cassa, implicando che le voci di spesa sono di entità superiore a quella degli introiti registrati, oltre a costituire un’anomalia contabile, fa presumere l’esistenza di ricavi non contabilizzati in misura almeno pari al disavanzo” (Sez.5, nn 11998 del 2011, 27585 del 2008, 24509 del 2009).

La dottrina ragionieristica e, con essa, la giurisprudenza di questa Corte hanno chiarito che, siccome la chiusura “in rosso” di un conto di cassa significa, senza possibilità di dubbio, che le voci di spesa sono di entità superiore a quella degl’introiti registrati, non si può fare a meno di ravvisare, senza alcuna forzatura logica, l’esistenza di altri ricavi, non registrati. Si deve conseguentemente ritenere che una chiusura di cassa con segno negativo oltre a rappresentare, sotto il profilo formale, un’anomalia contabile, denota sostanzialmente l’omessa contabilizzazione di attività (almeno equivalente al disavanzo).

Di talchè, atteso il riparto degli oneri probatori regolato dal regime di presunzioni del D.P.R. n. 633, art. 54, comma 2, e del D.P.R. n. 600, art. 39, comma 2, l’Ufficio non era tenuto fornire prova ulteriore per dimostrare il rapporto tra la movimentazione del conto cassa e gli ulteriori ricavi accertati.

Com’è noto, in questi casi, l’onere della prova s’inverte dovendo la società contribuente offrire prove contrarie merce la dimostrazione di ulteriori componenti positive del reddito (es. a titolo di prestiti e/o conferimenti, corrispondenti al suddetto saldo di cassa e di provenienza diversa rispetto ai ricavi contabilizzati), ovvero dimostrare errori di scritturazione e/o problemi d’impostazione contabile.” (Cass. 17004/12 vedi anche Cass. 25289/17).

Alla luce di siffatti principi deve ritenersi erronea la decisione impugnata laddove ha ritenuto che il saldo negativo di cassa non sarebbe da solo sufficiente ad accertare il maggior reddito accertato occorrendo una pluralità di elementi presuntivi.

Il motivo è quindi fondato.

Parimenti deve dirsi per quanto concerne il secondo motivo.

Invero l’Agenzia ha riportato, in osservanza del principio di autosufficienza del ricorso, la fotocopia del ricorso introduttivo del giudizio da parte della società contribuente, ove si deduceva che il versamento del denaro da parte dei soci era del tutto legittimo e incontestabile purchè “accompagnata(o) dal relativo verbale di assemblea che legittimi i versamenti effettuati, indipendentemente dal fatto che essi siano preordinati a futuri aumenti di capitale ed altresì a prescindere dalla eventuale restituzione ai soci di dette somme”.

La Commissione regionale avrebbe, quindi, necessariamente dovuto, in osservanza dell’art. 2697 c.c., e artt. 115 e 116 c.p.c., verificare e dare atto dell’avvenuta produzione del verbale di assemblea idoneo a giustificare i versamenti in questione, che potrebbero altrimenti risultare meramente fittizi.

Il ricorso va, quindi, accolto nei termini di cui sopra, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla CTR Sicilia, in diversa composizione, per nuovo giudizio e per la liquidazione delle spese del presente grado.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR Sicilia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese della presente fase.

Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2019

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